Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 678/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Palermo del 15/02/2023 che aveva dichiarato Crivello colpevole del reato previsto dall'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 e lo aveva condannato a tre mesi di arresto, con sospensione condizionale, e a euro 10.000 di ammenda. Il motivo unico del ricorso è l'erronea applicazione dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 per omissione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo nella sentenza di condanna; il PG ha inoltre chiesto che il beneficio della sospensione condizionale della pena fosse subordinato all'esecuzione della demolizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato in parte: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia dell'ordine di demolizione e ha impartito direttamente l'ordine di demolizione. Ha invece dichiarato inammissibile il resto del ricorso, ritenendo che la richiesta di subordinare la sospensione condizionale della pena all'esecuzione della demolizione non potesse essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale e non fosse oggetto di autonoma impugnazione devoluta alla Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9

    L'ordine di demolizione del manufatto abusivo è previsto come misura da applicare con la sentenza di condanna; ha natura sostanzialmente amministrativa e ripristinatoria e il giudice penale è tenuto ad adottarla quando ricorra il presupposto.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b)

    Norma incriminatrice alla base della condanna del ricorrente; individua il fatto tipico per il quale è stata pronunciata la condanna penale.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Prevede la procedura di correzione di errori materiali nella sentenza. La giurisprudenza è però divisa sull'ammissibilità di tale rimedio per l'omessa statuizione circa misure accessorie predeterminate (come la demolizione): alcuni orientamenti ritengono che l'omissione sia emendabile ex art. 130, altri ritengono necessaria l'impugnazione.

  • art. 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    La Corte ha richiamato il principio (anche tramite giurisprudenza interna richiamata) secondo cui la demolizione ha natura ripristinatoria e non corrisponde alla nozione convenzionale di "pena" ai sensi dell'art. 7 CEDU, con le conseguenze giuridiche che ne derivano (ad es. in tema di prescrizione e qualificazione).

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma procedurale applicata per la trattazione del ricorso (richiamata nella fase introduttiva del procedimento).

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione disposto in sentenza per reati edilizi ha natura sostanzialmente amministrativa e ripristinatoria: il giudice penale è tenuto a pronunciarlo e non è qualificabile come "pena" ai sensi della CEDU.
  • Se in sentenza di condanna per reati edilizi manca l'ordine di demolizione, la Corte di cassazione può annullare limitatamente a tale omissione e, in casi appropriati, impartire direttamente l'ordine di demolizione senza rinvio.
  • Esiste un contrasto giurisprudenziale sulla rimediabilità dell'omessa statuizione tramite la correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p.: in alcuni casi è possibile correggere l'omissione con tale procedura, in altri è necessario il ricorso di impugnazione. Pertanto la scelta del rimedio dipende dalla specifica valutazione della natura dell'omissione e dalla giurisprudenza di riferimento.
  • La richiesta di modificare condizioni della sospensione condizionale della pena (ad es. subordinazione all'esecuzione della demolizione) costituisce materia che non può essere sanata con la semplice correzione di errore materiale e richiede una autonoma impugnazione o la specifica valutazione del giudice competente.
  • Per il difensore: è opportuno verificare che la sentenza di condanna contenga tutte le statuizioni previste dalla legge (compresi gli ordini di demolizione o altri provvedimenti accessori) e, in caso di omissione, valutare tempestivamente il rimedio più adeguato (correzione ex art. 130 c.p.p. quando pertinente o impugnazione formale).
  • Per il pubblico ministero: se si intende ottenere non solo l'ordine di demolizione ma anche la subordinazione di benefici (es. sospensione condizionale) alla sua esecuzione, è necessario proporre le impugnazioni o le richieste processuali appropriate, poiché non tutte le correzioni sono consentite con la procedura di errore materiale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.