Cassazione Civile, Ordinanza n. 05527/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite nasce da una polizza fideiussoria stipulata a garanzia della corretta esecuzione di un appalto pubblico di manutenzione stradale. La compagnia di assicurazioni agiva per ottenere il pagamento di un premio trimestrale rimasto insoluto; la società appaltatrice resisteva sostenendo che la garanzia fosse ormai cessata, perché i lavori erano stati ultimati e la polizza non era stata prorogata, con conseguente insussistenza del diritto dell’assicurazione a pretendere ulteriori premi. In primo grado il giudice accolse la domanda della compagnia per il premio e, su riconvenzionale, dichiarò risolto il contratto di assicurazione; il tribunale confermò. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione delle clausole di polizza e vizi motivazionali, assumendo che i pagamenti effettuati fossero indebiti e che la polizza fosse scaduta senza proroga; 2) violazione della disciplina regolamentare sugli appalti pubblici e delle clausole contrattuali, sostenendo che il certificato di ultimazione dei lavori avesse determinato l’estinzione automatica della garanzia e che un’eventuale pattuizione contraria fosse nulla; 3) carenza motivazionale, insistendo sulla cessazione del rischio e sulla irrilevanza delle ulteriori azioni promosse dalla compagnia per altre rate; 4) vizi in punto spese di lite, perché il tribunale avrebbe trascurato la domanda riconvenzionale e liquidato le spese in modo non corretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché formulati in modo non coerente con la sentenza impugnata e, soprattutto, perché miravano a una nuova valutazione dei fatti e del contenuto della polizza, attività preclusa al giudizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché limitato a riproporre la tesi dell’estinzione della polizza senza confutare efficacemente l’accertamento del giudice di merito sulla mancata dimostrazione dell’ultimazione dei lavori e sulla persistente efficacia della garanzia. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la valutazione sulla marginalità della domanda riconvenzionale e la liquidazione delle spese rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del rispetto dei minimi e massimi tabellari e del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa. La richiesta della controricorrente di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata respinta. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso erano formulati come violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha rilevato che, nella sostanza, tendevano a ottenere un nuovo accertamento di merito, non consentito in cassazione.
art. 199 d.P.R. 207/2010
La ricorrente lo invocava per sostenere la perdita di efficacia del certificato di ultimazione dei lavori; la Corte ha osservato che il motivo non confutava davvero l’accertamento di merito sulla persistenza della garanzia.
art. 1418 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità di una eventuale pattuizione contraria alla cessazione automatica della garanzia; la Corte non ha accolto la tesi perché fondata su un diverso accertamento dei fatti.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non è stata fornita una specifica critica all’accertamento del giudice di merito sulla mancata prova dell’ultimazione dei lavori.
art. 91 c.p.c.
La Corte ha ribadito che le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa; nel caso concreto ciò non è avvenuto.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese e la relativa misura rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
art. 96 c.p.c.
La sola reiezione del ricorso non basta per applicare la condanna aggravata richiesta dalla controricorrente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma senza una censura idonea a dimostrare ultrapetizione o omissione di pronuncia.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese, senza che la Corte ravvisasse un concreto errore di diritto rilevante.
art. 1901 c.c.
Richiamato nel quarto motivo, in connessione alla questione del premio assicurativo; la Corte non ha accolto la censura.
d.m. 55/2014
Invocato per la liquidazione delle spese; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei limiti tabellari.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la modalità di trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito dei fatti o del contenuto di un contratto, quando la censura si risolva in una critica all’accertamento compiuto dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge o vizio motivazionale deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura solo assertiva o incoerente con l’accertamento del giudice di merito è infondata o inammissibile.
- Se la decisione di merito ha accertato la mancata prova del fatto estintivo della garanzia o del rapporto, il ricorrente non può limitarsi a reiterare la propria versione dei fatti, ma deve dimostrare l’errore giuridico o logico della sentenza impugnata.
- La valutazione sull’allocazione e sulla liquidazione delle spese di lite appartiene al giudice di merito, il cui sindacato in cassazione è limitato alla verifica che le spese non siano poste a carico della parte vittoriosa e che siano rispettati i limiti minimi e massimi della tariffa o dei parametri applicabili.
- La sola soccombenza nel giudizio di legittimità non integra, di per sé, i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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