Sentenza n. 1395/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, Sezione lavoro, n. 203/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/23
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 203/2024 del Tribunale ordinario di Bergamo, pubblicata il 28 febbraio 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2022/23 e condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta elettronica del docente, o un altro strumento equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge.
La decisione
Durante il giudizio il Ministero ha riferito che il 13 febbraio 2026 Sogei aveva accreditato nel borsellino elettronico del docente l’importo riconosciuto dalla sentenza. Il TAR ha ritenuto tale dichiarazione circostanziata e attendibile, anche perché proveniente da un’amministrazione statale, e ha valorizzato la mancata contestazione del ricorrente, che non ha svolto ulteriori attività processuali dopo il deposito della memoria ministeriale né ha partecipato all’udienza camerale. Ha quindi considerato integralmente soddisfatta in via amministrativa la pretesa, dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha condannato il Ministero a rimborsare cinque sesti delle spese, liquidate complessivamente in euro 500,00 oltre oneri e accessori, da distrarsi ai difensori antistatari, compensando la parte residua. La riduzione è stata giustificata sia dall’avvenuta collaborazione dell’Amministrazione sia dalla serialità di ricorsi analoghi e dalla conseguente standardizzazione dell’attività difensiva; ha inoltre disposto la restituzione del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, Giovanni Napolitano ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 203/2024, pubblicata in data 28.2.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Bergamo ha così statuito “dichiara il diritto di Napolitano Giovanni al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2022/23 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione del medesimo la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;”.
Gli artt. 112 e seguenti c.p.a. costituiscono la base processuale della domanda diretta a ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
Quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta in sede amministrativa e viene meno il contrasto tra le parti, il giudice non deve più pronunciarsi sull’oggetto della controversia.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
In tal senso, rileva altresì l’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, stabilendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo.
La previsione sull’adeguamento dei compensi per posizioni processuali identiche è richiamata come criterio che conferma la congruità della riduzione delle spese nei ricorsi seriali, nei quali l’attività professionale è standardizzata e ripartita su una pluralità di giudizi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione dell’amministrazione circa l’avvenuta esecuzione del giudicato può essere ritenuta sufficiente a dimostrare la soddisfazione della pretesa quando contiene elementi circostanziati e non viene contestata dalla parte ricorrente.
- La piena soddisfazione in via amministrativa della pretesa azionata, con conseguente venir meno della contrapposizione tra le parti, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Nella liquidazione delle spese di ricorsi seriali, l’identità delle posizioni sostanziali e processuali e la standardizzazione dell’attività difensiva possono giustificare una riduzione proporzionata del compenso.
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