Sentenza del 26/11/2018 n. 12017 - Comm. Trib. Prov. Catania
Procedimento tributario - Procedimento - In genere - Obbligo di contraddittorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella esattoriale relativa a IRES e IVA per l'anno 2014, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. Ha contestato la validità della notifica via PEC, sostenendo che l'atto fosse una semplice scansione in PDF e non un documento informatico firmato; la mancata sottoscrizione del ruolo; l'omessa comunicazione di irregolarità o avviso bonario; la violazione del contraddittorio preventivo; l'insufficiente motivazione della cartella; la mancata allegazione della comunicazione di irregolarità; l'omessa indicazione dettagliata del calcolo di interessi, sanzioni, aliquote e aggio; e, infine, l'inesistenza del debito, sostenendo che la dichiarazione non contenesse somme da versare.
La decisione
La Commissione ha ritenuto legittimo l'intervento dell'Agenzia delle Entrate, in quanto parte del rapporto tributario controverso. Ha escluso i vizi della notifica telematica, rilevando che la contribuente aveva avuto piena conoscenza della cartella e che il formato PDF non era vietato né richiedeva necessariamente il formato P7M. Ha ritenuto non necessaria la sottoscrizione del ruolo, essendo sufficiente la validazione informatica. Ha affermato che l'avviso bonario non è previsto a pena di nullità quando il ruolo deriva da imposte dichiarate e non versate. Quanto al contraddittorio preventivo, ha escluso un obbligo generalizzato per le imposte dirette e, per l'IVA, ha ritenuto necessaria la prova concreta del pregiudizio subito, prova non fornita dalla ricorrente. La cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata, poiché richiamava la dichiarazione e il controllo automatizzato e indicava imposte, sanzioni, interessi e versamenti omessi. La società non ha inoltre prodotto la dichiarazione o prove di pagamento idonee a dimostrare l'inesistenza del debito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese: 3.000 euro in favore dell'Agenzia delle Entrate e 5.000 euro in favore di Riscossione Sicilia.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12
La disposizione è richiamata nel contesto delle garanzie del contribuente e del contraddittorio, ma la decisione precisa che non esiste, salvo previsione espressa, un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo per ogni procedimento tributario.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La norma disciplina la notifica della cartella di pagamento. Secondo la Commissione, non impone per la notifica via PEC uno specifico formato informatico, come il P7M, né richiede la sottoscrizione digitale della cartella non sottoscritta nel modello ministeriale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Il controllo automatizzato della dichiarazione costituisce il presupposto dell'iscrizione a ruolo; la comunicazione di irregolarità non rappresenta il presupposto indispensabile della cartella quando si tratta di imposte dichiarate e non versate.
Codice di procedura civile, art. 156
L'eventuale irregolarità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo. Nel caso concreto, la piena conoscenza della cartella e la sua tempestiva impugnazione hanno sanato ogni eventuale vizio formale della notifica.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 3
"sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso"
Consente l'intervento volontario nel processo tributario dei soggetti destinatari dell'atto o parti del rapporto tributario. L'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta legittimata a intervenire perché titolare della pretesa tributaria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
Il termine per il deposito dei documenti è stato ritenuto applicabile alle parti già costituite, non necessariamente all'interveniente volontario che si costituisca in prossimità dell'udienza.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015
Per i tributi armonizzati, come l'IVA, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare l'invalidità dell'atto, ma il contribuente deve indicare in concreto le ragioni difensive che avrebbe fatto valere e dimostrare che non si tratta di deduzioni meramente pretestuose o che l'esito dell'accertamento avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Nel procedimento tributario non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo: per i tributi non armonizzati, come le imposte dirette, esso è richiesto solo quando una specifica norma lo prevede.
- Per l'IVA e gli altri tributi armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: il contribuente deve indicare quali concrete difese avrebbe potuto proporre e dimostrare la loro potenziale incidenza sull'esito.
- Quando la cartella deriva dal controllo automatizzato di imposte dichiarate ma non versate, l'avviso bonario non è normalmente richiesto a pena di nullità e la cartella può essere motivata mediante il riferimento alla dichiarazione e ai versamenti omessi.
- Una notifica telematica può essere valida anche se l'atto è trasmesso in formato PDF non firmato digitalmente, purché la legge non imponga uno specifico formato, l'atto sia riconoscibile e il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza.
- Eventuali vizi formali della notifica possono essere sanati se il destinatario ha ricevuto l'atto e lo ha impugnato, dimostrando di averne compreso contenuto e provenienza.
- Chi contesta l'esistenza del debito tributario deve produrre la dichiarazione, le ricevute di pagamento o altra documentazione concreta idonea a smentire i dati utilizzati dall'Amministrazione; una contestazione priva di prova documentale può essere considerata pretestuosa.
- La cartella non deve necessariamente contenere ogni passaggio matematico del calcolo, se indica in modo comprensibile le imposte, le sanzioni, gli interessi, gli eventuali versamenti omessi e i criteri legali applicati, consentendo una difesa effettiva.
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