Sentenza n. 836/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, con contestuale avvio delle procedure espulsive
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia da minorenne non accompagnato, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per minore età ed era stato collocato in accoglienza, con affidamento urgente all'ente locale da parte del Tribunale per i minorenni. Divenuto maggiorenne, aveva chiesto la conversione del titolo per lavoro subordinato e aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Questura aveva preannunciato il rigetto chiedendo la prova della permanenza in Italia da almeno tre anni e della partecipazione per almeno due anni a un progetto di integrazione, oppure un parere favorevole del Comitato per i minori stranieri. Il successivo parere ministeriale era negativo, rilevando una permanenza in Italia da minorenne di soli quattro mesi e la frequenza di un corso di alfabetizzazione per undici ore. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 5, comma 9, e 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, sostenendo che l'affidamento ai servizi sociali fosse sufficiente per la conversione senza necessità del progetto biennale e che fossero stati trascurati il percorso di alfabetizzazione, la volontà di radicamento e l'interesse del minore; 2) difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, eccesso di potere e carenza di motivazione, per omessa valutazione della situazione socio-lavorativa e dell'integrazione; 3) sussistenza dei requisiti per la conversione, anche in ragione dell'attività lavorativa e della regola secondo cui il mancato rilascio del parere non avrebbe dovuto legittimare il diniego. Il ricorrente ha inoltre depositato una memoria tardiva, che il TAR ha espunto ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In primo luogo, ha ritenuto non integrata la fattispecie che consente la conversione per i minori affidati o sottoposti a tutela: il provvedimento del Tribunale per i minorenni aveva disposto un affidamento urgente e provvisorio all'ente locale, finalizzato al collocamento, ma non un affidamento familiare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/1983; inoltre, non risultava una sottoposizione a tutela. In secondo luogo, il Collegio ha affermato che, anche qualora fosse stato riconosciuto l'affidamento o la tutela, il parere previsto dall'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 doveva essere richiesto e doveva essere positivo. Il parere negativo, fondato sulla breve permanenza da minorenne e sull'insufficiente percorso di integrazione, impediva quindi il rilascio del titolo. Secondo il TAR, l'abrogazione, ad opera del d.l. n. 20/2023, della previsione per cui il mancato rilascio del parere non poteva legittimare il rifiuto del rinnovo dimostra la volontà legislativa di consentire, o comunque imporre, il diniego in assenza di parere favorevole, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali della Questura. La clausola contenuta nel parere ministeriale circa la permanenza delle valutazioni del Questore è stata considerata meramente stilistica e inidonea a modificare il quadro normativo. Quanto alla diversa ipotesi del progetto biennale, il ricorrente non aveva comunque dimostrato né la partecipazione a un progetto di integrazione per almeno due anni né la presenza in Italia da almeno tre anni. Di conseguenza, la condizione lavorativa successivamente maturata e il contratto di lavoro non erano rilevanti, perché i requisiti devono essere verificati con riferimento alla situazione esistente al compimento della maggiore età. La memoria depositata il 23 gennaio 2026 è stata espunta perché tardiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
Il permesso per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo possa essere rilasciato, alternativamente: a) "ai minori, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri"; b) "ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile".
La conversione richiede, alternativamente, un affidamento qualificato o una sottoposizione a tutela con parere positivo, oppure la presenza in Italia da almeno tre anni e la partecipazione per almeno due anni a un progetto di integrazione, oltre agli ulteriori requisiti previsti dalla disposizione. Il parere deve essere emesso e positivo; in mancanza, il diniego è legittimo.
art. 32, comma 1-quater, d.lgs. 286/1998
Il rilascio del titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 32, comma 1-bis, comporta la detrazione dalle quote di ingresso per lavoro; tale elemento conferma, secondo il TAR, la necessità di evitare l'aggiramento dei requisiti ordinari.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente, ma non posto dal TAR a fondamento dell'accoglimento: la conversione è stata ritenuta subordinata alla ricorrenza dei presupposti speciali dell'art. 32, comma 1-bis.
art. 19, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
Il divieto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati spiega il carattere urgente e provvisorio dell'accoglienza disposta nel caso concreto, ma non equivale a un affidamento familiare o a una sottoposizione a tutela rilevanti ai fini dell'art. 32.
art. 19, d.lgs. 142/2015
Costituisce la base normativa del collocamento del minore straniero non accompagnato in una struttura di prima accoglienza.
art. 2, legge 4 maggio 1983, n. 184
L'affidamento rilevante ai fini dell'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 deve essere l'affidamento qualificato previsto da tale disposizione, non il mero affidamento urgente e provvisorio all'ente locale per il collocamento.
art. 3, legge 4 maggio 1983, n. 184
Non può essere interpretato estensivamente nel senso di attribuire all'istituto di assistenza l'esercizio dei poteri tutelari oltre il periodo anteriore alla nomina del tutore.
d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge n. 50/2023
L'abrogazione della previsione secondo cui il mancato rilascio del parere non poteva legittimare il rifiuto del rinnovo dimostra, secondo il TAR, la volontà legislativa di consentire il diniego in assenza di parere favorevole.
art. 73 c.p.a.
Il termine per il deposito delle memorie decorre a ritroso dall'udienza di discussione; la memoria depositata oltre tale termine è stata espunta.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiamato per affermare che, anche in presenza di parere ministeriale positivo, la Questura può negare il permesso per peculiari ragioni, anzitutto connesse alla sicurezza.
Massime di principio
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato ai sensi dell'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, l'affidamento urgente e provvisorio all'ente locale disposto per esigenze di accoglienza e collocamento non equivale all'affidamento familiare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/1983 e non integra, da solo, una sottoposizione a tutela.
- La conversione prevista per il minore straniero affidato o sottoposto a tutela è subordinata al parere previsto dall'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 e, secondo la disciplina applicabile dopo l'abrogazione della clausola introdotta dalla legge n. 47/2017, il parere deve essere positivo; l'assenza di un parere favorevole legittima il diniego del titolo.
- La diversa via fondata sulla partecipazione a un progetto di integrazione richiede la dimostrazione congiunta della presenza sul territorio nazionale da almeno tre anni e della partecipazione al progetto per almeno due anni, oltre agli ulteriori requisiti stabiliti dalla legge.
- I requisiti per la conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 devono essere valutati con riferimento alla situazione esistente al compimento della maggiore età; l'attività lavorativa e l'integrazione maturate successivamente non possono supplire alla mancanza dei presupposti legali.
- La disciplina speciale di conversione del permesso del minore straniero non accompagnato non può essere utilizzata per eludere i requisiti ordinari di ingresso e soggiorno per lavoro; pertanto, in assenza dei presupposti tassativi dell'art. 32, non è dovuta un'ulteriore valutazione discrezionale della condizione socio-lavorativa maturata dopo la maggiore età.
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