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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6331/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per due reati di truffa (uno consumato e uno tentato), contestando: a) la qualificazione come truffa della condotta ritenuta consistente in un raggiro telefonico, con la tesi che la vittima, avendo già un abbonamento di modico valore, avrebbe dovuto rendersi conto dell'inesistenza del presunto debito; b) la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo), deducendo che egli avrebbe solo messo a disposizione un conto corrente a un terzo e non sarebbe stato consapevole della provenienza illecita delle somme o della duplice truffa; c) l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2 c.p., sostenendo che il pericolo immaginario era stato creato esclusivamente dall'autore delle telefonate e non da terzi; d) il rigetto delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti. Ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito che hanno: accertato il nesso causale tra raggiro e l'induzione in errore della vittima; valutato non credibile la versione difensiva (anche alla luce di elementi documentali) e riconosciuto la responsabilità concorrente del ricorrente; applicato l'aggravante ex art. 640, secondo comma, n. 2 c.p. anche al concorrente, in base all'art. 118 c.p.; e valutato correttamente l'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente la condanna di primo e secondo grado (pena di un anno e due mesi di reclusione e multa di 409,00 euro) è stata mantenuta e il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile la circostanza aggravante perché il pericolo immaginario prospettato alla vittima, pur essendo stato creato dall'autore delle telefonate, si estende al concorrente quando questi ne sia a conoscenza o lo ignori per colpa, secondo il criterio di imputazione dell'art. 59 c.p.

  • art. 118 cod. pen.

    Applicato per estendere al concorrente la circostanza oggettiva prevista per l'autore del reato qualora sia conosciuta o ignorata per colpa, giustificando l'aggravante anche nei confronti del ricorrente.

  • art. 59 cod. pen.

    art. 59, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato come criterio generale di imputazione delle aggravanti (errore determinato da colpa e ignoranza colposa rilevante ai fini dell'estensione delle aggravanti).

  • art. 388 cod. pen.

    art. 388 cod. pen. (riferimento incidentale nel provvedimento)

    Richiamato incidentalmente: la Corte ha escluso che l'eventuale integrazione del reato previsto dall'art. 388 incidesse sul giudizio di responsabilità per la truffa, ritenendo inverosimile la versione del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; contemporaneamente è stata disposta la sanzione alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. l. 176/2020) e art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. l. 18/12/2020, n. 176); art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Richiamate a fini procedurali: il procedimento in Cassazione è stato trattato per iscritto ai sensi della disciplina richiamata, in mancanza di istanza di discussione orale.

Massime di principio

  • La negligenza o la superficialità della vittima non esclude la configurabilità della truffa: rileva il fatto dell'agente e il nesso causale tra raggiro e induzione in errore, anche se la vittima disponeva di strumenti di difesa non utilizzati.
  • La Corte di Cassazione non rielabora il merito probatorio: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della attendibilità delle prove se la motivazione è logica e non manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Le aggravanti oggettive possono estendersi ai concorrenti quando la circostanza aggravante sia conosciuta o ignorata per colpa, secondo gli artt. 118 e 59 c.p.; pertanto il ruolo di 'concorrente' non esclude automaticamente l'applicazione di aggravanti rilevanti per il reato principale.
  • La semplice messa a disposizione di un conto corrente o analoghe condotte formali può integrare concorso nel reato se emergono elementi che dimostrano consapevolezza o partecipazione al disegno criminoso.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario che sussistano elementi di segno positivo nella condotta o nella personalità; dati neutri (es. pregresso lavoro dipendente) o precedenti non rilevanti non bastano.
  • Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e a sanzioni alla cassa delle ammende.

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