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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12951/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società titolare di conto corrente e da due garanti personali, poi rigettata in primo grado e in appello. In sede di merito, gli opponenti avevano contestato il credito azionato dalla banca/cessionaria, deducendo: l’inidoneità della documentazione prodotta a provare il saldo, anche perché non integralmente completa; la nullità o illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul conto corrente, per violazione della disciplina sull’anatocismo e della delibera CICR 9.2.2000; l’usurarietà dei tassi applicati, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere generiche le doglianze e nel porre a loro carico un onere probatorio non assolto dalla controparte. In cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per aver la Corte d’appello ritenuto provato il credito nonostante la produzione parziale degli estratti conto e la dedotta inidoneità della documentazione; (2) violazione dell’art. 120 TUB, per aver ritenuto legittima la clausola di anatocismo trimestrale senza considerare la necessità di approvazione scritta della nuova clausola in relazione alla delibera CICR 9.2.2000; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., per aver reputato generica la censura di usurarietà, nonostante l’indicazione del tasso debitore sullo scoperto e la dedotta mancata produzione dei decreti ministeriali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e comunque carente di autosufficienza, non essendo indicato quando e come fosse stata specificamente contestata la documentazione bancaria; il secondo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, fondata sul fatto che il contratto di conto corrente era stato stipulato nel 2007, quindi successivamente alla delibera CICR 9.2.2000, con conseguente legittimità della capitalizzazione periodica pattuita e assenza di una modifica peggiorativa rispetto a una disciplina precedente; il terzo motivo inammissibile perché mirava ancora una volta a un riesame del merito, contrapponendo una diversa valutazione della doglianza di usura rispetto a quella svolta dalla Corte territoriale. La Corte ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’onere della prova è stata ritenuta inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle contestazioni già esaminate dal giudice di merito.

  • art. 120 TUB

    La dedotta violazione è stata esclusa perché la clausola di capitalizzazione trimestrale è stata esaminata alla luce di un contratto stipulato dopo le modifiche regolamentari richiamate; pertanto non si configurava un peggioramento di una situazione precedente né la necessità di una diversa autorizzazione.

  • art. 50 TUB

    L’estratto di saldaconto è stato considerato dalla Corte territoriale insieme ad altra documentazione contabile; la censura in cassazione non ha superato tale accertamento di merito.

  • delibera CICR 9.2.2000

    È stata ritenuta temporalmente rilevante solo in termini di disciplina applicabile ai rapporti successivi; nel caso concreto il contratto era stato stipulato nel 2007, sicché la doglianza sulla modifica peggiorativa è stata esclusa.

  • d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    È stata applicata per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammesso trasformare una censura sulla violazione dell’onere della prova in una richiesta di riesame del fatto e della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La doglianza di omesso esame o di violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile se non indica specificamente quali contestazioni o quali fatti decisivi siano stati trascurati, con puntuale localizzazione nel processo di merito.
  • La censura contro la legittimità dell’anatocismo deve confrontarsi con la concreta cronologia del rapporto e con la disciplina applicabile al momento della stipulazione; se il contratto è successivo alla regolamentazione richiamata, non è configurabile una modifica peggiorativa rispetto a una disciplina preesistente.
  • La deduzione di usurarietà dei tassi deve essere specifica quanto ai periodi del rapporto e al superamento del tasso-soglia; una contestazione generica è insufficiente e non può essere rinnovata in cassazione come questione di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi, pur formalmente dedotti come violazioni di legge, si risolvono nella mera riproposizione delle censure già svolte in appello e nella richiesta di una diversa lettura degli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoUsura bancariaRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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