Sentenza del 06/07/2021 n. 18994 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per Euro 25.872,32 a titolo di imposta ipotecaria relativa a formalità iscritte sugli immobili della contribuente; la ricorrente denunciava la nullità della cartella per vizio di motivazione (mancata e adeguata indicazione dell'atto presupposto: non indicati estremi della sentenza richiamata) e altri vizi (irregolarità della notificazione, incongruità degli importi rispetto a sentenze tributarie precedenti, e rilevazione della presunta posizione debitoria principale dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'imposta). Inoltre contestava che la Commissione tributaria regionale non avesse pronunciato su tutte le questioni sollevate (violazione art. 112 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (per difetto di specificità e perché le censure attengono a valutazioni di merito non riconducibili all'art. 360, comma 1, n. 3). Ha invece accolto il secondo motivo per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame di merito; ha inoltre disposto il rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 7
Invocata dalla ricorrente in relazione al vizio di motivazione della cartella; la Corte ha ritenuto che le censure formulate non costituiscono corretta deduzione di violazione di norme di diritto ma valutazioni di merito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 3
Richiamato nell'ambito delle censure sulla motivazione della cartella; la Corte non ha ritenuto provato un vizio di diritto rilevante ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 3.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Citato dalla ricorrente (in relazione con D.P.R. n. 600/1973 art. 60) nella critica alla notificazione della cartella; la Corte ha considerato tale questione come valutazione di fatto e, in assenza di specificità e documentazione, inammissibile in Cassazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Richiamato nella censura sulla notificazione; la Corte non ha affrontato il merito per le ragioni di inammissibilità procedurale del motivo.
D.Lgs. 31 dicembre 1990, n. 347, art. 16
Invocato in relazione all'eccezione che l'imposta fosse dovuta in misura ridotta in forza di precedenti sentenze tributarie; questione rimessa al nuovo esame di merito dopo la cassazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La Corte ha precisato che il vizio prospettato come violazione di norme di diritto riguardava in realtà valutazioni di fatto e di motivazione dell'atto impugnato; pertanto il motivo era inammissibile per difetto di ricaduta in una questione di diritto specificamente dedotta.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Il motivo fondato sulla omessa pronuncia è stato ritenuto pertinente a tale fattispecie: la mancata decisione su censure rilevanti configura vizio di motivazione idoneo a determinare cassazione.
Codice di procedura civile, art. 112, comma 1
La Corte ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di esaminare e decidere su questioni poste dalla parte, violando l'obbligo di pronuncia su tutte le questioni rilevanti; tale omissione comporta la nullità della sentenza impugnata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, comma 1
Richiamato in ordine alla riproposizione in appello dei motivi elaborati in primo grado; la Corte ha rilevato che i motivi riproposti non sono stati esaminati dalla Commissione regionale.
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma processuale che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio da remoto senza discussione orale; citata in relazione alla modalità di trattazione dell'udienza.
Codice di procedura civile, art. 370, comma 1
Richiamato per la tardiva costituzione dell'Avvocatura Generale dello Stato al fine di partecipare alla discussione orale; rilevante sotto il profilo processuale ma non decisivo nel merito.
Codice di procedura civile, art. 385, comma 3
La Corte ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia del giudice su questioni dedotte e rilevanti per la decisione integra motivo di cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c. e rientra nell'ambito dell'art. 360, comma 1, n. 4: comporta la nullità della sentenza e il rinvio a nuovo esame.
- Non tutte le censure sulla motivazione di un atto (es. cartella di pagamento) sono immediatamente ricorribili per violazione di diritto in Cassazione: se la censura riguarda valutazioni di fatto o mancanza di specificità documentale, il motivo può risultare inammissibile in base all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
- Per ottenere l'esame in Cassazione è fondamentale formulare motivi di diritto chiari e specifici e allegare i documenti essenziali (in particolare la copia dell'atto impugnato) per permettere il sindacato di legittimità.
- In sede d'appello è opportuno riproporre espressamente i motivi di primo grado e vigilare che il giudice d'appello li esamini: la mancata considerazione di tali motivi può costituire causa di cassazione per omissione di pronuncia.
- Quando una cartella richiama un atto presupposto (es. una sentenza), è utile specificare e dimostrare la correlazione tra l'atto presupposto e la pretesa tributaria (indicare estremi e allegare il provvedimento), onde evitare che la questione venga ricondotta a mera valutazione di fatto non ammessa in Cassazione.
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