Cassazione Penale, Sentenza n. 4293/2024 del 31/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che, in sede di riesame dopo annullamento parziale della Cassazione, disponeva gli arresti domiciliari «gradati» con controllo elettronico (c.d. braccialetto) ritenendo il giudice di merito non aver adeguatamente motivato la necessità di misure cautelari più incisive rispetto a quelle ordinarie, nonostante si tratti di reati di natura patrimoniale (furti aggravati di apparati di guida satellitare). Il motivo dedotto è violazione di legge e vizio di motivazione perché, secondo il ricorrente, non sarebbe stata dimostrata l'impossibilità di assicurare le esigenze cautelari con misure meno invasive e prive delle ulteriori cautele imposte dal giudice
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata motivi in modo ineccepibile le ragioni di maggiore cautela che giustificano l'adozione del controllo elettronico, sottolineando che l'art. 275-bis c.p.p. disciplina l'uso del dispositivo come modalità ordinaria di esecuzione degli arresti domiciliari e non come eccezione. La Corte cita precedenti secondo i quali il dispositivo è strumento esecutivo subordinato al consenso dell'interessato e utile anche per verificare l'effettiva capacità di autolimitazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità/colpa dell'impugnazione; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di legge
Norme richiamate
art. 275-bis cod. proc. pen.
La norma è stata letta come disciplina ordinaria della modalità di esecuzione degli arresti domiciliari tramite controllo elettronico; il dispositivo non è un'eccezione ma una modalità esecutiva che il giudice può imporre quando le esigenze cautelari lo richiedono, subordinata al consenso dell'interessato
art. 284 cod. proc. pen.
Riferimento alla misura graduale degli arresti domiciliari adottata dal giudice di merito come adeguata al caso concreto
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che consente l'appello del Pubblico ministero; citata in relazione alla vicenda processuale che ha condotto all'applicazione della misura
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per comunicare che la trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- Il controllo elettronico ai domiciliari disciplinato dall'art. 275-bis c.p.p. è una modalità ordinaria di esecuzione della misura e può essere imposto dal giudice quando sussistono ragioni di cautela; non è necessariamente un'eccezione riservata a casi particolari
- La natura patrimoniale del reato non esclude a priori l'adozione di cautele più incisive (es. braccialetto elettronico): la valutazione rilevante è il concreto rischio di reiterazione o di fuga e la necessità di maggiore vigilanza, che va adeguatamente motivata dal giudice
- La Corte di cassazione richiede una motivazione effettiva del giudice di merito sulle esigenze cautelari; se tale motivazione è presente e congrua, il ricorso per cassazione che attacca la congruità delle cautele è spesso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
- Gli atti di impugnazione devono essere ben focalizzati sulla normativa e sui profili ermeneutici rilevanti: ricorsi generici o che omettono il confronto con il quadro normativo e la giurisprudenza rischiano sanzioni per irritualità
- Il rifiuto o la mancata collaborazione dell'interessato rispetto all'installazione del dispositivo elettronico può avere rilevanza nel regime della misura, poiché il consenso e la collaborazione sono elementi considerati nel bilanciamento delle esigenze cautelari
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