Regolamento (UE) 2021/1812
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione del 14 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un dazio antidumping provvisorio contro le importazioni dalla Cina di sistemi di elettrodi di grafite, a seguito di un'inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e nesso causale. La Commissione ha ritenuto non opportuno utilizzare i prezzi e i costi cinesi per il valore normale, costruendolo invece su dati di un paese rappresentativo, il Messico. Le misure sono adottate per sei mesi e prevedono aliquote differenziate per alcune società collaboranti, con obbligo di fattura commerciale per beneficiare delle aliquote individuali.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con densità apparente pari o superiore a 1,5 g/cm3 e resistenza elettrica pari o inferiore a 7,0 μ.Ω.m, anche dotati di nippli, originari della Repubblica popolare cinese e classificati al codice NC ex 8545 11 00 (codici TARIC 8545110010 e 8545110015). Le aliquote individuali valgono solo per le società espressamente elencate e solo se accompagnate dalla fattura commerciale conforme; in mancanza si applica l'aliquota residuale. Il regolamento si applica per sei mesi dalla sua entrata in vigore. Non riguarda i prodotti fabbricati da società non menzionate, che ricadono nella categoria "tutte le altre società".
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 – dazio antidumping provvisorio sugli elettrodi di grafite originari della RPC
Il regolamento istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione conclude, sulla base dell'inchiesta, che il prodotto importato è oggetto di dumping, che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole e che tra le importazioni oggetto di dumping e tale pregiudizio sussiste un nesso causale.
Procedura e ambito dell'inchiesta
L'inchiesta è stata aperta il 17 febbraio 2021 a seguito di denuncia presentata da produttori dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha esaminato il periodo dell'inchiesta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e il periodo in esame dal 1° gennaio 2017 alla fine del periodo dell'inchiesta. Non è stata disposta la registrazione delle importazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, poiché non risultava soddisfatta la condizione relativa a un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni.
La Commissione ha coinvolto produttori dell'Unione, importatori, produttori esportatori cinesi, utilizzatori e autorità cinesi. In ragione della pandemia di COVID-19, non sono state effettuate visite di verifica in loco; sono stati invece svolti controlli incrociati a distanza su società dell'Unione e cinesi.
Prodotto in esame e prodotto simile
Il prodotto interessato è costituito da elettrodi di grafite utilizzati per forni elettrici, con densità apparente pari o superiore a 1,5 g/cm3 e resistenza elettrica pari o inferiore a 7,0 μ.Ω.m, anche dotati di nippli. In esito alle osservazioni presentate, la Commissione ha confermato che i nippli rientrano nella definizione del prodotto, mentre ha respinto le richieste di esclusione basate su diametro o categoria tecnica (HP/UHP).
La Commissione ha inoltre concluso che il prodotto oggetto dell'inchiesta, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto e venduto nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi, sicché sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Distorsioni significative e costruzione del valore normale
La Commissione ha ritenuto applicabile l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sulla base di elementi di prova circa distorsioni significative nell'economia cinese e nel settore degli elettrodi di grafite. Ha esaminato il quadro economico della RPC, il ruolo dello Stato e del PCC, la pianificazione industriale, il sistema finanziario, le distorsioni del lavoro, dell'energia, delle materie prime e del diritto fallimentare/patrimoniale.
Poiché non era opportuno utilizzare prezzi e costi interni cinesi, il valore normale è stato costruito sulla base di un paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha individuato il Messico, tra i pochi paesi comparabili in termini di sviluppo e con produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta, come fonte più idonea di dati esenti da distorsioni. Per le SGAV è stata usata la relazione annuale 2020 di GrafTech International; per il profitto, il margine della Reotix Materiales Refractarios (4,7%). La Commissione ha inoltre utilizzato fonti pubbliche per materie prime, energia, manodopera e sottoprodotti, con valori esenti da distorsioni espressi in RMB per tonnellata, ora, kWh o m3 a seconda del fattore produttivo.
Dumping e margini accertati
Per i produttori esportatori collaboranti inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato valore normale costruito e prezzo all'esportazione, con gli opportuni adeguamenti ex articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. I margini di dumping provvisori sono risultati pari al 24,5% per il Gruppo Fangda, al 17,5% per Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. e al 24,5% per Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd. Per le altre società collaboranti il margine è stato fissato al 21,6%; per tutte le altre società cinesi al 66,5%, in ragione del basso livello di collaborazione.
Pregiudizio per l'industria dell'Unione
L'industria dell'Unione è stata identificata in cinque gruppi produttivi. Nel periodo in esame, la produzione è diminuita del 30%, le vendite sul mercato dell'Unione del 33% e il consumo dell'Unione del 25%. La capacità produttiva è aumentata del 15%, ma il tasso di utilizzo degli impianti è sceso al 55,8%. La quota di mercato dei produttori dell'Unione è calata al 53,6%, mentre quella delle importazioni cinesi è salita al 35,8%.
I prezzi medi delle importazioni cinesi sono scesi del 50% nel periodo in esame e hanno determinato un undercutting medio ponderato del 51,2% rispetto ai prezzi dei produttori dell'Unione. La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio notevole fosse dimostrato, pur riconoscendo l'eterogeneità della situazione interna all'industria dell'Unione, in particolare per effetto di contratti a lungo termine di un produttore (GrafTech) che lo hanno parzialmente protetto dalla concorrenza diretta.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione ha attribuito il pregiudizio principalmente alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, aumentate del 12% in volume e del 49% in quota di mercato nel periodo in esame. Ha analizzato anche gli altri fattori invocati dalle parti, tra cui la pandemia di COVID-19, la fine del picco di mercato 2017-2019, l'eventuale obsolescenza dell'industria dell'Unione, le importazioni da altri paesi, l'andamento delle esportazioni e la diminuzione del consumo.
Tali fattori sono stati ritenuti, singolarmente o complessivamente, incapaci di interrompere il nesso causale tra le importazioni cinesi a dumping e il pregiudizio notevole. Le importazioni da altri paesi terzi sono state considerate non determinanti, in quanto effettuate a prezzi generalmente superiori a quelli cinesi.
Interesse dell'Unione
La Commissione ha concluso che l'istituzione di misure provvisorie è nell'interesse dell'industria dell'Unione, poiché consentirebbe il recupero di quota di mercato, l'aumento dell'utilizzo degli impianti e il ritorno a una redditività sostenibile. Gli impatti negativi su importatori e utilizzatori sono stati ritenuti limitati: per gli importatori, perché il loro margine medio era contenuto e parte dei costi può essere trasferita; per gli utilizzatori, perché il costo degli elettrodi incide solo in misura ridotta sul costo di produzione dell'acciaio, con possibili margini di trasferimento sui prezzi finali.
La Commissione ha altresì richiamato il ruolo ambientale degli elettrodi di grafite nella produzione di acciaio in forni elettrici ad arco, più compatibile con gli obiettivi climatici dell'Unione.
Livello del dazio e regola del dazio inferiore
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha calcolato anche il margine di pregiudizio/underselling. Ha fissato il profitto di riferimento all'8%, richiamando il precedente antidumping sugli elettrodi di grafite dall'India, e ha aggiunto costi futuri connessi agli accordi ambientali e alle convenzioni ILO, inclusi i costi stimati per l'EU ETS. Il margine di underselling è risultato superiore al margine di dumping per tutte le società, ma la Commissione ha comunque applicato la regola del dazio inferiore, fissando il dazio al livello minore tra dumping e undercutting.
Misure provvisorie, fattura commerciale e controlli doganali
Il regolamento impone un obbligo documentale stringente per l'applicazione delle aliquote individuali: la fattura commerciale deve contenere una dichiarazione specifica, datata e firmata, attestante la fabbricazione del prodotto da parte della società indicata. Le autorità doganali possono richiedere ulteriori documenti di verifica. In assenza della fattura, si applica il dazio residuale del 66,5%.
Entrata in vigore e partecipazione delle parti
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario e chiedere audizione entro 5 giorni. Le conclusioni restano provvisorie e potranno essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta.
Disposizioni principali
Prodotto interessato e aliquote antidumping
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di elettrodi di grafite per forni elettrici, originari della RPC, classificati al codice NC ex 8545 11 00. Le aliquote provvisorie sono: Gruppo Fangda 24,5% (codice addizionale TARIC C731), Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd 17,5% (C732), Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd 24,5% (C733), altre società che hanno collaborato 21,6%, tutte le altre società 66,5% (C999).
Condizione documentale per le aliquote individuali
L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell'entità emittente, con indicazione del volume, del prodotto, della società fabbricante e del codice addizionale TARIC. In assenza della fattura richiesta, si applica il dazio per "tutte le altre società".
Garanzia doganale
L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto in esame è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Durata e applicazione temporale
L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Osservazioni e audizioni nella fase provvisoria
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall'entrata in vigore. Le richieste di audizione presso la Commissione e presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono essere presentate entro cinque giorni di calendario dall'entrata in vigore, salvo valutazione di eventuali domande tardive da parte del consigliere-auditore.
Metodologia antidumping e paese rappresentativo
Poiché sono state riscontrate distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito su costi e prezzi esenti da distorsioni. La Commissione ha individuato il Messico come paese rappresentativo appropriato e ha utilizzato dati di GrafTech Mexico/GrafTech International per SGAV e di Reotix Materiales Refractarios per il profitto.
Risultanze su dumping, pregiudizio e nesso causale
La Commissione ha accertato margini di dumping provvisori del 24,5% per il Gruppo Fangda, 17,5% per Liaoning Dantan, 24,5% per Nantong Yangzi, 21,6% per le altre società collaboranti e 66,5% per tutte le altre società. Ha inoltre riscontrato un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione, con calo di produzione, vendite, quota di mercato e utilizzo degli impianti, e ha ritenuto che le importazioni cinesi a prezzi significativamente inferiori abbiano causato tale pregiudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 ott 2021Regolamento (UE) 2021/1810
- Regolamento · 14 ott 2021Regolamento (UE) 2021/1811
- Regolamento · 14 ott 2021Regolamento (UE) 2021/1847
- Regolamento · 13 ott 2021Regolamento (UE) 2021/1807
- Regolamento · 13 ott 2021Regolamento (UE) 2021/1808
- Regolamento · 13 ott 2021Regolamento (UE) 2021/1809
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →