Regolamento (UE) 2021/1810
Regolamento (UE) 2021/1810 della Commissione del 14 ottobre 2021 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciprodinil nei mirtilli, nei mirtilli giganti americani, nei ribes a grappoli e nell’uva spina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 aggiornando i livelli massimi di residui del ciprodinil, in particolare per alcune bacche e piccoli frutti per i quali era stata presentata una domanda di revisione degli LMR. La Commissione si fonda sul parere motivato dell’EFSA, che ha ritenuto la modifica accettabile per la sicurezza dei consumatori. Il testo interviene quindi sui valori quantitativi applicabili nelle diverse categorie di prodotti e stabilisce la sua entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per innalzare/adeguare i livelli massimi di residui di ciprodinil in specifiche derrate vegetali e di origine animale.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli operatori della filiera alimentare e dei mangimi interessati dai livelli massimi di residui (LMR) di ciprodinil fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetto su prodotti alimentari di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I di tale regolamento. La modifica riguarda in particolare mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli e uva spina, oltre alla colonna relativa al ciprodinil nell’allegato II; si estende anche ad altre categorie di prodotti per cui l’allegato riporta i relativi LMR. È un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.
Modifica dei livelli massimi di residui di ciprodinil
Il regolamento (UE) 2021/1810 della Commissione modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i livelli massimi di residui (LMR) della sostanza attiva ciprodinil in numerose derrate alimentari. L’intervento deriva da una domanda di modifica presentata nel contesto dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario e si fonda sul parere motivato dell’EFSA, che ha ritenuto la modifica compatibile con la sicurezza dei consumatori.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), quale base per la fissazione degli LMR. Secondo i considerando, la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento citato; l’EFSA ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, trasmettendo il proprio parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri.
Valutazione scientifica e conclusioni dell’EFSA
L’EFSA ha verificato la completezza dei dati e ha valutato l’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei. Dalla valutazione è emerso che la modifica degli LMR è accettabile dal punto di vista della sicurezza alimentare: l’esposizione complessiva lungo tutto l’arco della vita non comporta il superamento della dose giornaliera ammissibile. Inoltre, tenuto conto del basso profilo di tossicità acuta della sostanza attiva, non è stata ritenuta necessaria la fissazione di una dose acuta di riferimento.
Modifiche introdotte nell’allegato II
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, sostituendo la colonna relativa al ciprodinil. L’allegato riporta i nuovi LMR per un ampio numero di categorie di prodotti, sia di origine vegetale sia animale, espressi in mg/kg. Tra i valori più rilevanti, per i prodotti oggetto della domanda, sono fissati 8 mg/kg per mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli e uva spina/grossularia.
Per il ciprodinil, l’allegato chiarisce anche la definizione del residuo:
- per il codice 1000000, eccetto 1020000 e 1040000, il residuo è la somma di ciprodinil e CGA 304075 (libero), espressa come ciprodinil;
- per il codice 1020000 il residuo è la somma di ciprodinil e CGA 304075 (libero e coniugato), espressa come ciprodinil.
Struttura dei limiti e annotazioni tecniche
L’allegato II contiene una tabella molto estesa con LMR differenziati per gruppi di prodotti vegetali e animali, inclusi frutta fresca o congelata, ortaggi, cereali, semi e frutti oleaginosi, tè, caffè, infusioni, spezie e prodotti di origine animale. In varie voci compare l’indicazione (*1), che segnala il limite inferiore di determinazione analitica. Per alcune categorie compaiono anche annotazioni "+", in particolare per taluni prodotti di origine animale e per alcune radici e spezie, connessa a specifiche condizioni tecniche riportate nell’allegato.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è qualificato come testo rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica normativa
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. La sostituzione riguarda la colonna relativa alla sostanza ciprodinil e aggiorna i livelli massimi di residui per numerose categorie di prodotti alimentari.
Base giuridica e procedura di adozione
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. La modifica è stata proposta a seguito di una domanda presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e valutata dallo Stato membro interessato ex articolo 8; l’EFSA ha emesso un parere motivato sulla sicurezza dei LMR proposti.
Valutazione del rischio e giustificazione scientifica
Secondo i considerando, l’EFSA ha verificato il rispetto delle prescrizioni sui dati e ha concluso che la modifica è accettabile per i consumatori sulla base della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei. È stato considerato il profilo tossicologico più recente del ciprodinil; non è emerso rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile e non è stata ritenuta necessaria una dose acuta di riferimento.
Nuovi LMR per mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli e uva spina
Nell’allegato II i livelli massimi di residui per ciprodinil vengono aggiornati, tra l’altro, a 8 mg/kg per mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) e uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla). Il regolamento precisa che per il ciprodinil la definizione del residuo varia per alcune matrici: per il codice 1000000, eccetto 1020000 e 1040000, è la somma di ciprodinil e CGA 304075 (libero), espressa come ciprodinil; per il codice 1020000 comprende ciprodinil e CGA 304075 (libero e coniugato), espressa come ciprodinil.
Altri livelli massimi di residui e limiti di determinazione
L’allegato sostituisce integralmente la colonna del ciprodinil nell’allegato II, stabilendo LMR differenti per molte altre categorie di prodotti vegetali e animali. Dove indicato con (*1), il valore corrisponde al limite inferiore di determinazione analitica; il regolamento include anche varie annotazioni "+" per alcune categorie, in particolare per radici e alcune derrate di origine animale e per prodotti specifici come liquirizia, curcuma e altri prodotti indicati.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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