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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05527/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La lite nasce da una polizza fideiussoria stipulata a garanzia della corretta esecuzione di un appalto pubblico di manutenzione stradale. La compagnia di assicurazioni agiva per ottenere il pagamento di un premio trimestrale rimasto insoluto; la società appaltatrice resisteva sostenendo che la garanzia fosse ormai cessata, perché i lavori erano stati ultimati e la polizza non era stata prorogata, con conseguente insussistenza del diritto dell’assicurazione a pretendere ulteriori premi. In primo grado il giudice accolse la domanda della compagnia per il premio e, su riconvenzionale, dichiarò risolto il contratto di assicurazione; il tribunale confermò. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione delle clausole di polizza e vizi motivazionali, assumendo che i pagamenti effettuati fossero indebiti e che la polizza fosse scaduta senza proroga; 2) violazione della disciplina regolamentare sugli appalti pubblici e delle clausole contrattuali, sostenendo che il certificato di ultimazione dei lavori avesse determinato l’estinzione automatica della garanzia e che un’eventuale pattuizione contraria fosse nulla; 3) carenza motivazionale, insistendo sulla cessazione del rischio e sulla irrilevanza delle ulteriori azioni promosse dalla compagnia per altre rate; 4) vizi in punto spese di lite, perché il tribunale avrebbe trascurato la domanda riconvenzionale e liquidato le spese in modo non corretto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché formulati in modo non coerente con la sentenza impugnata e, soprattutto, perché miravano a una nuova valutazione dei fatti e del contenuto della polizza, attività preclusa al giudizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché limitato a riproporre la tesi dell’estinzione della polizza senza confutare efficacemente l’accertamento del giudice di merito sulla mancata dimostrazione dell’ultimazione dei lavori e sulla persistente efficacia della garanzia. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la valutazione sulla marginalità della domanda riconvenzionale e la liquidazione delle spese rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del rispetto dei minimi e massimi tabellari e del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa. La richiesta della controricorrente di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata respinta. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso erano formulati come violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha rilevato che, nella sostanza, tendevano a ottenere un nuovo accertamento di merito, non consentito in cassazione.

  • art. 199 d.P.R. 207/2010

    La ricorrente lo invocava per sostenere la perdita di efficacia del certificato di ultimazione dei lavori; la Corte ha osservato che il motivo non confutava davvero l’accertamento di merito sulla persistenza della garanzia.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità di una eventuale pattuizione contraria alla cessazione automatica della garanzia; la Corte non ha accolto la tesi perché fondata su un diverso accertamento dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non è stata fornita una specifica critica all’accertamento del giudice di merito sulla mancata prova dell’ultimazione dei lavori.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa; nel caso concreto ciò non è avvenuto.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese e la relativa misura rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    La sola reiezione del ricorso non basta per applicare la condanna aggravata richiesta dalla controricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, ma senza una censura idonea a dimostrare ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, senza che la Corte ravvisasse un concreto errore di diritto rilevante.

  • art. 1901 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, in connessione alla questione del premio assicurativo; la Corte non ha accolto la censura.

  • d.m. 55/2014

    Invocato per la liquidazione delle spese; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei limiti tabellari.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la modalità di trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito dei fatti o del contenuto di un contratto, quando la censura si risolva in una critica all’accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge o vizio motivazionale deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura solo assertiva o incoerente con l’accertamento del giudice di merito è infondata o inammissibile.
  • Se la decisione di merito ha accertato la mancata prova del fatto estintivo della garanzia o del rapporto, il ricorrente non può limitarsi a reiterare la propria versione dei fatti, ma deve dimostrare l’errore giuridico o logico della sentenza impugnata.
  • La valutazione sull’allocazione e sulla liquidazione delle spese di lite appartiene al giudice di merito, il cui sindacato in cassazione è limitato alla verifica che le spese non siano poste a carico della parte vittoriosa e che siano rispettati i limiti minimi e massimi della tariffa o dei parametri applicabili.
  • La sola soccombenza nel giudizio di legittimità non integra, di per sé, i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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