Cassazione Penale, Sentenza n. 19924/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Piacenza del 29/12/2022 che aveva applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di 10 mesi di reclusione e 100 euro di multa per furto (artt. 624, 625 n.2 c.p.). Due motivi: 1) censura di illegittimità della pena pecuniaria perché la pena base utilizzata sarebbe inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 624 c.p.; 2) contestazione della qualificazione del fatto come furto consumato: si sarebbe trattato di tentativo in quanto le forze di polizia avrebbero impedito l'acquisizione del possesso esclusivo delle cose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto carenza di interesse all'impugnazione poiché l'errore nella quantificazione della pena era "in bonam partem" (favorevole all'imputato) e dunque non impugnabile. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura aspecifica: la sentenza impugnata e le risultanze documentali indicavano espressamente che l'imputato si era impossessato dei beni e aveva conseguito la piena disponibilità della refurtiva, configurando il furto consumato. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella formulazione dei motivi, al versamento di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 444
Norma sul patteggiamento: la sentenza è stata pronunciata con applicazione della pena su richiesta delle parti (accordo con il pubblico ministero).
codice penale, art. 624
Definizione del reato di furto e relativo minimo edittale; la Corte ha ritenuto che l'eventuale errore di quantificazione della pena inferiore al minimo costituisce un vantaggio per l'imputato (errore in bonam partem) e quindi carenza di interesse all'impugnazione.
codice penale, art. 625 n.2
Circostanza aggravante richiamata nella imputazione; usata nella valutazione complessiva della fattispecie del furto.
codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Limita l'impugnazione in cassazione della qualificazione giuridica nei casi di applicazione della pena su richiesta alle ipotesi di errore manifesto; la Corte ha ritenuto che la doglianza sul carattere consumato/tentativo era aspecifica e non rientrava nella nozione di errore manifesto.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese) e ha trovato applicazione con l'aggiunta della sanzione a favore della Cassa delle ammende per formulazione colpevole dei motivi.
d.l. n.137/2020 art.23 comma 8 e d.l. n.228/2021 art.16 comma 1
Hanno consentito il trattamento del procedimento in forma cartolare (procedimento deciso sulla base degli atti scritti senza discussione orale).
Massime di principio
- Un errore di quantificazione della pena che risulti favorevole all'imputato (errore "in bonam partem") determina carenza di interesse all'impugnazione: il ricorrente non può dolersi di un vantaggio ricevuto.
- Nei casi di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) la censura sulla qualificazione giuridica è ammessa in cassazione solo per "errore manifesto": l'errore deve risultare con immediatezza e senza margini di opinabilità dal capo di imputazione e dalla motivazione.
- Quando si contesta la consumazione del reato (consumato vs tentativo) è necessario fornire elementi probatori specifici e autosufficienti che dimostrino l'interruzione dell'azione prima dell'acquisizione del possesso; altrimenti prevalgono le risultanze motivazionali che possono indicare la piena disponibilità della refurtiva.
- Ricorsi aspecifici o mal formulati possono essere dichiarati inammissibili e comportare non solo le spese processuali ma anche sanzioni a carico del ricorrente (cassa delle ammende) se si ravvisa colpa nella proposizione dei motivi.
- In cassazione è essenziale allegare e fondare le censure sui documenti decisivi (sentenza, atti probatori): la mancanza del supporto documentale rende la doglianza debole o inammissibile.
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