Cassazione Penale, Ordinanza n. 14358/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse una mera reiterazione delle doglianze di appello e che, in sostanza, sollecitasse un nuovo apprezzamento del merito, precluso in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado per minacce aggravate ai sensi dell'art. 612, comma 2, c.p. L'unico motivo dedotto denunciava un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale. La censura, però, si limitava a riproporre questioni già sollevate in appello e disattese dal giudice di merito, chiedendo alla Cassazione una diversa valutazione in fatto delle prove e degli elementi già esaminati, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 612, comma 2, c.p.
Norma incriminatrice del reato per cui è stata confermata la condanna; il testo non offre ulteriori precisazioni sul contenuto fattuale dell'aggravante.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente dal motivo come vizio di motivazione, ma la Corte evidenzia che la doglianza non è ammissibile perché mira a una rivalutazione del fatto.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Le Sezioni Unite delimitano il sindacato di legittimità al controllo dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza verifica della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Massime di principio
- In cassazione non è deducibile un motivo che si limiti a reiterare censure già formulate in appello e già specificamente disattese dalla Corte di merito, se il ricorrente non si confronta con la motivazione impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove: il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica della tenuta logica del ragionamento decisorio.
- Quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza o per improprio tentativo di rivalutazione del fatto, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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