Sentenza n. 5953/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria e gli atti del concorso interno per titoli a 2.662 posti di vice ispettore, nella parte in cui non aveva computato la maggiore anzianità giuridica derivante dall'allineamento previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza del TAR sostenendo che la pronuncia della Corte costituzionale n. 224/2020, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 75, comma 1, d.P.R. 335/1982 nella parte in cui non prevedeva l'allineamento della decorrenza giuridica dei vice sovrintendenti promossi per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta ai dipendenti promossi mediante selezione o concorso successivi, dovesse produrre effetti anche nella valutazione dei titoli del concorso interno per vice ispettori. Deduceva la violazione delle regole sugli effetti retroattivi delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 75 d.P.R. 335/1982, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta e sviamento. Sosteneva che il rapporto di impiego non fosse esaurito, poiché ancora in corso, e che la mancata impugnazione del ruolo di anzianità, l'omessa richiesta di riallineamento e la mancata impugnazione del bando non potessero impedire l'applicazione della sentenza costituzionale. Con il secondo motivo denunciava l'omesso esercizio del potere di disapplicazione degli atti amministrativi contrastanti con la pronuncia costituzionale, invocando un parallelismo con la disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione europea e richiamando l'art. 16, comma 8, d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che nell'appello erano state formulate conclusioni riferite direttamente all'allineamento della decorrenza giuridica, mentre in primo grado erano stati impugnati la graduatoria concorsuale e gli atti presupposti, senza impugnare gli atti di attribuzione della decorrenza, il ruolo dei sovrintendenti o chiedere l'accertamento del diritto alla retrodatazione.
La decisione
L'appello è stato rigettato. In via preliminare, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili le nuove conclusioni riferite all'accertamento del diritto all'allineamento della decorrenza giuridica, poiché non corrispondevano al petitum e alla causa petendi del giudizio di primo grado e violavano l'art. 104 c.p.a. Nel merito, ha confermato che il mancato tempestivo impugnamento delle posizioni risultanti dal ruolo di anzianità, l'omessa presentazione dell'istanza di riallineamento prevista dall'art. 24-quater, comma 7, d.P.R. 335/1982 e la mancata impugnazione del bando nella parte relativa alla valorizzazione dell'anzianità avevano determinato il consolidamento delle posizioni dei dipendenti interessati. Tali posizioni, costituite da provvedimenti amministrativi non più impugnabili, restano insensibili alla successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata, in quanto rientrano tra i rapporti esauriti. Il ruolo di anzianità, anche nel pubblico impiego in regime di diritto pubblico, ha natura provvedimentale e le posizioni ivi definite devono essere contestate nel termine decadenziale di sessanta giorni. La posizione del dipendente rispetto agli atti di inquadramento è qualificata come interesse legittimo e non come diritto soggettivo. È stato respinto anche il motivo sulla disapplicazione: il parallelismo con il diritto dell'Unione europea non è applicabile agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale; inoltre, l'art. 16, comma 8, d.l. 98/2011 riguarda gli atti adottati sulla base di norme poi dichiarate incostituzionali e non gli atti conformi alla disciplina vigente al momento dell'adozione, divenuti eventualmente incompatibili solo in seguito. L'obbligo di ritiro degli atti nulli presuppone comunque che essi siano ancora suscettibili di rimozione e non già consolidati per mancata impugnazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
immutabilità della causa petendi introdotta in primo grado, ai fini dell'esercizio del doppio grado di giurisdizione
In appello non possono essere introdotte nuove conclusioni e una nuova domanda riferita all'allineamento della decorrenza giuridica, quando in primo grado erano stati impugnati soltanto la graduatoria concorsuale e gli atti connessi.
art. 75, comma 1, d.P.R. 335/1982
le promozioni [per merito straordinario] decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 224/2020 nella parte in cui non prevedeva l'allineamento della decorrenza giuridica dei vice sovrintendenti promossi per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta ai promossi mediante selezione o concorso successivi.
art. 24-quater, comma 7, d.P.R. 335/1982
Prevede la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina dei vice sovrintendenti promossi mediante procedure selettive interne; la mancata presentazione dell'istanza di riallineamento prevista dalla norma ha contribuito, secondo il giudice, al consolidamento della posizione dell'appellante.
artt. 29 e 41 c.p.a.
dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione
Le posizioni risultanti dal ruolo di anzianità devono essere impugnate nel termine decadenziale di sessanta giorni; decorso tale termine, esse si consolidano e resistono anche alla successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.
art. 16, comma 8, d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli
La disposizione riguarda assunzioni, inquadramenti e promozioni adottati sulla base di norme poi dichiarate incostituzionali; non si applica ai provvedimenti conformi alla disciplina vigente al momento dell'adozione e successivamente divenuti non conformi per effetto della pronuncia costituzionale, né consente di rimuovere atti ormai consolidati per mancata impugnazione.
art. 3 Cost.
Richiamato quale parametro della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, che ha ravvisato una disparità di trattamento tra promossi per merito straordinario e promossi mediante selezione o concorso.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, posto a fondamento della pronuncia costituzionale sull'allineamento delle decorrenze.
art. 36 Cost.
Invocato dall'appellante in relazione alla proporzionalità e sufficienza della retribuzione, ma non accolto dal Consiglio di Stato come fondamento per superare il consolidamento degli atti amministrativi.
sentenza Corte costituzionale n. 224/2020
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, d.P.R. 335/1982 nella parte in cui non prevedeva l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale promosso mediante selezione o concorso successivi ai fatti.
Massime di principio
- La retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale non incide sui rapporti esauriti, tra i quali rientrano le posizioni definite da provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili per decorso del termine decadenziale previsto per la loro impugnazione.
- Il ruolo di anzianità del personale di una pubblica amministrazione, relativamente alle posizioni individuali in esso definite, ha natura provvedimentale; la posizione del dipendente rispetto all'atto di inquadramento è un interesse legittimo e deve essere tutelata mediante tempestiva impugnazione.
- La mancata impugnazione del ruolo di anzianità e degli atti di nomina dei dipendenti collocati in posizione poziore consolida le rispettive anzianità di qualifica, rendendo tali posizioni utilizzabili anche ai fini della valutazione in futuri concorsi e insensibili alla successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.
- In appello è inammissibile la domanda diretta ad accertare un diritto o a ottenere un bene della vita diverso da quello dedotto in primo grado, poiché ciò altera il petitum e la causa petendi e viola il principio del doppio grado di giurisdizione.
- Il potere di disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione europea non può essere automaticamente esteso agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale; gli atti amministrativi divenuti inoppugnabili non possono essere rimossi per tale via.
- L'art. 16, comma 8, d.l. 98/2011 riguarda gli atti adottati sulla base di norme successivamente dichiarate incostituzionali e non gli atti conformi alla disciplina vigente al momento della loro adozione, divenuti eventualmente incompatibili solo per effetto della successiva pronuncia costituzionale.
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