Cassazione Civile, Ordinanza n. 08228/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un comune aveva emesso ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 per il pagamento di euro 1.535,72 in base a due verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada. Il destinatario dell’ingiunzione aveva proposto opposizione deducendo l’inesistenza della notifica dei verbali presupposti e quindi l’invalidità del titolo esecutivo. Nel corso del giudizio aveva anche proposto querela di falso incidentale sui verbali di accertamento. Il primo giudice aveva rigettato la querela; la corte d’appello aveva confermato, respingendo sia l’appello principale dell’opponente sia quello incidentale del comune sulle spese. In cassazione il ricorrente principale deduceva: 1) violazione dell’art. 7 L. n. 890/1982, sostenendo che nella notifica postale l’agente postale debba identificare il consegnatario e verificarne la qualità, e che la perizia calligrafica avesse dimostrato l’apocrifia delle firme sugli avvisi di ricevimento; 2) violazione dell’art. 221 c.p.c., contestando l’affermazione secondo cui chi propone querela di falso dovrebbe provare non solo la falsità della firma del consegnatario, ma anche che il plico non sia stato consegnato ad alcuno dei soggetti legittimati. Il comune proponeva ricorso incidentale sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che il ricorso non riproduceva in modo sufficiente gli atti di notifica contestati, gli atti della querela di falso e l’esatto oggetto delle domande nei gradi di merito. Tale lacuna impediva di verificare se la querela avesse colpito l’intero procedimento notificatorio o solo profili non assistiti da fede privilegiata, come la firma del consegnatario e le sue dichiarazioni sulla qualità legittimante la ricezione. Di conseguenza, essendo il ricorso principale inammissibile, la Corte ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo del comune ai sensi dell’art. 334 c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le parti controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
norma posta a base dell’ingiunzione di pagamento emessa dall’ente locale.
art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890
invocato dal ricorrente per sostenere doveri dell’agente postale nella notificazione a mezzo posta; la Corte non entra nel merito della censura per inammissibilità del ricorso.
art. 221 c.p.c.
richiamato a fondamento della querela di falso incidentale e della contestazione sulla ripartizione dell’onere probatorio.
art. 2700 c.c.
l’efficacia probatoria dell’atto pubblico non copre la verità intrinseca delle dichiarazioni rese dal consegnatario, né l’identità o la qualità del medesimo oltre quanto attestato dal pubblico ufficiale.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e del fatto processuale, sufficiente a consentire il controllo di legittimità senza ricorrere ad altre fonti.
art. 334 c.p.c.
il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 327 c.p.c.
richiamato per verificare la tardività del ricorso incidentale rispetto al termine lungo di impugnazione.
art. 325 c.p.c.
richiamato nel principio generale sulla tardività del ricorso incidentale rispetto ai termini di impugnazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale che disciplina la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta l’attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la regola non si applica alla mera inefficacia del ricorso incidentale.
art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato compete al giudice di merito e presuppone specifici accertamenti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti e del percorso processuale tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia e la ratio decidendi impugnata senza dover consultare gli atti di causa o la sentenza stessa; la mancanza di tale contenuto minimo determina l’inammissibilità.
- Quando si censura la notificazione postale di un atto assistito da fede privilegiata, la querela di falso deve investire in modo specifico il complesso delle operazioni coperte da efficacia fidefacente; non è sufficiente attaccare soltanto la firma del consegnatario o la veridicità delle sue dichiarazioni, se tali profili non rientrano nell’ambito della falsità dedotta.
- L’efficacia probatoria dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c. non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dal consegnatario dell’atto, né impone all’ufficiale notificatore di accertare l’identità o i rapporti di parentela del consegnatario oltre quanto documentalmente attestato.
- Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile; la soccombenza processuale resta quindi riferibile alla sola parte che ha proposto il ricorso principale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato; l’eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude tale accertamento processuale.
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