Sentenza n. 3176/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato e liquidato le spese del primo grado in euro 500,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, deducendo che l’importo di euro 500,00 era inferiore ai parametri previsti dalla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. La controversia di primo grado riguardava l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile che aveva ordinato al Ministero l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Il TAR aveva giustificato la riduzione richiamando il carattere seriale e la natura della controversia, disponendo la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha precisato che il giudice dispone di ampia discrezionalità nello statuire sulle spese e che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali non costituiscono minimi inderogabili. Tuttavia, in caso di scostamento apprezzabile dai valori indicati dal d.m. n. 55/2014, il giudice deve motivare i criteri utilizzati, evitando liquidazioni meramente simboliche e rispettando l’effettività della tutela giurisdizionale. Nel caso concreto, il mero richiamo al carattere seriale della controversia non costituiva motivazione sufficiente; anzi, la serialità non giustificava di per sé una riduzione, potendo rilevare anche a carico dell’amministrazione che avesse reiteratamente negato una posizione già riconosciuta in sede giudiziaria. In riforma parziale, le spese del primo grado sono state liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate per l’accoglimento solo parziale della domanda; è stato riconosciuto il rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la carta elettronica attribuita ai docenti, oggetto del giudicato civile la cui esecuzione era stata richiesta in primo grado.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5
«delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»; «contrasti giurisprudenziali»
I parametri ministeriali orientano la liquidazione giudiziale dei compensi e consentono aumenti o diminuzioni rispetto ai valori medi, ma uno scostamento apprezzabile deve essere motivato in relazione alle caratteristiche concrete della controversia.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
Individua la base legislativa dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali quando il compenso non sia stato determinato per iscritto.
art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali, escludendo la vincolatività legale dei minimi tariffari.
art. 2233, comma 2, c.c.
Costituisce il limite legale alla liquidazione, vietando somme simboliche non conformi al decoro della professione.
art. 24 Cost.
La liquidazione delle spese non deve compromettere l’effettività del diritto di agire e difendersi in giudizio.
art. 113 Cost.
Concorre a imporre l’effettività della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
art. 47 CDFUE
Richiede una tutela giurisdizionale effettiva e costituisce parametro per valutare l’adeguatezza della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo conserva un’ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite, potendo anche disporne la compensazione o una liquidazione equitativa, purché tenga conto delle circostanze concrete della controversia.
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi non costituiscono minimi inderogabili; tuttavia, essi rappresentano il criterio ordinario di riferimento e ogni scostamento apprezzabile e rilevante deve essere motivato.
- La liquidazione delle spese processuali non può ridursi a un importo meramente simbolico o manifestamente sproporzionato rispetto all’attività difensiva svolta, poiché deve preservare l’effettività della tutela giurisdizionale.
- Il carattere seriale della controversia, considerato isolatamente, non giustifica una riduzione delle spese di lite; quando il contenzioso seriale deriva dalla reiterata negazione amministrativa di una posizione già riconosciuta giudizialmente, tale circostanza può rilevare contro l’amministrazione nella regolazione delle spese.
- Quando la liquidazione delle spese di primo grado è inadeguatamente motivata, il giudice d’appello, in virtù dell’effetto devolutivo, può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 894/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 895/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 897/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 898/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 899/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 900/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →