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Ordinanza

Ordinanza n. 122/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) della graduatoria relativa al bando per trasferimento ad anni successivi al primo, per il corso di laurea di Medicina Veterinaria, di cui al decreto n. 4079 – Albo ufficiale di Ateneo Rep. 7967/2025, pubblicata dall’Università di Napoli Federico II, in data 26 settembre 2025; 2) del decreto rettorale n. 4304/2025, con cui si annullava la graduatoria del 26 settembre 2025, pubblicato il 07/10/2025; 3) della comunicazione intervenuta via pec da parte dell’Ateneo in data 10 ottobre 2025, ove veniva comunicata la mancata valutazione di parte ricorrente; 4) dell’estratto del verbale n. 1 del 23 settembre 2025 trasmesso da parte dell’Ateneo il 10 ottobre 2025, ove veniva deciso di non valutare parte ricorrente; 5) della rivalutazione della posizione di parte ricorrente intervenuta in via di autotutela da parte dell’Ateneo a seguito di istanza della ricorrente, datata 24 ottobre 2025; 6) dei verbali e delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell’Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere immatricolato ad anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira; 7) del bando per la procedura selettiva, per soli titoli, per il rilascio del nulla-osta al trasferimento/passaggio/iscrizione – anno accademico 25/26 – al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria pubblicato dall’Università di Napoli Federico II con decreto rettorale n. 2858 del 19/06/2025; 8) specificamente degli artt. 3, 4, e 5 del bando per la procedura selettiva, per soli titoli, per il rilascio del nulla-osta al trasferimento/passaggio/iscrizione – anno accademico 25/26 – al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria pubblicato dall’Università di Napoli Federico II con decreto rettorale n. 2858 del 19/06/2025, nella parte in cui lesivi degli interessi di parte ricorrente anche nella parte in cui interpretati e nella parte in cui impone una soglia di sbarramento per l’ammissione ad anni successivi al primo; 9) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e di ogni altro atto riportato anche in allegato al fascicolo e citato nel presente atto e che formalmente si impugnano. per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di trasferimento al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202506635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e successivi atti con cui è stata negata la valutazione e l’iscrizione al terzo anno di Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026, nonché il bando e le relative clausole sulla soglia di 100 CFU

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a trasferimento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per soli titoli indetta dall’Università degli Studi di Napoli Federico II per il trasferimento, passaggio o iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria. La candidata, in possesso di una laurea magistrale in Scienze Zootecniche e di una laurea in Tutela e Benessere Animale, sosteneva di avere diritto all’iscrizione al terzo anno. Ha dedotto, sotto vari profili, l’illegittimità dell’operato della Commissione e l’erroneità della valutazione del proprio percorso formativo, lamentando l’attribuzione di soli 95 CFU anziché dei 100 CFU richiesti dall’art. 3 del bando. Ha inoltre contestato il difetto di motivazione degli atti e l’illegittimità della motivazione fornita dall’Amministrazione soltanto nel corso del giudizio.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto sussistente, con valutazione sommaria, il fumus boni iuris in relazione al difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Il Collegio ha considerato inammissibile la relazione difensiva dell’Amministrazione nella parte in cui pretendeva di integrare postumamente la motivazione dell’atto, poiché le ragioni della decisione devono risultare dal provvedimento adottato. La domanda cautelare è stata quindi accolta mediante sospensione degli atti impugnati ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione. L’ordinanza non definisce il merito della controversia né riconosce direttamente il diritto all’immatricolazione. Non è stata svolta una valutazione espressa sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica del 3 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto ha consentito la sospensione degli atti impugnati ai fini del riesame.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per la domanda di condanna in forma specifica e, in subordine, al risarcimento; tale domanda non è stata definita nella presente fase cautelare.

  • art. 3 del bando per la procedura selettiva, decreto rettorale n. 2858 del 19 giugno 2025

    Prevede la soglia di 100 CFU rilevante per l’ammissione al trasferimento o all’iscrizione ad anni successivi al primo; la ricorrente ha contestato l’erronea attribuzione di 95 CFU.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere gli atti impugnati disponendo il riesame quando, a una valutazione sommaria, emerga un difetto di motivazione idoneo a incidere sulla legittimità della decisione amministrativa.
  • La motivazione del provvedimento deve essere contenuta nell’atto adottato e non può essere integrata per la prima volta attraverso relazioni difensive prodotte nel processo, configurandosi altrimenti una motivazione postuma inammissibile.
  • Quando la decisione amministrativa relativa a una procedura selettiva non esplicita adeguatamente le ragioni della valutazione compiuta, la tutela cautelare può essere realizzata mediante sospensione dell’atto e riedizione del potere, senza che ciò comporti l’automatica attribuzione del bene della vita richiesto.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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