Cassazione Penale, Sentenza n. 20070/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su due motivi principali: 1) carenza di motivazione e erronea valutazione della volontà dell'imputato: si censura che la Corte avrebbe ignorato l'istanza di rateizzazione presentata nel 2018, i pagamenti effettuati fino a marzo 2020 e le circostanze aziendali (crisi di settore, decesso del socio, difficoltà bancarie), deducendo invece che il ricorrente avesse privilegiato il pagamento di dipendenti e fornitori rispetto all'IVA e quindi avuto volontarietà dolosa nell'omesso versamento; 2) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità), considerando i precedenti del ricorrente come di scarso rilievo e il superamento della soglia di punibilità limitato (circa 10% pari a €27.800), nonché i pagamenti successivi alla rateizzazione che avrebbero ridotto l'entità del danno.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto il ricorso: entrambi i motivi sono ritenuti manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza a meno che non sia dimostrata la non imputabilità della crisi e l'adozione di tutte le iniziative idonee a pagare l'imposta; nel caso concreto è emerso che le somme incassate non sono state accantonate per l'IVA ma impiegate per altri scopi aziendali, sintomo di scelta volontaria e dolo. Sul secondo motivo è stato osservato che l'art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente particolare tenuità e non abitualità: la non abitualità manca perché il ricorrente ha precedenti della stessa indole (omessi versamenti in anni precedenti), ostativi all'applicazione della causa di non punibilità. La richiesta di applicazione di una pena pecuniaria sostitutiva (artt. 53 e 56-quater L. n. 689/1981) è inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione; la normativa transitoria richiedeva che tale istanza fosse avanzata nel giudizio di secondo grado. Conseguentemente la sentenza di primo grado (Tribunale di Arezzo, 01/12/2021: condanna a 4 mesi di reclusione, attenuanti generiche, pene accessorie, confisca) è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze (17/09/2024) e il ricorso in cassazione è stato respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Norma che punisce l'omesso versamento dell'IVA; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza a meno che la crisi non sia non imputabile e siano state adottate tutte le iniziative per adempiere
codice penale, art. 131-bis
Prevede la non punibilità per particolare tenuità quando congiuntamente sussistono la tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la Corte valuta che la non abitualità è esclusa da precedenti della stessa indole
codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Elenca i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (inosservanza o errata applicazione di norme penali e vizio di motivazione)
d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87
modifica art. 13 d.lgs. n. 74/2000 (comma 3-bis)
Ha introdotto una causa di non punibilità se l'omesso versamento dipende da cause non imputabili sopravvenute (es. crisi di liquidità dovuta a inesigibilità dei crediti); la Corte conclude che i presupposti di tale causa non ricorrevano nel caso concreto
d.lgs. n. 150 del 2022
art. 95, comma 1 (disposizioni transitorie)
Regola la possibilità di applicazione retroattiva di pene sostitutive; la Corte osserva che, per i procedimenti pendenti in appello alla data di entrata in vigore, l'istanza doveva essere proposta in appello e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione
L. n. 689 del 1981, artt. 53 e 56-quater
artt. 53 e 56-quater L. n. 689/1981
Prevedono la possibilità di pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi; la richiesta è stata ritenuta inammissibile in cassazione perché non proposta nei termini processuali previsti
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di €3.000
L. n. 103 del 2017, art. 1 comma 64
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consente, in casi di inammissibilità del ricorso, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà per determinare l'importo di €3.000
codice di procedura penale, art. 545-bis
Regola il meccanismo processuale bifasico relativo all'istanza di sostituzione della pena nel giudizio ordinario; rilevante per i termini e la sede in cui avanzare la richiesta
codice di procedura penale, art. 666
Indica il giudice competente (giudice dell'esecuzione) per le istanze di applicazione delle pene sostitutive quando la sentenza è irrevocabile; richiamato nella disamina delle possibilità procedurali
Massime di principio
- La crisi di liquidità, da sola, non esclude la responsabilità penale per omesso versamento dell'IVA: è necessario dimostrare che la crisi sia non imputabile all'imprenditore e che siano state adottate tutte le iniziative idonee a far fronte all'obbligazione tributaria
- La scelta imprenditoriale di destinare risorse a pagamenti diversi dall'IVA (salari, fornitori, banche) può integrare il dolo o la volontarietà nell'omesso versamento se le somme incassate non sono state accantonate per l'imposta
- Le novità normative che prevedono cause di non punibilità per crisi non imputabili richiedono il ricorrere di specifici presupposti (inesigibilità dei crediti, sovraindebitamento di terzi, mancato pagamento da amministrazioni pubbliche) e devono essere valutate caso per caso
- L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede congiuntamente tenuità dell'offesa e non abitualità: la presenza di precedenti della stessa natura è ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità
- Le istanze relative a pene sostitutive o misure alternative devono essere formulate nella sede e nei tempi processuali previsti (di norma in primo o secondo grado secondo la normativa transitoria); proporle per la prima volta in cassazione è inammissibile
- In giudizio penale per reati tributari è cruciale documentare tempestivamente le iniziative concrete adottate per adempiere (es. richieste di dilazione/ottenimento di rateizzazione, prove di insolvenza di terzi) per poter efficacemente sostenere l'assenza di dolo o l'esistenza di cause non imputabili
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