Cassazione Penale, Sentenza n. 32355/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Compagno ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che, accogliendo l'appello del P.M., aveva applicato nei suoi confronti la custodia in carcere per la detenzione di 184 grammi di cocaina. Ha dedotto: (i) l'inammissibilità dell'appello del P.M. per genericità (mancata specificazione dei capi/punti e delle ragioni di fatto e di diritto); (ii) analoga genericità con riferimento alle esigenze cautelari; (iii) vizio di motivazione nella valutazione del quadro indiziario, contestando il collegamento tra videoriprese del 2022 e il rinvenimento del 2023; (iv) errata valutazione dell'adeguatezza delle misure cautelari, poiché il ricorrente era già da mesi agli arresti domiciliari con prescrizioni e permessi per motivi di salute, misura che a suo dire avrebbe dovuto ritenersi idonea.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi ritenendo che: (a) l'appello del P.M. era sufficientemente specifico data la mancata valutazione critica del G.I.P.; (b) il Tribunale ha svolto corretta e dettagliata analisi del compendio indiziario (applicando i criteri dell'art. 192 c.p.p.), valorizzando elementi quali la zona di rinvenimento, le modalità di confezionamento, la corrispondenza del nastro isolante e la condotta precedente del ricorrente. Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al profilo della scelta della misura cautelare: la decisione del Tribunale di disporre la sola custodia in carcere è stata ritenuta assertiva e non adeguatamente confrontata con l'esistenza di un periodo precedente di arresti domiciliari, con prescrizioni e con permessi documentati. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale per un nuovo esame limitatamente alla valutazione della misura cautelare, affinché si determini se le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte con una misura alternativa alla custodia in carcere.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
delitto relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti
La norma incriminatrice è il titolo del capo d'imputazione: la ricorrenza di 184 grammi di cocaina integra la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990
codice di procedura penale, art. 192
valutazione della prova indiziaria
Imposta il metodo di analisi delle prove indirette: valutazione critica di ogni elemento singolarmente e verifica della loro convergenza in un giudizio unitario; principio applicato dalla Corte per confermare la gravità indiziaria
codice di procedura penale, artt. 581 e 591 (richiamati insieme ad art.125)
prescrizioni formali sull'appello (specificità e motivazione)
La Corte ricorda che l'appello del P.M. deve essere specifico, ma ammette che è valido se evidenzia un vizio formale o sostanziale non valutato dal G.I.P.; nella fattispecie l'appello era ritenuto sufficientemente specifico per evidenziare la parcellizzazione della valutazione compiuta dal G.I.P.
codice di procedura penale, artt. 274, 275, 284, 292
regole sulle misure cautelari e relativi presupposti
Richiamate nei profili cautelari: la scelta della misura deve essere adeguatamente motivata, prendendo in considerazione misure meno afflittive già sperimentate e l'efficacia delle prescrizioni imposte
d.l. n.137/2020, art. 23 comma 8
trattazione del ricorso senza intervento delle parti
Consente la trattazione del ricorso in Cassazione senza intervento delle parti a determinate condizioni; procedura applicata al caso
d.lgs. 150/2022, art. 94 comma 2 (richiamato)
proroga normativa richiamata
Ha inciso sulle modalità processuali e sulla possibilità di trattare il ricorso senza intervento delle parti
giurisprudenza: Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015 (Shoshi)
precedente sulla ammissibilità dell'appello del P.M.
Stabilisce che l'appello del P.M. motivato con mero richiamo può essere inammissibile salvo che il G.I.P. non abbia fatto alcuna valutazione; principio richiamato per valutare la specificità dell'appello nel caso concreto
giurisprudenza: Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)
metodo di valutazione della prova indiziaria
Enuncia il metodo della lettura unitaria e della necessità di valutare singolarmente gli indizi prima di verificarne la convergenza; principio usato per confermare la correttezza della valutazione probatoria del Tribunale
Massime di principio
- L'appello del P.M. contro il rigetto di una misura cautelare deve essere specifico; tuttavia, se il G.I.P. non ha effettuato alcuna o adeguata valutazione della richiesta originaria, il richiamo alla precedente istanza può risultare ammissibile
- In presenza di prova indiziaria il giudice deve valutare ogni elemento singolarmente e poi la loro convergenza secondo il metodo previsto dall'art. 192 c.p.p.; un'apprezzabile connessione fra elementi (luogo, modalità di confezionamento, condotte pregresse) può fondare la gravità indiziaria
- La scelta della misura cautelare richiede motivazione comparata sull'adeguatezza delle misure meno afflittive: se il soggetto ha già scontato misure alternative (es. arresti domiciliari) senza esiti pregiudizievoli, il giudice deve confrontarsi esplicitamente con tale circostanza prima di disporre la custodia in carcere
- La contiguità del luogo di rinvenimento, la corrispondenza nelle modalità di confezionamento e altri indizi di collegamento possono essere valutati insieme per attribuire responsabilità, purché il giudizio sia logicamente argomentato e non si risolva in meri apprezzamenti sommari
- I vizi sull'adeguatezza della motivazione cautelare possono portare all'annullamento parziale della decisione e al rinvio per un nuovo esame limitato al profilo della misura, anche quando la gravità indiziaria sia confermata
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