Sentenza del 04/02/2015 n. 110 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Contenzioso civilistico con professionista infedele - Esimente per sanzione ex art.6 co. 3 D.Lgs472/97 - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l'avviso di accertamento limitatamente alle sanzioni, sostenendo che l'omesso adempimento degli obblighi fiscali fosse imputabile al commercialista incaricato della gestione contabile e fiscale. In primo grado era stata riconosciuta l'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, sulla base dell'esistenza di un contenzioso civile con il professionista. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione, rilevando che non erano state provate né una denuncia o querela all'autorità giudiziaria, né l'esclusiva responsabilità del professionista.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il solo contenzioso civilistico per il risarcimento dei danni non integri il requisito del fatto denunciato all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997. Il contribuente resta quindi responsabile delle violazioni fiscali, salvo che dimostri un comportamento fraudolento del professionista e l'esclusiva imputabilità a quest'ultimo dell'omissione. Sono stati ritenuti legittimi l'avviso di accertamento e le sanzioni, mentre le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6, comma 3, D.Lgs. 472/1997
Il contribuente non è punibile quando dimostri che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
L'esimente richiede la denuncia all'autorità giudiziaria e la prova che la violazione sia esclusivamente imputabile a un terzo. Un semplice giudizio civile contro il professionista non è sufficiente.
D.Lgs. 471/1997
Disciplina le sanzioni tributarie applicabili alle violazioni relative agli obblighi dichiarativi e di versamento.
Cassazione n. 12472/2010
Il contribuente non adempie ai propri obblighi fiscali con il solo affidamento dell'incarico a un professionista; deve svolgere attività di controllo e vigilanza, salvo il caso di comportamento fraudolento del professionista.
Cassazione n. 27712/2013
La responsabilità del contribuente può sussistere anche per mera negligenza nella vigilanza sull'intermediario incaricato della tenuta delle scritture e della presentazione delle dichiarazioni.
Massime di principio
- Affidare gli adempimenti fiscali a un commercialista non trasferisce automaticamente al professionista la responsabilità tributaria del contribuente.
- Per ottenere l'esenzione dalle sanzioni occorre dimostrare che l'omissione sia stata causata esclusivamente dal professionista, che il suo comportamento abbia carattere fraudolento e che il fatto sia stato denunciato all'autorità giudiziaria.
- Un ricorso civile o una richiesta di risarcimento danni contro il professionista, da sola, non equivale a una denuncia penale e non attiva l'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997.
- Il contribuente deve conservare documentazione degli incarichi, delle comunicazioni e dei controlli effettuati, poiché la buona fede e il mero affidamento non escludono la responsabilità per omessi versamenti o dichiarazioni.
- Il professionista può rispondere civilmente o amministrativamente delle proprie violazioni, ma tale responsabilità non elimina automaticamente l'obbligo del contribuente di pagare imposte e sanzioni.
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