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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20435/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del 24/09/2020 della Corte d'appello di Milano con due motivi: (1) vizio di nullità della sentenza di primo grado per motivazione manoscritta e asseritamente illeggibile; (2) violazione del principio devolutivo, sostenendo che la Corte d'appello si sarebbe illegittimamente sostituita al giudice di primo grado integrando la motivazione mancante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la motivazione di primo grado, pur in parte manoscritta, fosse comprensibile nella sua parte essenziale e che l'indecifrabilità fosse limitata a poche parole non idonee a determinare la nullità. Sul secondo motivo ha osservato che, anche in linea di principio, il giudice d'appello dispone dei poteri di piena cognizione e può redigere o integrare la motivazione mancante; in ogni caso, nel caso concreto non si è verificata una sostituzione illegittima dato che la motivazione non mancava. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La condanna impugnata (responsabilità per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, con pena di otto mesi di reclusione) è dunque confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2

    violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale

    La Corte d'appello aveva qualificato i fatti come violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale; la Cassazione non ha riformato tale qualificazione, esaminando invece i profili di nullità e devoluzione processuale.

  • codice di procedura penale, art. 604

    casi tassativi per i quali il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado

    La Corte precisa che la mancanza assoluta di motivazione non rientra necessariamente nei casi tassativi dell'art. 604 che impongono la trasmissione: il giudice d'appello può, nei suoi poteri di piena cognizione, redigere la motivazione mancante.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

    Applicato dalla Cassazione per condannare il ricorrente alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 42363 del 28/11/2006 (Rv. 234916 - 01)

    principio sull'indecifrabilità grafica della sentenza e nullità

    Stabilisce che l'indecifrabilità grafica della sentenza è causa di nullità solo se non limitata a poche parole e se impedisce la comprensione essenziale della motivazione; la Corte applica questo principio al caso concreto.

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 3287 del 27/11/2008 (Rv. 244118 - 01)

    principio sulla possibilità per il giudice d'appello di redigere la motivazione mancante

    Affermato che la mancanza assoluta di motivazione è causa di nullità, ma che il giudice d'appello, in forza dei poteri di piena cognizione, può redigere integralmente la motivazione mancante; la Corte richiama questo orientamento per respingere il secondo motivo.

Massime di principio

  • Una sentenza manoscritta non è automaticamente nulla: la nullità sussiste solo se l'illeggibilità impedisce la comprensione essenziale del percorso motivazionale.
  • Se l'illeggibilità è limitata a singole parole e non pregiudica la ricostruzione logica del decision-making, il vizio non comporta l'annullamento.
  • Il giudice d'appello, nei suoi poteri di piena cognizione, può integrare o redigere la motivazione mancante della sentenza impugnata; non sempre la riforma motivazionale configura una sostituzione illegittima.
  • Per impugnare efficacemente una sentenza per illeggibilità della motivazione è necessario dimostrare in quale modo specifico l'illeggibilità abbia pregiudicato il diritto di difesa o reso impossibile l'esercizio dell'impugnazione.
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta quasi sempre la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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