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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16801/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento di esecuzione, il giudice aveva accolto l'istanza dell'interessato per il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra quattro sentenze definitive concernenti plurime cessioni illecite di cocaina e una sentenza relativa anche a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione: sosteneva che l'aumento di un anno di reclusione applicato con riferimento a una precedente sentenza del GIP di Palermo fosse stato determinato senza adeguata giustificazione, in violazione degli artt. 438 e 671 c.p.p., dell'art. 133 c.p. e dell'art. 187 d.lgs. n. 271/1989. In via sostanziale, la doglianza mirava a contestare la quantificazione dell'aumento per il reato satellite, anche lamentando un trattamento deteriore rispetto a quello asseritamente riservato a un concorrente nel reato, per il quale sarebbe stato applicato un aumento inferiore.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo riproponeva argomenti già dedotti in sede di istanza e già valutati dal giudice di merito, senza una critica specifica e puntuale alle ragioni dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre ritenuto la censura manifestamente infondata, perché il provvedimento conteneva comunque elementi idonei a giustificare implicitamente l'aumento di pena, valorizzando la qualità della sostanza stupefacente e il quantitativo detenuto, quindi i criteri dell'art. 133 c.p. La Corte ha anche escluso la disparità di trattamento rispetto al concorrente, rilevando che le posizioni processuali dei coimputati erano diverse: il medesimo fatto era stato considerato, per l'altro concorrente, come più grave e posto a base del calcolo della pena per il reato continuato ex art. 187 disp. att. c.p.p. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma invocata per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già giudicati con sentenze definitive, nell'ambito dell'esecuzione penale.

  • art. 438 c.p.p.

    norma richiamata dalla difesa nel motivo di ricorso, ma senza rilievo autonomo nella decisione, come parametro processuale della censura motivazionale.

  • art. 133 c.p.

    criterio di commisurazione della pena utilizzato per ritenere giustificato, anche implicitamente, l'aumento di un anno di reclusione in relazione alla gravità del fatto, alla qualità della sostanza e al quantitativo detenuto.

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    richiamato per spiegare il diverso trattamento sanzionatorio tra concorrenti nel reato e la diversa collocazione del medesimo fatto nel calcolo della pena per il reato continuato.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • d.lgs. n. 271/1989, art. 187

    richiamato dalla difesa come norma di riferimento del motivo, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a riprodurre deduzioni già prospettate al giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, è inammissibile.
  • La censura di vizio di motivazione è manifestamente infondata quando il preteso difetto argomentativo non emerge dal testo del provvedimento e la giustificazione della pena può desumersi anche implicitamente dai dati fattuali valorizzati dal giudice.
  • Ai fini della determinazione dell'aumento di pena nel riconoscimento della continuazione, il giudice può fare riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., valorizzando la gravità concreta del fatto, la qualità della sostanza e il quantitativo coinvolto.
  • Non sussiste disparità di trattamento tra concorrenti nel reato quando le diverse statuizioni sanzionatorie dipendono da una diversa posizione soggettiva o processuale dei coimputati e dal diverso ruolo del medesimo fatto nel rispettivo calcolo della pena.
  • In sede di ricorso per cassazione contro ordinanza emessa in executivis sul riconoscimento della continuazione, la doglianza sulla quantificazione dell'aumento deve indicare puntualmente il vizio della motivazione e non può risolversi in una mera comparazione con altre decisioni relative a soggetti diversi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati in materia di lavoro
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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