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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15928/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva dichiarati colpevoli di concorso in tentata estorsione con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Le doglianze principali sono: 1) violazione dell'obbligo di autorizzazione alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. (sostengono che si sia proceduto su fatto qualificato diversamente in procedimento archiviato); 2) violazione del principio di correlazione accusa-sentenza e nullità per trasformazione della fattispecie; 3) omessa o insufficiente considerazione delle deduzioni difensive e travisamento delle prove (in particolare delle intercettazioni); 4) errata qualificazione del fatto, che andrebbe riqualificato in percosse/violenza privata e non in estorsione; 5) carenza di prova circa la sussistenza dell'aggravante per agevolazione mafiosa e, correlatamente, mancanza del dolo specifico in capo a Greco e/o Lucà; 6) ingiustificato diniego delle attenuanti generiche; 7) per Lucà, specifica censura sull'uso di prove relative a un diverso episodio e sull'assenza di riscontri sulla sua presenza il giorno dell'aggressione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli in gran parte infondati o manifestamente infondati. In motivazione ha osservato: - la questione dell'autorizzazione ex art. 414 c.p.p. è manifestamente infondata perché si tratta di fatti naturalisticamente diversi e non della stessa fattispecie già archiviata; - non è violato il principio di correlazione fra accusa e sentenza, essendo la modifica della qualificazione della partecipazione riconducibile alle stesse contestazioni e consentita nel corso del processo; - la Corte d'appello e il G.u.p. hanno adeguatamente esaminato le deduzioni difensive e motivato il proprio convincimento; - le intercettazioni e le altre risultanze sono state valutate come gravi, precise e concordanti; la distanza temporale tra le conversazioni di fine settembre e l'aggressione del 24 ottobre 2008 non inficia la ricostruzione logica del proposito criminose; - la qualificazione del fatto come tentata estorsione è corretta (estorsione contrattuale), attesa la voluta costrizione alla cessione dell'albergo per ottenere un ingiusto vantaggio; - l'aggravante di agevolazione mafiosa è manifestamente provata nella sua applicazione anche a chi fosse consapevole della finalità mafiosa altrui (richiamata la pronuncia di Sezioni Unite sul dolo e sulla consapevolezza); - il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dall'assenza di elementi positivi rilevanti. Conseguenza: conferma sostanziale della responsabilità e delle statuizioni di merito; i ricorsi sono rigettati.

Norme richiamate

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Disciplina l'autorizzazione alla riapertura delle indagini; la Corte ha ritenuto che non operasse perché qui non si trattava della stessa fattispecie naturalistica già archiviata, bensì di fatti diversi

  • art. 629 cod. pen.

    Definisce il reato di estorsione; la Corte ha qualificato la condotta come tentata estorsione (anche nella forma contrattuale) perché l'azione violenta era finalizzata a conseguire un ingiusto profitto patrimoniale

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 d.l. 152/1991)

    Circostanza aggravante per agevolazione dell'attività mafiosa; la Corte ha applicato l'aggravante anche al concorrente che, pur non animato da dolo mafioso specifico, risultasse consapevole della finalità di agevolazione mafiosa degli altri (si richiama Sez. U, Chioccini)

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Principi sul contenuto della sentenza e sulla motivazione; richiamati nel contesto della verifica della correlazione tra accusa e decisione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla prova indiziaria: gli elementi indiziari devono essere gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni soddisfino tali requisiti

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norme sul giudizio abbreviato e relativi effetti; menzionata nelle doglianze concernenti l'uso di prove relative a episodi diversi

  • artt. 56 e 110 cod. pen.

    Principi sulla partecipazione al reato e concorso di persone: la Corte ha richiamato che è sufficiente un contributo esteriore idoneo ad agevolare il reato per configurare il concorso

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione; la Corte ha distinto tra censura sulla motivazione (esaminabile) e mera diversa valutazione di merito (non sindacabile se non per manifesta illogicità)

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e l'individuazione delle circostanze; utilizzato nel valutare il diritto alle attenuanti generiche

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Regole sull'allegazione e deposito di atti nell'impugnazione; la Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso e l'onere di indicare gli atti da inserire nel fascicolo

Massime di principio

  • La riapertura delle indagini richiede autorizzazione solo se si procede sul medesimo fatto naturalistico precedentemente archiviato: diversità di fatto esclude l'obbligo ex art. 414 c.p.p.
  • La trasformazione del ruolo imputativo (es. autore materiale vs concorrente morale/ideatore) non viola automaticamente il principio di correlazione accusa-sentenza se l'imputato ha avuto concreto e completo esercizio del diritto di difesa rispetto all'oggetto del processo
  • Le intercettazioni possono costituire prova diretta se il loro contenuto è valutato dal giudice di merito come grave, preciso e concordante; la Cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle fonti di prova se non per manifesta illogicità o travisamento
  • Per la configurazione dell'estorsione contrattuale è sufficiente che la violenza o la minaccia mirino a costringere la vittima a concludere un negozio patrimoniale che le arrechi danno e procuri un ingiusto profitto all'agente
  • L'aggravante per agevolazione mafiosa richiede dolo intenzionale, ma nelle ipotesi di concorso può essere applicata anche al concorrente che non abbia lo scopo mafioso, purché risulti consapevole della finalità di agevolazione mafiosa degli altri
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimo in assenza di elementi positivi significativi; la sola incensuratezza non è più, di per sé, idonea dopo le modifiche normative
  • La Corte di Cassazione è limitata nel riesame dei fatti: non sostituisce la valutazione del giudice di merito se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica; il ricorrente deve indicare e allegare puntualmente gli atti di cui lamenta il travisamento

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