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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1811

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811 della Commissione del 14 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32021R1811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio dalla Cina, a seguito di un’inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione ha applicato la metodologia del valore normale costruito ex articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo esistenti distorsioni significative nella RPC e selezionando il Brasile come paese rappresentativo. Le misure sono state fissate secondo la regola del dazio inferiore, con aliquote differenziate per tre esportatori cooperanti e un’aliquota residuale per tutte le altre società.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato ai codici NC ex 7202 99 80 ed ex 2850 00 60, corrispondenti ai codici TARIC 7202998030 e 2850006091. Riguarda gli operatori economici coinvolti nell’importazione del prodotto, nonché i produttori esportatori cinesi espressamente elencati e tutte le altre società non specificamente menzionate. Ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’articolo 1 si applica per sei mesi. Restano applicabili le norme doganali generali, salvo disposizioni contrarie; per beneficiare dei dazi individuali è necessaria una fattura commerciale conforme. Il regolamento non si estende ad altri prodotti o origini diverse dalla RPC.

Dazio antidumping provvisorio sul calcio-silicio originario della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811 della Commissione istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese. La misura segue un’inchiesta avviata il 18 febbraio 2021 su denuncia di Euroalliages e si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sugli articoli relativi all’accertamento del dumping, del pregiudizio e all’adozione di misure provvisorie.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è una lega o composto chimico contenente, in peso, almeno il 16 % di calcio, almeno il 45 % di silicio, meno del 14 % di ferro e non più del 10 % di altri elementi, comunemente denominato calcio-silicio o CaSi. Il prodotto è attualmente classificato ai codici NC ex 7202 99 80 ed ex 2850 00 60, con i corrispondenti codici TARIC 7202998030 e 2850006091.

La misura si applica alle importazioni nell’Unione di tale prodotto di origine cinese, sia quando sia fabbricato dalle tre società espressamente individuate sia quando sia fabbricato da qualsiasi altra società non menzionata. Per le società elencate valgono aliquote individuali, mentre per tutte le altre società opera un’aliquota residuale. La disciplina si applica per sei mesi e si accompagna all’obbligo di prestazione di garanzia all’atto dell’immissione in libera pratica.

Procedura e sviluppo dell’inchiesta

La Commissione ha aperto l’inchiesta sulla base di una denuncia presentata il 4 gennaio 2021 da Euroalliages per conto dell’industria dell’Unione. La denuncia è stata ritenuta supportata da elementi di prova sufficienti dell’esistenza di dumping, pregiudizio notevole e nesso causale. La Commissione ha esaminato anche la questione della registrazione delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, ma non vi ha dato corso, ritenendo non integrati i presupposti previsti dal regolamento di base.

Le parti interessate sono state invitate a partecipare, a presentare osservazioni e a chiedere audizioni. L’inchiesta ha previsto il campionamento ma, per il numero limitato di risposte, non si è reso necessario procedervi né per importatori né per produttori esportatori. A causa della pandemia di COVID-19, le verifiche in loco non sono state effettuate; la Commissione ha svolto controlli incrociati a distanza via videoconferenza.

Definizione del prodotto e prodotto simile

Dall’inchiesta è emerso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base. Per tale ragione la Commissione li ha qualificati come prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Metodo di calcolo del valore normale

La Commissione ha ritenuto opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sulla base dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC e dell’assenza di collaborazione del governo cinese. Di conseguenza, il valore normale non è stato ricostruito sui prezzi e costi interni cinesi, ma su costi di produzione e di vendita fondati su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato.

La Commissione ha pubblicato due note sui fattori produttivi e ha individuato il Brasile come paese rappresentativo. Ha quindi utilizzato dati di società brasiliane, in particolare Bozel Brasil SA, per stimare SGAV e profitti, e ha impiegato dati pubblici e banche dati internazionali, inclusa la banca dati GTA, per le materie prime. Per il lavoro ha utilizzato statistiche ILO e per l’energia elettrica i prezzi tariffari pubblicati da EDP Brasil, adeguati all’inflazione.

Distorsioni significative nella RPC

La Commissione ha richiamato le proprie precedenti constatazioni nel settore delle ferro-leghe e ha rilevato, anche per il calcio-silicio, distorsioni derivanti da intervento pubblico sostanziale, proprietà e controllo statali, presenza del PCC nelle imprese, pianificazione economica, distorsioni dei mercati finanziari, del lavoro, dell’energia e delle materie prime. Tra gli elementi valorizzati figurano la prevalenza di imprese statali nel settore elettrico, la regolazione amministrativa dei prezzi dell’energia e del carbone, le politiche industriali che incoraggiano il settore, nonché forme di sostegno pubblico e agevolazioni localizzative.

La Commissione ha respinto le obiezioni dei produttori esportatori secondo cui l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sarebbe incompatibile con l’OMC. Ha affermato che la disposizione è coerente con gli obblighi internazionali dell’Unione e che, in presenza di distorsioni significative, i costi interni cinesi non sono idonei a determinare il valore normale.

Margini di dumping

Per i produttori esportatori cooperanti la Commissione ha calcolato margini di dumping provvisori molto elevati: 73,4 % per Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd., 132,8 % per Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd. e 85,9 % per Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd. Per tutte le altre società, sulla base del livello di collaborazione e dei dati disponibili, il margine provvisorio è stato fissato al 142,3 %.

Pregiudizio per l’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione era composta dai due unici produttori noti e collaboranti, che rappresentavano il 100 % della produzione unionale. La Commissione ha osservato un forte calo del consumo dell’Unione, passato a circa la metà del livello iniziale nel periodo in esame, ma contemporaneamente una notevole crescita della quota di mercato delle importazioni cinesi, salita dal 38,7 % al 60,8 %.

L’industria dell’Unione ha subito un deterioramento marcato: la produzione è crollata del 91 %, l’utilizzo degli impianti del 91 %, le vendite sul libero mercato del 75 % e l’occupazione del 73 %. I prezzi di vendita nell’Unione sono cresciuti solo del 5 %, mentre il costo unitario di produzione è aumentato del 51 %, con grave erosione della redditività e dell’utile sul capitale investito, divenuti negativi nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha quindi concluso provvisoriamente per un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Nesso di causalità

La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio notevole fosse causato principalmente dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, che hanno esercitato una forte pressione sui prezzi e impedito all’industria dell’Unione di trasferire gli aumenti di costo sui clienti. Pur riconoscendo l’incidenza di altri fattori, come il calo del consumo dovuto alla contrazione della domanda siderurgica, le importazioni da Brasile e Argentina, l’andamento delle esportazioni dell’industria unionale e l’aumento dei costi di produzione, la Commissione ha concluso che tali fattori non interrompevano il nesso causale e non attenuavano in modo significativo l’effetto delle importazioni cinesi.

Livello delle misure e regola del dazio inferiore

Poiché i denuncianti avevano invocato distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il livello della misura è stato valutato dapprima sulla base del margine di underselling. La Commissione ha fissato un profitto di riferimento sulla base della redditività pregiudizio-precedente dell’industria dell’Unione, pari a un intervallo tra il 9,7 % e il 12,5 %, e ha determinato un prezzo non pregiudizievole compreso tra 1 650 e 1 750 EUR/tonnellata.

Tuttavia l’indagine non ha confermato distorsioni specifiche dell’energia elettrica ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2 bis. Di conseguenza la Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore e ha fissato il dazio provvisorio al livello del minore tra margine di dumping e margine di underselling. Le aliquote risultanti sono 31,5 % per Ketong, 43,3 % per Shun Tai, 32,8 % per Shenghua e 50,6 % per tutte le altre società.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha ritenuto che l’adozione delle misure fosse conforme all’interesse dell’Unione. Per l’industria unionale le misure sono necessarie per ripristinare condizioni di concorrenza leale e consentire la sopravvivenza della produzione europea, minacciata da anni di pressione delle importazioni a basso prezzo. Per importatori e produttori di fili riempiti, la Commissione ha rilevato che esistono fonti alternative di approvvigionamento, comprese l’Unione, il Brasile e l’Argentina. Per gli utilizzatori finali, in particolare il settore siderurgico, l’impatto finanziario delle misure è stato ritenuto marginale, poiché il calcio-silicio rappresenta una quota molto bassa dei costi di acquisto.

Adempimenti pratici e tutela procedurale

Le società beneficiarie di dazi individuali devono presentare una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica sull’origine e sul fabbricante del prodotto. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e chiedere audizione entro 5 giorni di calendario. La Commissione ha inoltre preannunciato che, in caso di evoluzioni post-misure, potrebbero rilevare profili di elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base.

Natura provvisoria della misura

La Commissione precisa che le conclusioni sono provvisorie e potranno essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping provvisorio

È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese, classificato ai codici NC ex 7202 99 80 ed ex 2850 00 60 (TARIC 7202998030 e 2850006091).

Aliquote individuali e codice addizionale TARIC

Le aliquote provvisorie sono: 31,5 % per Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd. (codice aggiuntivo TARIC C721), 43,3 % per Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd. (C722), 32,8 % per Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd. (C723) e 50,6 % per tutte le altre società (C999).

Fattura commerciale come condizione per il dazio individuale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile della società, con attestazione dell’origine e dell’identità del fabbricante; in mancanza, si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Garanzia all’immissione in libera pratica

L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

Termini per osservazioni e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione presso la Commissione e presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore, con possibilità per il consigliere-auditore di esaminare anche richieste tardive.

Durata, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 1 si applica per sei mesi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingpolitica commercialedazi doganali

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