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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17552/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Torre impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che lo aveva confermato colpevole di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che non sarebbe provato che le sue condotte abbiano cagionato il fallimento; che sarebbe stato necessario il dolo misto a colpa; che non poteva essere ritenuto amministratore di fatto o co-gestore e che, quindi, non sarebbe configurabile una responsabilità omissiva ai sensi dell'art. 40 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la ricostruzione delle sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello), che hanno accertato la responsabilità di Torre come amministratore (anche di fatto/effettivo) per la sistematica omissione dei versamenti fiscali e previdenziali nel periodo di operatività della societa Netcom S.r.l., omissioni che hanno determinato un debito erariale ingente (oltre 31 milioni di euro) e il conseguente fallimento. La Corte ha confermato la valutazione del dolo nelle operazioni dolose (dolo generico fino a volontà consapevole delle operazioni e accettazione del rischio di fallimento), ha ritenuto infondate le censure sulla qualifica di amministratore e sulla prevedibilità dell'evento. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite di enunciazione dei motivi del ricorso in cassazione e giustifica la trattazione del motivo nell'esatto perimetro indicato dall'atto di impugnazione

  • art. 40 cod. pen.

    Esaminata nella parte in cui il ricorrente invoca una responsabilità omissiva; la Corte rileva che tale censura era eccentrica rispetto agli accertamenti di fatto che attribuiscono a Torre compiti gestori effettivi

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    Applicata per la fattispecie di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose: la Corte conferma che si integra anche quando le operazioni dolose consistono nel sistematico omesso versamento di imposte e contributi che, per prevedibile evoluzione, cagionano o aggravano il dissesto

  • art. 2639 cod. civ.

    Richiamato nei termini della giurisprudenza per spiegare che la funzione di amministratore di fatto può coesistere con altri soggetti e non esclude la responsabilità penale dell'amministratore formale

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per il versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe/estensioni)

    Normativa procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; citata a fini di corretto inquadramento procedurale

Massime di principio

  • La mera qualifica formale di amministratore non esclude la responsabilità penale se gli elementi di fatto dimostrano poteri gestori effettivi: occorre valutare la concreta disponibilità di strumenti di gestione (es. potere di firma sul conto societario).
  • Il reato di bancarotta per operazioni dolose (art. 223, comma 2, n.2 l.f.) può essere integrato dal sistematico omesso versamento di imposte e contributi: non è necessario che le operazioni riducano immediatamente l'attivo, purché producano un depauperamento prevedibile e causale rispetto al fallimento.
  • L'elemento soggettivo richiesto per le operazioni dolose è il dolo nella commissione dell'operazione; è sufficiente la consapevolezza e l'accettazione del rischio che l'operazione possa provocare il dissesto (dolo generico/accettazione del rischio), non necessariamente la volontà diretta di causare il fallimento.
  • La cessione delle quote e l'uso di amministratori "uomini di paglia" immediatamente dopo la creazione di debiti significativi sono indizi rilevanti per inferire la volontà di eludere responsabilità e la prevedibilità dell'evento fallimento.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi concretamente con la motivazione di merito: censure generiche o aspecifiche che non confutano puntualmente i rilievi probatori delle sentenze di merito sono in genere inammissibili.
  • La cosiddetta doppia conforme (decisioni di primo e secondo grado che si integrano) rafforza la valutazione di legittimità sulla congruità della motivazione: la Cassazione valuta congiuntamente i due provvedimenti quando formano un unico corpo argomentativo.

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