Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3877/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che, su appello della parte civile, aveva riformato l'assoluzione di primo grado e ritenuto sussistente la responsabilità civile per fatti inquadrati negli artt. 367 e 642 c.p. Il ricorso per cassazione deduceva: (i) violazione di legge ex art. 578 c.p.p., sostenendo che, trattandosi di reato prescritto, la condanna ai fini civili sarebbe ammissibile solo se vi fosse stata una condanna in primo grado; (ii) vizio di motivazione e omissione nell'affrontare la questione della tempestività della querela sollevata con appello incidentale dalla difesa, ossia che la querela era stata sporta oltre i termini rispetto alla relazione inviata alla compagnia assicuratrice (attività investigativa conclusa il 9 luglio 2013, querela presentata l'11 ottobre 2013); (iii) travisamento della prova in relazione alla valutazione della tempestività della querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'appello della parte civile avverso una assoluzione di primo grado per reato ormai prescritto è ammissibile e l'art. 576 c.p.p. consente al giudice dell'impugnazione di accertare la responsabilità ai soli fini civili anche in mancanza di statuizione precedente. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte territoriale ha omesso di valutare le doglianze riguardanti la tempestività della querela sollevate con appello incidentale, questione essenziale ai fini dell'accertamento della procedibilità e quindi della possibilità di affermare la responsabilità penale ai fini civili. Per tale omissione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata negli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, demandando a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese per il grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Norma richiamata come fattispecie contestata; la sentenza impugnata aveva inquadrato condotte nella fattispecie di tale articolo

  • art. 642 cod. pen.

    Norma richiamata come fattispecie contestata; la sentenza impugnata aveva inquadrato condotte nella fattispecie di tale articolo

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte come disposizione che consente alla parte civile di proporre appello avverso l'assoluzione di primo grado anche se il reato è prescritto, attribuendo al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla responsabilità ai soli fini civili anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Norma distinta rispetto all'art. 576; applicabile nella situazione di condanna di primo grado impugnata dall'imputato con sopravvenuta prescrizione, non invece nel caso di appello proposto esclusivamente dalla parte civile contro assoluzione di primo grado

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato solo per motivi processuali organizzativi: il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto ai sensi della norma

Massime di principio

  • La parte civile può proporre appello avverso una sentenza di assoluzione di primo grado anche quando il reato è prescritto; il giudice d'appello può accertare incidenter tantum la responsabilità ai soli fini civili ai sensi dell'art. 576 c.p.p.
  • L'art. 578 c.p.p. non ostacola l'appello della parte civile contro una assoluzione: l'articolo disciplina invece il caso diverso della sopravvenuta prescrizione con condanna in primo grado impugnata dall'imputato
  • L'appello incidentale è ammissibile solo nei limiti delle questioni connesse essenzialmente ai punti dedotti nell'appello principale; se il motivo incidentale riguarda la condizione di procedibilità (es. tempestività della querela) ed è essenziale per decidere sulla responsabilità, il giudice deve esaminarlo d'ufficio
  • La tempestività della querela, quale condizione di procedibilità, rileva anche d'ufficio e la sua omissione motivazionale da parte della Corte territoriale comporta annullamento e rinvio
  • In caso di omissione del giudice d'appello su questioni essenziali sollevate nell'appello incidentale, la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame da parte del giudice competente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.