Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4571/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 3593/2025 emessa in data 29 luglio 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Milano n. 3593/2025, che lo aveva condannato a pagare € 1.088,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per ferie non godute negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 3593/2025 del Tribunale di Milano, pronunciata il 29 luglio 2025, che aveva riconosciuto il suo credito di € 1.088,94 per indennità di ferie non godute nei due anni scolastici in cui aveva lavorato come docente a tempo determinato, oltre agli accessori previsti in sentenza. Ha dedotto il mancato pagamento da parte del Ministero, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata all’Amministrazione il 30 luglio 2025. Ha inoltre chiesto la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l’ottemperanza: ha rilevato che il mancato adempimento non era contestato, che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato e che risultava notificata al Ministero il 30 luglio 2025, reputando così soddisfatti i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente il termine, il commissario ad acta già nominato, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, interverrà su istanza del creditore e dovrà eseguire l’incarico nei successivi 60 giorni, determinando definitivamente quanto ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell’esiguità degli importi, una misura non manifestamente iniqua avrebbe potuto avere soltanto consistenza simbolica. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    La tutela in ottemperanza è esperibile, nel caso considerato, in presenza del giudicato e della previa notificazione della sentenza all’Amministrazione, unitamente all’inadempimento dell’obbligo di pagamento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il TAR considera soddisfatte le condizioni previste dalla disposizione per procedere all’ottemperanza della condanna pecuniaria, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero il 30 luglio 2025.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Per quanto riguarda infine la richiesta di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., ritiene il Collegio che la stessa non possa essere accolta in quanto, considerata l’esiguità degli importi, tale condanna, per non essere considerata manifestamente iniqua, dovrebbe avere consistenza meramente simbolica.

    La misura richiesta non è stata applicata perché, in relazione all’esiguità dell’importo dovuto, avrebbe potuto avere soltanto una consistenza simbolica per non risultare manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • L’ottemperanza di una sentenza che impone il pagamento di somme è fondata quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione e l’obbligo di pagamento è rimasto inadempiuto.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo che questi intervenga, su istanza del creditore, solo dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
  • La condanna prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, considerata l’esiguità delle somme in gioco, per evitare una misura manifestamente iniqua dovrebbe avere consistenza meramente simbolica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.