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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06186/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, giudicata in primo grado con rito abbreviato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentato tardivamente: la sentenza d'appello era stata depositata contestualmente alla deliberazione il 30 maggio 2024, sicché il termine ordinario di quindici giorni per impugnare scadeva il 14 giugno 2024, mentre il ricorso è stato depositato il 18 giugno 2024. La ricorrente non poteva beneficiare della proroga di quindici giorni prevista per l'imputato giudicato in assenza, poiché in caso di appello avverso sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato questi deve ritenersi presente in giudizio; inoltre la Corte ha deciso in camera di consiglio cartolare ex art. 23-bis d.l. n. 149 del 2020, senza richiesta di trattazione orale e senza dichiarazione di assenza nelle forme degli artt. 420 e 420-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che il termine di impugnazione era scaduto il 14 giugno 2024 e che non operava la proroga prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. né per il rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale né per il giudizio d'appello celebrato in camera di consiglio non partecipata nel vigore della disciplina emergenziale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Individua il termine ordinario per proporre ricorso per cassazione dalla data di deposito della sentenza con motivazione contestuale.

  • art. 544, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per il computo del termine di impugnazione in caso di deposito contestuale della motivazione.

  • art. 598 c.p.p.

    Richiamato insieme alle altre norme sul termine per ricorrere avverso la sentenza di appello.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    La proroga di quindici giorni per l'imputato giudicato in assenza non si applica né quando l'imputato è da considerarsi presente per effetto della richiesta di rito abbreviato formulata dal procuratore speciale, né quando la decisione d'appello è resa in udienza camerale non partecipata senza dichiarazione di assenza nelle forme di legge.

  • art. 420, comma 2-ter, c.p.p.

    L'imputato che ha scelto il rito abbreviato tramite procuratore speciale è considerato presente in giudizio.

  • art. 420 c.p.p.

    Richiamato per le modalità di dichiarazione della presenza/assenza dell'imputato.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Richiamato per le modalità formali della dichiarazione di assenza rilevanti ai fini della proroga del termine di impugnazione.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    La Corte d'appello ha celebrato il giudizio in camera di consiglio cartolare; tale forma di trattazione esclude l'applicazione della proroga del termine ex art. 585, comma 1-bis, c.p.p. se non vi sia stata dichiarazione di assenza nelle forme previste.

Massime di principio

  • La proroga di quindici giorni del termine per impugnare prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. è eccezionale e non opera quando l'imputato debba considerarsi presente in giudizio per effetto della scelta del rito abbreviato compiuta tramite procuratore speciale.
  • Quando la sentenza di appello è depositata con motivazione contestuale, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre immediatamente dal deposito e deve essere calcolato secondo le regole ordinarie di impugnazione.
  • La trattazione dell'appello in camera di consiglio non partecipata, nel regime emergenziale previsto dall'art. 23-bis d.l. n. 137/2020, non consente di applicare automaticamente la proroga di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. se non vi sia stata una dichiarazione di assenza conforme agli artt. 420 e 420-bis c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine legale è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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