Cassazione Penale, Ordinanza n. 18346/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata. I motivi dedotti erano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; 2) illogicità della motivazione sull'insufficienza della prova dello stato di ebbrezza, in ragione del tempo trascorso tra la guida e l'accertamento con etilometro; 3) illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'incidente stradale, rilevante ai fini dell'aggravante; 4) erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La fattispecie concreta riguarda un fatto commesso il 26 ottobre 2019, con tamponamento di un'autovettura con persone rimaste ferite all'interno, e accertamento del tasso alcolemico tramite alcoltest.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, richiamando l'applicabilità della disciplina sospensiva del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite. Ha poi reputato corretta la motivazione della Corte territoriale sia sulla valenza probatoria dell'alcoltest, sia sulla configurabilità dell'incidente stradale ai fini dell'aggravante. Infine, ha ritenuto adeguata l'esclusione della particolare tenuità del fatto per il disvalore oggettivo della condotta. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Integra la fattispecie di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave del tasso alcolemico; nel caso concreto la condanna è stata confermata.
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
L'aggravante ricorre quando la guida in stato di ebbrezza sia connessa a un incidente stradale, inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che interrompa il normale svolgimento della circolazione e possa mettere in pericolo la collettività.
art. 159 c.p.
La sospensione del corso della prescrizione prevista dal testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
art. 544 c.p.p.
È richiamato come termine dal quale decorre, nella disciplina sospensiva della prescrizione, il periodo di sospensione tra i gradi di giudizio.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di un rilevante disvalore oggettivo della condotta, se la motivazione sul punto è congrua e immune da vizi logici.
legge 23 giugno 2017, n. 103
La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge è applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
legge 27 novembre 2021, n. 134, art. 2, comma 1, lett. a)
La Corte afferma che la modifica normativa non ha escluso l'applicabilità della sospensione della prescrizione ai reati commessi nel periodo intertemporale indicato.
Massime di principio
- Nei reati di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e spetta alla difesa allegare e dimostrare specifici vizi dello strumento, dell'omologazione o dei controlli prescritti per contestarne l'attendibilità.
- Ai fini dell'aggravante dell'incidente stradale nella guida in stato di ebbrezza, per incidente deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che interrompa la circolazione ordinaria e sia idoneo a creare pericolo per la collettività.
- La disciplina sospensiva della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua ad operare per i reati commessi nel periodo di vigenza intertemporale previsto, sicché il calcolo della prescrizione deve tener conto delle sospensioni tra primo e secondo grado.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore oggettivo; tale valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente con le emergenze processuali.
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