Regolamento (UE) 2021/1847
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1847 della Commissione del 14 ottobre 2021 sulla designazione di un sostituto legale per determinate scadenze del LIBOR CHF (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene per gestire la cessazione del LIBOR CHF, designando un sostituto legale per quattro scadenze dell’indice nei contratti e strumenti finanziari dell’Unione che non dispongono di clausole di fallback adeguate. La sostituzione opera con il SARON composto, applicando per ciascuna scadenza un adeguamento fisso dello spread calcolato secondo criteri storici. L’obiettivo è evitare incertezze giuridiche, contenziosi e perturbazioni nei mercati finanziari, in particolare per i mutui ipotecari e i contratti al dettaglio esistenti in vari Stati membri.
Designa, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, un sostituto legale per determinate scadenze del LIBOR CHF nei contratti e strumenti finanziari interessati.
Ambito di applicazione
Si applica ai riferimenti al LIBOR CHF contenuti in contratti e strumenti finanziari, come definiti dalla direttiva 2014/65/UE, disciplinati dal diritto di uno degli Stati membri dell’Unione e privi di clausole di riserva o con clausole di riserva non adeguate. La sostituzione riguarda in particolare gli indici LIBOR CHF a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, con efficacia dal 1o gennaio 2022. Il regolamento non incide sui contratti già rinegoziati in modo soddisfacente per far fronte alla cessazione del LIBOR CHF. È rilevante ai fini del SEE.
Designazione di un sostituto legale per determinate scadenze del LIBOR CHF
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1847 della Commissione interviene nel quadro dell’articolo 23 ter del regolamento (UE) 2016/1011 per gestire la cessazione del LIBOR CHF. La misura è adottata per evitare discontinuità contrattuali e perturbazioni nei mercati finanziari dell’Unione, in particolare nei numerosi contratti di mutuo e di credito collegati a tale indice di riferimento.
Contesto e finalità dell’intervento
Nei considerando la Commissione ricorda che la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha annunciato la cessazione del LIBOR CHF entro la fine del 2021, a causa della perdita di rappresentatività dell’indice per talune scadenze. Viene inoltre evidenziato che nell’Unione esistono consistenti esposizioni contrattuali, soprattutto nel settore dei mutui ipotecari al dettaglio, con concentrazioni rilevanti in Polonia, Austria, Slovenia, Paesi Bassi e Francia.
La Commissione considera che molti contratti sono stati conclusi prima della prevedibile cessazione dell’indice e spesso non contengono clausole di riserva adeguate. In assenza di un intervento normativo, la transizione a un tasso alternativo rischierebbe di generare incertezza giuridica, contenziosi e possibili difficoltà di adempimento in più Stati membri.
Base giuridica e presupposti per il sostituto legale
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1011, in particolare l’articolo 23 ter, paragrafo 8, che le consente di designare un sostituto legale in presenza di un evento attivatore. Secondo i considerando, la dichiarazione della FCA del 5 marzo 2021 circa la futura perdita di rappresentatività e cessazione del LIBOR CHF costituisce tale evento.
Il regolamento si colloca quindi come misura di continuità contrattuale, destinata a sostituire ex lege i riferimenti al LIBOR CHF nei contratti e negli strumenti finanziari che non siano stati adeguatamente rinegoziati.
Tassi sostitutivi designati
L’articolo 1 stabilisce che:
- il LIBOR CHF a 1 mese è sostituito dal SARON composto a 1 mese, rilevato nel periodo di 1 mese precedente il periodo di interesse;
- il LIBOR CHF a 3 mesi è sostituito dal SARON composto a 3 mesi, rilevato nel periodo di 3 mesi precedente il periodo di interesse;
- il LIBOR CHF a 6 mesi è sostituito dal SARON composto a 3 mesi, rilevato nel periodo di 3 mesi precedente il periodo di interesse;
- il LIBOR CHF a 12 mesi è sostituito dal SARON composto a 3 mesi, rilevato nel periodo di 3 mesi precedente il periodo di interesse.
La scelta è coerente con le raccomandazioni del gruppo di lavoro svizzero sui tassi di riferimento, che ha individuato nel SARON composto il tasso sostitutivo appropriato per il LIBOR CHF.
Adeguamento dello spread fisso
Poiché il LIBOR CHF e il SARON composto non sono economicamente equivalenti, il regolamento prevede un adeguamento fisso dello spread per ciascuna scadenza. L’adeguamento è calcolato sulla base dello spread mediano storico tra il LIBOR CHF e il SARON composto nel periodo di riferimento quinquennale fino al 5 marzo 2021.
Gli spread indicati sono i seguenti:
- CHF 1M: -0,0571;
- CHF 3M: 0,0031;
- CHF 6M: 0,0741;
- CHF 12M: 0,2048.
Ambito soggettivo e oggettivo della sostituzione
La sostituzione opera per i riferimenti al LIBOR CHF contenuti in contratti e strumenti finanziari, come definiti dalla direttiva 2014/65/UE. I considerando precisano che ciò riguarda, tra l’altro, depositi di risparmio, mutui ipotecari e prestiti, inclusi i contratti di credito al consumo e i prestiti alle piccole imprese, purché siano disciplinati dal diritto di uno Stato membro e non contengano clausole di riserva adeguate.
La sostituzione avviene di diritto e non incide sui contratti che siano già stati rinegoziati in modo soddisfacente per affrontare la cessazione del LIBOR CHF, secondo quanto previsto dall’articolo 23 ter, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1011.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Si applica dal 1o gennaio 2022, data che coincide con la cessazione della pubblicazione del LIBOR CHF richiamata nei considerando.
Rilevanza pratica per operatori e professionisti
Per banche, intermediari e professionisti legali e fiscali, la misura comporta la necessità di verificare i contratti ancora esposti al LIBOR CHF e di applicare, ove manchino fallback adeguati, i tassi sostitutivi designati dal regolamento. Il tema è particolarmente rilevante per il portafoglio mutui e per i contratti di credito al dettaglio in essere negli Stati membri maggiormente esposti, con potenziali impatti su calcolo degli interessi, gestione delle modifiche contrattuali e contenzioso.
Disposizioni principali
Designazione del sostituto legale del LIBOR CHF
L’articolo 1 designa come tassi sostitutivi del LIBOR CHF il SARON composto: a 1 mese per il LIBOR CHF a 1 mese; a 3 mesi per il LIBOR CHF a 3 mesi; a 3 mesi anche per il LIBOR CHF a 6 mesi e a 12 mesi. Per ciascuna sostituzione il tasso da utilizzare è il SARON composto rilevato nel periodo di osservazione immediatamente precedente il periodo di interesse (1 mese o 3 mesi, secondo il caso).
Adeguamento dello spread fisso
Ai tassi sostitutivi è aggiunto un adeguamento dello spread fisso. Tale spread corrisponde allo spread pubblicato per ciascuna scadenza ed è calcolato al 5 marzo 2021 come spread mediano storico tra il LIBOR CHF interessato e il corrispondente SARON composto su un periodo di riferimento quinquennale. La tabella dell’articolo 1 riporta gli spread: CHF 1M -0,0571; CHF 3M 0,0031; CHF 6M 0,0741; CHF 12M 0,2048.
Campo di applicazione funzionale della sostituzione
Il sostituto legale si applica ai riferimenti contrattuali e agli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE, in particolare in assenza di clausole di riserva adeguate. La sostituzione opera di diritto per i contratti e gli strumenti interessati e non pregiudica i contratti già rinegoziati in modo soddisfacente per far fronte alla cessazione del LIBOR CHF, ai sensi dell’articolo 23 ter, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1011.
Presupposto dell’intervento e motivazione
I considerando spiegano che la cessazione del LIBOR CHF, annunciata dalla FCA del Regno Unito, può creare gravi perturbazioni, soprattutto per numerosi mutui ipotecari e altri contratti al dettaglio in vari Stati membri, in particolare Polonia, Austria, Slovenia, Paesi Bassi e Francia. La Commissione interviene perché ritiene soddisfatte le condizioni dell’articolo 23 ter del regolamento (UE) 2016/1011.
Decorrenza dell’applicazione
Pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il regolamento si applica dal 1o gennaio 2022, data a partire dalla quale il LIBOR CHF cessa di essere pubblicato e i tassi designati sostituiscono i riferimenti al LIBOR CHF.
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