Cassazione Penale, Sentenza n. 4180/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva contro la sentenza del Tribunale di Urbino del 30/09/2021 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela in relazione al reato di furto (artt. 624, 625 n.2 c.p.) consistente nell'utilizzo di un allaccio idrico abusivo. Il Tribunale aveva escluso l'aggravante della violenza sulle cose perché la manomissione del contatore (rimozione dei sigilli) non era stata attribuita con certezza a Mboup, dato che il contatore era stato sigillato nel 20/10 e l'imputato aveva preso in locazione l'immobile nel 2013 succedendo ad altri inquilini. Il Procuratore ha dedotto violazione di legge con riferimento all'art. 59 c.p., sostenendo che la consapevolezza della rottura dei sigilli da parte dell'utilizzatore integra l'aggravante anche se la manomissione è stata materialmente eseguita da terzi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino in diversa composizione monocratica. La Corte ha richiamato la prevalente giurisprudenza secondo cui l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. (violenza sulle cose) ricorre anche quando l'allacciamento abusivo è materialmente compiuto da altri, se il beneficiario utilizza consapevolmente la fornitura manomessa, partecipando così alla condotta violenta protratta nel tempo. La Corte ha inoltre disposto che il giudice di rinvio verifichi se il fatto possa essere procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 625 n.7 c.p., tenendo conto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e del termine previsto dall'art. 85 del citato decreto per la proposizione della querela da parte della persona offesa (Marche Multiservizi S.p.A.), termine che non era ancora decorso.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma che configura il reato di furto; utilizzata per individuare la fattispecie di base contestata (appropriazione mediante uso di una fornitura illecita).
art. 625 n. 2 cod. pen.
Prevede l'aggravante della violenza sulle cose per il furto; la Corte ha interpretato che tale aggravante si applica anche quando la violenza è stata materialmente compiuta da terzi se il beneficiario utilizza consapevolmente l'allaccio manomesso.
art. 59 cod. pen.
Stabilisce regole sull'attribuzione delle circostanze aggravanti e il loro ambito; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'aggravante di violenza sulle cose ha natura anche oggettiva e può essere attribuita all'agente che ne è a conoscenza o che erroneamente la ritiene inesistente.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 85)
Ha modificato la procedibilità del furto aggravato dall'art. 625 n.2 rendendolo procedibile a querela di parte; l'art. 85 stabilisce i termini per la proposizione della querela da parte della persona offesa, termine che il giudice di rinvio dovrà verificare.
art. 625 n. 7 cod. pen.
Richiamato dalla Corte per invitare il giudice di rinvio a valutare se la fattispecie possa rientrare tra quelle procedibili d'ufficio, con conseguente diversa configurazione della procedibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4 n. 5973/2020; Sez. 5 n. 32025/2014; Sez. 5 n. 19637/2011)
Precedenti che affermano la tesi secondo cui l'utilizzatore consapevole di un'allaccio illecito è soggetto all'aggravante di violenza sulle cose anche quando la manomissione è stata eseguita da altri; la Corte ha dato continuità a tale orientamento.
Massime di principio
- L'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n.2 c.p.) può applicarsi anche al soggetto che beneficia di un allaccio abusivo se era consapevole della manomissione del contatore, anche se la manomissione è stata materialmente realizzata da terzi.
- La natura oggettiva dell'aggravante comporta che la conoscenza della manomissione da parte dell'utilizzatore integra adesione e partecipazione alla condotta violenta protratta nel tempo.
- Se non è possibile attribuire la rottura dei sigilli al solo utilizzatore, il giudice dovrà comunque valutare elementi idonei a dimostrare la consapevolezza dell'utilizzo di una fornitura manomessa (data rimozione sigilli, antecedenti locatari, comportamenti dell'imputato, ecc.).
- Dopo il d.lgs. 10/10/2022 n.150 il furto aggravato di cui all'art. 625 n.2 è, in linea generale, procedibile a querela di parte: va dunque verificato se la persona offesa ha proposto querela nei termini dell'art. 85 del decreto; in mancanza, il procedimento potrebbe estinguersi salvo che non ricorra altra causa di procedibilità d'ufficio (es. art. 625 n.7).
- Per la difesa è rilevante dimostrare l'assenza di consapevolezza dell'uso di una fornitura manomessa (errore scusabile o ragionevole aspettativa di regolarità), mentre per l'accusa è importante provare fatti e circostanze che inducono a ritenere la conoscenza (es. data e modalità della manomissione, comportamento continuativo di approvvigionamento gratuito).
- In presenza di beneficiario e di autore materiale differenti, la distinzione incide sull'imputazione diretta dell'autore materiale ma non impedisce, di per sé, l'attribuzione dell'aggravante al beneficiario se ricorrono gli elementi di consapevolezza e partecipazione.
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