Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25188/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da due proprietari di un fondo confinante contro i vicini, per ottenere la condanna di questi ultimi a potare gli alberi collocati presso il muro di confine fino a ricondurli all'altezza del muro comune, oltre al risarcimento dei danni lamentati per la perdita di aria, luce, soleggiamento e panoramicità. I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto e formulavano domanda riconvenzionale di usucapione del diritto a mantenere le piante nella situazione contestata. Il giudice di pace rigettava la domanda; il tribunale, in appello, confermava il rigetto ritenendo assorbente la fondatezza della riconvenzionale di usucapione, con condanna alle spese degli appellanti. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 892 e 896 c.c., sostenendo che il diritto di far protendere rami o mantenere piante oltre l'altezza del muro non sarebbe usucapibile e che l'art. 892, ultimo comma, imporrebbe comunque il mantenimento delle piante entro l'altezza del muro divisorio; 2) omessa considerazione dell'inammissibilità della riconvenzionale di usucapione per asserita incompetenza del giudice di pace, con conseguente illegittimità della regolazione delle spese del grado di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la domanda effettivamente proposta riguardava l'applicabilità dell'art. 892, ultimo comma, c.c., ma i giudici di merito avevano deciso sulla base dell'accertato acquisto per usucapione, da parte dei convenuti, del diritto di mantenere le piante a distanza non regolamentare; pertanto, era irrilevante la questione dell'inusucapibilità del diverso diritto previsto dall'art. 896 c.c., che non costituiva oggetto della domanda. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la questione di incompetenza del giudice di pace non risultava essere stata dedotta con l'appello e veniva quindi proposta per la prima volta in cassazione; inoltre, l'eventuale incompetenza integra nullità e non inesistenza del provvedimento, sicché, se non fatta valere con il rimedio impugnatorio corretto, la decisione passa in giudicato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 892 c.c.

    La deroga alle distanze legali tra alberi e confine opera solo se le piante sono mantenute, nel massimo sviluppo, all'altezza della sommità del muro divisorio; in difetto, torna a operare la disciplina ordinaria delle distanze, indipendentemente dall'esistenza del muro.

  • art. 896 c.c.

    Il diritto del proprietario del fondo confinante di far recidere i rami sporgenti è richiamato dai ricorrenti come diritto imprescrittibile/inusucapibile, ma la Corte rileva che tale norma non era pertinente rispetto al petitum concretamente dedotto.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    La sentenza di appello era stata emessa secondo il rito previsto da tale disposizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio con memoria depositata ai sensi di tale norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali per l'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a censurare una questione diversa da quella decisiva posta a base della decisione.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sull'accertato acquisto per usucapione di un diritto reale o assimilabile, la censura deve investire specificamente tale accertamento e la relativa qualificazione giuridica; è invece inconferente contestare un diverso diritto non oggetto del petitum.
  • Le questioni di incompetenza del giudice di primo grado, ove deducibili con l'impugnazione ordinaria, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la mancata deduzione nel grado di appello comporta la preclusione e il passaggio in giudicato della relativa nullità.
  • La violazione della disciplina sulle distanze tra alberi e confine può essere superata dall'acquisto per usucapione del diritto di mantenere le piante in una determinata posizione, se il relativo diritto sia stato accertato in fatto e in diritto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.