Sentenza del 30/11/2018 n. 4832 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Massima n. 170/2019 - IVA- COMPENSAZIONE DI CREDITO - ESISTENTE E SPETTANTE- Effettuazioen in anticipo - Inapplicabilità delle sanzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento TARES relativo all'anno 2013, contestando la superficie assoggettata a tassazione. In particolare, ha sostenuto che nel 2013 utilizzava soltanto il piano terra, per una superficie di circa 908 mq, e che una parte di tale area, pari a 116,70 mq, era destinata a lavorazioni che producevano rifiuti speciali, smaltiti direttamente a proprie spese. Ha inoltre contestato l'inclusione di superfici situate al primo piano, utilizzate soltanto a partire da annualità successive.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. La Commissione ha ritenuto più attendibile la relazione tecnica asseverata prodotta dalla società rispetto alla scheda di rilevazione del concessionario e ha riconosciuto l'esclusione dalla TARES della superficie di 116,70 mq destinata alla produzione di rifiuti speciali, poiché la società ha dimostrato sia la produzione dei rifiuti sia il loro autonomo smaltimento mediante contratto, registro di carico e scarico e formulari. Per il 2013 è stata quindi considerata tassabile la superficie di 863,17 mq al piano terra; le superfici del primo piano sono state riferite ad annualità successive al 10 febbraio 2015. L'ente impositore è stato incaricato di ricalcolare la TARES 2013, con interessi e sanzioni nella misura minima. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011
La TIA è stata abolita e sostituita dalla TARES.
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1, comma 705
La disposizione è stata richiamata quale base normativa per la verifica e la rilevazione delle superfici tassabili. La TARES è stata applicata per l'anno 2013 e successivamente sostituita dalla TARI, componente della IUC.
Disciplina della TARES
Il tributo è dovuto per i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili possono essere escluse, ma il contribuente deve dimostrare sia la produzione di tali rifiuti sia il loro smaltimento a proprie spese.
Massime di principio
- In materia di tributi sui rifiuti, la superficie imponibile deve essere determinata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali e non soltanto di dati presuntivi o di una rilevazione non adeguatamente verificata.
- L'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti speciali non è automatica: il contribuente deve fornire una prova concreta, dettagliata e documentale della produzione, dell'ubicazione delle lavorazioni e dello smaltimento autonomo.
- Una relazione tecnica corredata da planimetrie, rilievi fotografici e calcoli analitici può costituire una prova particolarmente rilevante per contestare la superficie accertata dall'ente.
- Le superfici utilizzate soltanto in periodi successivi non possono essere incluse nel calcolo del tributo relativo a un'annualità precedente.
- Quando il ricorso è solo parzialmente fondato, il giudice può rideterminare la superficie imponibile e demandare all'ente il ricalcolo del tributo, degli interessi e delle sanzioni.
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