Cassazione Civile, Ordinanza n. 32414/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Nel procedimento di correzione di errore materiale, l'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione definito con ordinanza di rigetto n. 20372/2020. In quel provvedimento, il dispositivo indicava erroneamente il Comune di Pozzuoli come soggetto in favore del quale dovevano essere pagate le spese del giudizio, mentre dalla motivazione risultava la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese in favore di Francesca De Giorgi, Laura De Giorgi e Maria Luisa Deison, quali eredi di Vincenzo De Giorgi. Gli eredi hanno chiesto la correzione del dispositivo per riallinearne il contenuto alla motivazione e alla reale statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile la domanda di correzione perché il contrasto tra motivazione e dispositivo, limitato all'indicazione del destinatario delle spese, non incide sulla portata sostanziale della decisione e integra un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Ha quindi accolto l'istanza e disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 20372/2020, sostituendo il riferimento al Comune di Pozzuoli con quello a Francesca De Giorgi, Laura De Giorgi e Maria Luisa Deison, quali eredi di Vincenzo De Giorgi. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
è richiamato quale base normativa per la correzione degli errori materiali del provvedimento
art. 391-bis c.p.c.
è richiamato quale norma che consente la correzione degli errori materiali anche nei provvedimenti della Corte di cassazione
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo in punto di mera individuazione del destinatario delle spese processuali costituisce errore materiale correggibile quando il provvedimento, considerato nel suo complesso, consente comunque di ricostruire senza incertezza la statuizione del giudice.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando serve a eliminare un difetto di corrispondenza tra ciò che risulta dalla motivazione e quanto erroneamente riportato nel dispositivo, senza incidere sulla portata concettuale e sostanziale della decisione.
- Nei procedimenti di correzione di errore materiale davanti alla Corte di cassazione, la rettifica del dispositivo può essere disposta ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. quando l'errore è meramente testuale e non richiede una nuova valutazione del merito.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è, di regola, luogo a provvedere sulle spese del procedimento, ove ciò sia conforme all'orientamento richiamato dalla Corte.
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