Ordinanza n. 7329/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Cassino n. 566/2024 pubbl. il 11/06/2024 RG n. 2545/2022 passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio, ritenuta territorialmente competente in via inderogabile. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto dinanzi a tale sede nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; alla sezione di Latina spetterà ogni ulteriore valutazione, comprese quelle sulle spese di lite.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 566/2024, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Cassino. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato d'ufficio il problema della competenza territoriale, applicando la regola secondo cui, per l'ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto davanti al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire. Poiché il Tribunale di Cassino ricade nella circoscrizione della sezione staccata di Latina del TAR Lazio, la controversia non rientra nella competenza della sede di Roma.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza
Per l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato e ad altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione territoriale si trova il giudice che ha emesso la pronuncia da eseguire.
art. 47 c.p.a.
Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR situata nel capoluogo e la sezione staccata; nel caso concreto conduce all'individuazione della sezione staccata di Latina quale sede competente.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente entro i termini previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.
- Quando, all'interno dello stesso TAR, la competenza è attribuita a una sezione staccata in base alle regole di ripartizione tra sede centrale e sezione staccata, la competenza della sezione staccata è territoriale inderogabile e la controversia deve essere rimessa a tale sede.
- La declaratoria di incompetenza consente la riassunzione del giudizio davanti alla sede competente nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; la sede individuata per la riassunzione provvede anche sulle ulteriori questioni, comprese le spese di lite.
Come è indicizzato
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