Sentenza n. 8601/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- del 4 settembre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 25 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato sulla pendenza di un procedimento penale per lesioni personali aggravate e violenza privata tentata in concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo eccesso di potere e violazione di legge per carenza e falsa valutazione dei presupposti, insufficienza dell'istruttoria, carenza di motivazione e manifesta illogicità. In particolare, ha sostenuto che la mera pendenza del procedimento penale, relativo a fatti contestati nel 2017 e asseritamente destinato a concludersi con assoluzione, non potesse giustificare un giudizio negativo nei confronti di un soggetto incensurato. Il procedimento penale riguardava lesioni personali aggravate e violenza privata tentata in concorso. Il ricorrente non aveva formulato osservazioni a seguito del preavviso di rigetto comunicato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La pendenza del procedimento penale per condotte caratterizzate da violenza e aggressività è stata ritenuta idonea a incidere negativamente sulla valutazione complessiva della personalità, dell'affidabilità e dell'inserimento del richiedente nella comunità nazionale. Il giudice ha riconosciuto all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione, dovendo essa valutare, anche in termini prognostici, l'adesione del richiedente ai valori fondamentali dell'ordinamento e la sua attitudine a rispettare le regole della convivenza civile. La valutazione amministrativa dei fatti rilevanti ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: le risultanze fattuali di un procedimento penale possono essere considerate negativamente anche prima e indipendentemente dalla definizione del processo. L'eventuale futura assoluzione non poteva essere valutata, poiché non ancora intervenuta al momento dell'adozione del provvedimento, in applicazione del principio tempus regit actum. È stata quindi respinta anche l'istanza di rinvio della causa in attesa della sentenza penale. Il giudice ha inoltre ritenuto che stabile occupazione, assenza di pericolosità sociale e integrazione ordinaria costituiscano condizioni minime o prerequisiti per la naturalizzazione, non elementi di particolare merito idonei a superare le circostanze ostative. Il requisito della residenza decennale è stato interpretato anche qualitativamente come periodo di osservazione durante il quale il richiedente deve dimostrare una condotta senza mende. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La disposizione costituisce il presupposto per la domanda di cittadinanza per naturalizzazione, ma la durata della residenza rileva anche qualitativamente come periodo di osservazione della condotta del richiedente.
art. 6 legge n. 91/1992
reati puniti con pena edittale pari o superiore a 3 anni
Il giudice ha richiamato la disciplina dei reati automaticamente ostativi all'acquisto della cittadinanza per matrimonio come argomento a fortiori della rilevanza delle medesime condotte nella naturalizzazione.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato al richiedente, che non ha presentato osservazioni.
art. 4, comma 3, T.U.I.
La stabile integrazione e il possesso dei requisiti per il soggiorno legale costituiscono condizioni ordinarie per l'ingresso e la permanenza dello straniero.
art. 5, comma 5, T.U.I.
La regolarità del soggiorno e l'integrazione ordinaria sono state considerate prerequisiti, non elementi di particolare merito ai fini della naturalizzazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità, dovendo valutare l'interesse pubblico all'ampliamento della comunità nazionale e l'affidabilità del richiedente anche in prospettiva futura, non soltanto il suo interesse privato.
- La pendenza di un procedimento penale per fatti connotati da violenza può essere valutata negativamente ai fini della naturalizzazione anche prima della definizione del processo e indipendentemente dall'accertamento definitivo della responsabilità penale, poiché la valutazione amministrativa del fatto opera su un piano autonomo rispetto a quella penale.
- In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata sulla base degli elementi istruttori disponibili al momento dell'adozione dell'atto; una futura e solo prospettata assoluzione non impone né la sospensione del giudizio amministrativo né la rivalutazione dell'atto.
- Il requisito della residenza legale ultradecennale previsto per la naturalizzazione ha una dimensione non soltanto quantitativa, ma anche qualitativa: il periodo di residenza costituisce un periodo di osservazione della condotta, durante il quale il richiedente deve dimostrare una sostanziale assenza di mende e adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
- La stabile occupazione, l'integrazione sociale ordinaria e l'assenza di pericolosità sociale non costituiscono, di per sé, speciali meriti idonei a neutralizzare condotte antigiuridiche, ma rappresentano condizioni minime o prerequisiti normalmente attesi dallo straniero regolarmente soggiornante ai fini della successiva naturalizzazione.
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