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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29621/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale di un medico titolare di incarico di alta specializzazione presso una azienda sanitaria provinciale. Il dirigente ha chiesto il risarcimento del danno per l'inadempimento dell'ente all'obbligo di graduare e pesare gli incarichi dirigenziali, con conseguente mancata corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione per il periodo dal 1 aprile 2007 al 21 gennaio 2013. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato il diritto al risarcimento, liquidando un importo mensile. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., sostenendo che la retribuzione variabile non sarebbe stata realmente perduta perché le somme non erogate sarebbero confluite nel fondo per la retribuzione di risultato, con conseguente incremento di quest'ultima e quindi indebita locupletazione; ha inoltre sostenuto che il contratto individuale avrebbe previsto una retribuzione di posizione unificata, precludendo ulteriori pretese, e che non vi sarebbe stato inadempimento imputabile perché la pesatura era procedura complessa e comunque avviata. Dall'altro lato ha denunciato omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla pretesa indebita locupletazione e alla non imputabilità dell'inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto infondati i motivi nella parte in cui negavano l'inadempimento imputabile e la possibilità per il dirigente di far valere i diritti derivanti dalla contrattazione collettiva mediante il contratto individuale, confermando che la mancata conclusione della procedura di graduazione e pesatura integra un inadempimento risarcibile e che il contratto individuale non può derogare in peius al CCNL. Tuttavia ha accolto il ricorso sul punto decisivo della compensatio lucri cum damno: se le somme non corrisposte a titolo di retribuzione di posizione sono confluite nel fondo per la retribuzione di risultato, occorre verificare in fatto se vi sia stato un effettivo incremento di quest'ultima che riduca o escluda il danno risarcibile. Poiché la corte territoriale non aveva esaminato tale profilo, la sentenza è stata cassata limitatamente a questo aspetto con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, perché accerti se si sia verificato il vantaggio compensativo e ridetermini, se del caso, il quantum dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova: il creditore deve allegare la fonte del diritto e l'inadempimento, mentre il debitore deve provare i fatti estintivi, impeditivi o la non imputabilità.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato quale norma sull'inadempimento contrattuale e sulla responsabilità del debitore, con conseguente necessità per quest'ultimo di provare la causa non imputabile.

  • art. 2077 c.c.

    utilizzato per affermare che la contrattazione individuale non può derogare in senso peggiorativo rispetto alla contrattazione collettiva.

  • art. 45, co. 1, d. lgs. 165/2001

    richiamato per ribadire la prevalenza della disciplina collettiva sul contratto individuale nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ricorda però che la mancanza di motivazione su una questione di diritto non comporta cassazione se la decisione è comunque corretta nel merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni di un precedente della Corte di cassazione sul medesimo tema.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato in chiave costituzionalmente orientata per consentire alla Corte di correggere la motivazione e decidere sulla questione di diritto, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    evocato per giustificare, in nome dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo, la correzione della motivazione da parte della Corte di cassazione.

  • art. 50, co. 4, CCNL Area 1998-2001

    interpretato nel senso che le risorse residue del fondo per la retribuzione di posizione, se non utilizzate, sono temporaneamente destinate al fondo per la retribuzione di risultato e poi riassegnate; da ciò può derivare un incremento della retribuzione di risultato in caso di mancata erogazione della posizione variabile.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro dirigenziale pubblico, l'inerzia dell'amministrazione nel completare la procedura di graduazione e pesatura degli incarichi può integrare un inadempimento contrattuale fonte di risarcimento del danno da perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione.
  • In tema di inadempimento, il creditore deve allegare la fonte negoziale o legale del diritto e l'inadempimento, mentre incombe sul datore di lavoro la prova dei fatti impeditivi, estintivi o della non imputabilità dell'inadempimento.
  • La contrattazione individuale non può validamente precludere al lavoratore diritti economici riconosciuti dalla contrattazione collettiva, né può operare una rinuncia generica e non univoca a trattamenti spettanti per fonte collettiva.
  • Quando l'inadempimento del datore di lavoro determina anche un vantaggio economico immediato e diretto per il creditore, il giudice deve verificare se ricorra una compensatio lucri cum damno, detraendo il beneficio dal danno risarcibile.
  • Se somme non erogate a titolo di retribuzione di posizione confluiscono, per effetto della disciplina collettiva, nel fondo della retribuzione di risultato, occorre accertare in fatto se il lavoratore abbia effettivamente percepito un incremento della retribuzione di risultato tale da ridurre il danno domandato.
  • L'omessa pronuncia su una questione di diritto non comporta necessariamente cassazione quando la soluzione adottata dal giudice di merito è comunque corretta; la Corte di cassazione può correggere la motivazione senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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