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Sentenza

Sentenza n. 1447/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e materiali esplodenti e conseguente revoca questorile del porto di fucile e della licenza di collezione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto e la conseguente revoca, disposta dal Questore, del porto di fucile e della licenza di collezione. Il divieto era fondato sulla circostanza che il figlio del ricorrente, destinatario di una denuncia/querela per maltrattamenti in famiglia presentata dalla compagna convivente, avrebbe avuto libero accesso all'abitazione paterna e quindi immediata disponibilità delle armi detenute dal padre. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 39 TULPS, il travisamento e l'erronea valutazione dei presupposti, il difetto di istruttoria, la carenza e illogicità della motivazione, nonché la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990. Ha sostenuto di essere incensurato, di non avere avuto contrasti con la nuora, di non convivere con il figlio e che le armi fossero custodite in armadietti chiusi, la cui chiave era conservata in una cassaforte di cui il figlio non conosceva il codice. Ha contestato l'assenza di accertamenti concreti sulla possibilità del figlio di accedere effettivamente alle armi, la mancata valutazione complessiva della propria affidabilità e la ricostruzione della vicenda relativa alla denuncia. Ha inoltre dedotto l'illegittimità derivata della revoca questorile, fondata esclusivamente sul provvedimento prefettizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi gli atti impugnati. Ha premesso che il porto d'armi non è oggetto di un diritto assoluto e che i poteri dell'autorità di pubblica sicurezza in materia sono ampiamente discrezionali, con sindacato giudiziale limitato alle ipotesi di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti. Il pericolo di abuso delle armi può essere valutato in via prognostica e probabilistica, senza necessità di certezza penale, purché la prognosi sia sorretta da un attendibile grado di verosimiglianza. Nel caso concreto, tuttavia, l'Amministrazione non aveva indicato elementi istruttori concreti dai quali desumere che il figlio avesse libero accesso non solo all'abitazione paterna, ma anche alle armi custodite in armadietti chiusi e protetti da una cassaforte. Il mero rapporto di parentela, in assenza di convivenza e di ulteriori accertamenti, non consente di presumere automaticamente la disponibilità delle armi. Il difetto istruttorio ha quindi inficiato il divieto prefettizio. Poiché la revoca del Questore era fondata esclusivamente sul divieto prefettizio, il medesimo vizio si è esteso anche a tale atto, determinandone l'annullamento per illegittimità derivata. Sono rimaste assorbite le ulteriori censure, ferma la possibilità per l'Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento, ove ritenuto necessario, previa adeguata istruttoria e motivazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    La disposizione attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di vietare la detenzione di armi quando emergano elementi idonei a porre in dubbio l'affidabilità dell'interessato e la sicurezza della loro custodia; l'esercizio del potere richiede comunque un'adeguata istruttoria sui presupposti concreti.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la decisione si è fondata sul difetto istruttorio relativo all'effettiva accessibilità alle armi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato nel dispositivo per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della parte e degli altri soggetti citati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva e può fondarsi su una prognosi probabilistica di pericolo di abuso, senza richiedere la certezza propria dell'accertamento penale, purché la prognosi sia sorretta da elementi concreti e da un attendibile grado di verosimiglianza.
  • Il mero rapporto di parentela con una persona sottoposta a denuncia o ritenuta potenzialmente pericolosa non consente, da solo, di presumere che quest'ultima abbia libero accesso alle armi detenute dal titolare; l'Amministrazione deve svolgere e rappresentare un'istruttoria concreta sulle modalità di accesso all'abitazione e ai luoghi di custodia delle armi.
  • L'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non esclude il sindacato giurisdizionale sul difetto di istruttoria, sul travisamento dei fatti, sulla manifesta illogicità, sull'irragionevolezza o sull'evidente sproporzionalità della decisione.
  • La revoca del titolo di polizia adottata esclusivamente sulla base di un divieto prefettizio illegittimo è inficiata per illegittimità derivata e deve essere annullata insieme all'atto presupposto.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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