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Sentenza

Sentenza n. 10895/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'aggiudicazione disposta nella gara CIG B727A46EEC con provvedimento prot. n. 345444 del 12 novembre 2025 e comunicata ex art. 90 D.Lgs. 36/2023 con nota del 13 novembre 2025 (doc. 1); - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi, collegati e consequenziali alla citata aggiudicazione della gara CIG B727A46EEC; - per quanto occorrer possa, di tutti i verbali di gara, compresi quelli del 16/7/2025, 1/8/2025, 25/8/2025, 9/9/2025 e quello del 29/9/2025 (docc. 2 - 5) con il quale la Commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione poi formalizzata con il provvedimento prot. 345444/2025; - per quanto occorrer possa del documento allegato n. 4 del Disciplinare di gara e denominato “Scheda valutazione punteggio tecnico” nelle sole parti in cui, non contemplando i requisiti minimali di cui al punto 14 della Scheda dei requisiti minimi ed al punto 2.2.2. del Capitolato, non ha consentito la prova sul campo del suddetto requisito minimo; - per quanto occorrer possa, dell'art. 2.4 del Capitolato tecnico ed ogni altra norma di lex specialis se interpretate nel senso di considerare opzionali o quali requisiti di esecuzione, e non come caratteristiche minime ed essenziali a pena di esclusione da presentare in sede di offerta, le certificazioni previste al successivo art. 3.1.22 ed ai punti 86 e 87 della scheda dei requisiti minimi allegata al medesimo Capitolato; - per quanto occorrer possa, degli esiti della prova sul campo di cui ai verbali in atti, nella parte in cui non hanno investito tutti i requisiti minimi previsti dalla lex specialis compresa la tecnologia di accesso radio 5G NR; - della mancata esclusione dalla gara della controinteressata CS SERVIZI S.r.l.; - della nota di riscontro negativo all'istanza di autotutela; nonché per - la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto nelle more della decisione cautelare e/o di merito del presente ricorso, ai sensi degli art. 121 e ss. CPA, anche in via retroattiva ex art. 121 comma 2 CPA; - il conseguimento dell'aggiudicazione e la stipula del contratto ai sensi dell'art. 124 CPA, per il quale si esprime fin da ora con il presente ricorso piena disponibilità al subentro ex art. 124 comma 2 CPA. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CS servizi s.r.l. il 12 gennaio 2026: per l’annullamento, in via principale -dei verbali di gara, compresi quelli del 01/08/2025, 25/08/2025, 09/09/2025 e del 29/09/2025, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, limitatamente alla parte in cui non hanno disposto l’esclusione della Cellxion Italy S.r.l. per violazione degli artt. 3 e 22 del Disciplinare di gara e degli artt. 1.1, 2.3.1, 2.3.2 del Capitolato tecnico; - dell’art. 3 del Disciplinare di gara, degli artt. 1.1.3, 2.3.1, 2.3.2 del Capitolato e di ogni altra norma della lex specialis di gara ove interpretati nel senso di ritenere che la garanzia di nr. 5 anni (oltre l’anno previsto per legge) non sia da riferirsi al sistema completo di tutti i suoi componenti, ivi comprese le batterie; nonché, per l’annullamento, in via subordinata e condizionata - degli artt. 2.4, 3.1.22, 3.2 del Capitolato tecnico, dell’art. 16 del Disciplinare di gara e di ogni altra norma della lex specialis di gara ove interpretate, come propugnato dalla ricorrente, nel senso di considerare quali requisiti di ammissione, a pena di esclusione dalla gara, le certificazioni previste ai punti 86 e 87 della Scheda requisiti minimi allegata al Capitolato; - dei verbali di gara compresi quelli del 01/08/2025, 25/08/2025, 09/09/2025 e del 29/09/2025, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, limitatamente alla parte in cui non hanno disposto l’esclusione della Cellxion Italy S.r.l. per mancato possesso di idonee certificazioni previste ai punti 86 e 87 della Scheda requisiti minimi allegata al Capitolato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cellxion Italy s.r.l. il 21 gennaio 2026: - della nota interna del Comando Generale della Guardia di Finanza, prot. 0393055/2025 datata 23 dicembre 2025 (doc. 1 dei motivi aggiunti), resa nota con il deposito ad opera della difesa erariale in giudizio del 7 gennaio 2026 (all. 25 deposito Avvocatura dello Stato prot. PAT 2026001342), con la quale l’Ufficio Telecomunicazioni rappresenta che i documenti successivamente inviati dalla controinteressata CS SERVIZI S.r.l. con pec del 2 e del 19 dicembre 2025, ovvero la dichiarazione di conformità ed i test di compatibilità elettromagnetica, sarebbero “validi ed attuali” e che “le certificazioni prodotte dalla CS Servizi S.r.l. appaiono soddisfare nel loro complesso i requisiti previsti ai punti 86 e 87 del Capitolato Tecnico relativo alla fornitura di cui alla gara in oggetto” - di ogni altro atto comunque connesso o collegato.

Giustizia amministrativa202515526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara per l'acquisizione di un sistema di monitoraggio della rete cellulare multi-standard in favore dell'aggiudicataria, nonché gli atti di gara connessi e la mancata esclusione dell'aggiudicataria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente principale ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura, deducendo, per quanto emerge dall'epigrafe, vizi relativi alla lex specialis, alla mancata previsione o verifica di requisiti tecnici minimi, alla mancata sottoposizione a prova sul campo di tutti i requisiti, inclusa la tecnologia di accesso radio 5G NR, e alla mancata esclusione dell'aggiudicataria. Ha inoltre contestato la nota di riscontro negativo all'istanza di autotutela e chiesto, in caso di contratto già stipulato, la declaratoria di inefficacia e il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, chiedendo in via principale l'esclusione della ricorrente per violazione della lex specialis e, in via subordinata, l'esclusione per il mancato possesso delle certificazioni tecniche previste dal capitolato. Con motivi aggiunti, la ricorrente principale ha impugnato una nota interna del Comando generale della Guardia di finanza relativa alla validità e attualità della documentazione prodotta dall'aggiudicataria e alla sua ritenuta idoneità rispetto ai requisiti tecnici del capitolato. Successivamente, con nota del 30 marzo 2026, la ricorrente principale ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse; le controparti hanno aderito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative all'aggiudicazione, ai requisiti tecnici, alle certificazioni, alle prove sul campo, all'esclusione delle concorrenti o alla nota interna impugnata con motivi aggiunti, poiché la rinuncia alla coltivazione del giudizio e l'adesione delle controparti hanno fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione. Le spese sono state compensate in ragione dell'adesione delle controparti e della peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    Richiamato nell'epigrafe con riferimento alla comunicazione dell'aggiudicazione; non è stato oggetto di esame nel merito a causa dell'improcedibilità.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati per la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato per la richiesta di conseguimento dell'aggiudicazione e di subentro; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio e tale sopravvenienza impedisca una pronuncia utile sulla domanda.
  • La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso principale può comportare l'improcedibilità anche del ricorso incidentale, quando quest'ultimo sia diretto esclusivamente a ottenere l'esclusione del ricorrente principale dalla gara e venga meno l'interesse attuale alla decisione dell'intera controversia.
  • L'adesione delle controparti alla richiesta di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese, unitamente alla peculiarità delle questioni trattate.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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