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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41419/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello contro la decisione del Magistrato di sorveglianza di non dichiarare cessata la pericolosità sociale e di prorogare la libertà vigilata (con ampliamento orario di uscita). Il ricorrente deduce erronea applicazione delle norme sugli accertamenti di pericolosità (artt. 202 e 203 c.p.), travisamento delle prove e motivazione illogica e carente, sostenendo la piena guarigione clinica documentata dalle relazioni sanitarie e la mancata considerazione di consulenze recenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Ancona per un nuovo esame. La Corte ha rilevato carenza di motivazione concreta circa la persistenza attuale della pericolosità sociale: il Tribunale non ha adeguatamente considerato i comportamenti del ricorrente successivi al reato né ha specificamente valutato le certificazioni e la consulenza tecnica di parte del dicembre 2024, basandosi invece su affermazioni generiche non correlate a chiari accertamenti medico-scientifici. Disposta altresì l'oscurazione dei dati identificativi in caso di diffusione (art. 52, co.1 D.Lgs. 196/2003).

Norme richiamate

  • art. 202 cod. pen.

    Rilevato come parte del quadro normativo che regola l'impiego delle misure di sicurezza e gli accertamenti necessari; la Corte sottolinea la necessità di corretta applicazione insieme all'art. 203.

  • art. 203 cod. pen.

    Richiama l'obbligo di valutare congiuntamente i criteri previsti dall'art. 133 c.p.; la Corte evidenzia che il giudice deve effettuare un accertamento attuale e motivato della persistenza della pericolosità sociale.

  • art. 133 cod. pen.

    Individua gli indici (primo e secondo comma) da valutare globalmente per il giudizio di pericolosità sociale; la Corte afferma che tutti i parametri vanno considerati congiuntamente, non solo la gravità del fatto.

  • art. 219 cod. pen.

    Citato in giurisprudenza richiamata: la Corte segnala che non è sufficiente inferire pericolosità solo dalle modalità del reato o dai disturbi psichiatrici senza valutare gli altri parametri di cui all'art. 133.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi del giusto processo e all'utilizzabilità delle prove; sottolinea il diritto a una motivazione congrua e al contraddittorio.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferimento alla valutazione delle prove e alla necessità che il giudice dia conto delle deduzioni delle parti nella motivazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle prove peritali e della loro valutazione; la Corte censura la mancata valutazione di consulenze e certificazioni specifiche.

  • art. 52, comma 1, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte dispone l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La proroga o l'applicazione continuativa di misure di sicurezza personali presuppone un accertamento attuale e motivato della persistenza della pericolosità sociale, non basato solo sulla gravità del reato originario.
  • Il giudice deve valutare congiuntamente tutti gli indici indicati dall'art. 133 c.p. (primo e secondo comma) e tener conto dei fatti successivi al reato e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione.
  • Le conclusioni del giudice devono fondarsi su elementi specifici e su adeguata base medico-scientifica: le relazioni sanitarie e le consulenze (anche di parte) vanno esaminate e giudicate esplicitamente nella motivazione.
  • Non è ammissibile ricavare la pericolosità esclusivamente dalle modalità della condotta o dalla semplice presenza di disturbi psichici senza considerare gli altri parametri indicati dalla legge.
  • La motivazione deve rispondere alle obiezioni difensive e non limitarsi a ripetere le argomentazioni del giudice di primo grado; l'assenza di confronto con prove e consulenze recenti può determinare l'annullamento con rinvio.
  • In caso di pubblicazione del provvedimento, occorre rispettare le norme sulla privacy e oscurare i dati identificativi quando previsto dalla legge.

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