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Sentenza

Sentenza n. 2847/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 3952/2025.

Giustizia amministrativa202507194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 3952/2025, che aveva respinto l’impugnazione del diniego di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava il diniego dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio, presentata ai sensi dell’art. 53 della legge regionale Lazio n. 27/2006, sostenendo di averlo abitato sin dalla minore età e di essere subentrato nella disponibilità dell’immobile. Con il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 53 della legge regionale n. 27/2006, dell’art. 11 della legge regionale n. 11/2007 e dell’art. 20 della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere e difetto di motivazione, sostenendo la formazione del silenzio-assenso sull’istanza. Con il secondo e il terzo motivo contestava la qualificazione della coniuge superstite dell’originario assegnatario come assegnataria legittima, assumendo che, in mancanza della stipula di un nuovo contratto e dell’accertamento dei requisiti soggettivi, non si sarebbe perfezionato alcun subentro. Deduceva inoltre contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado e violazione dell’art. 112 c.p.c. Con il quarto motivo lamentava il richiamo all’art. 6 della legge n. 392/1978 e sosteneva che, quale nipote dell’originario assegnatario, dovesse essere considerato occupante senza titolo e quindi legittimato alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 53 della legge regionale n. 27/2006. Con il quinto motivo chiedeva il risarcimento dei danni, deducendo la violazione dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990 e l’illegittima condotta dell’amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso, rilevando che la materia dell’assegnazione degli alloggi ERP è regolata da una disciplina speciale, caratterizzata dal meccanismo della graduatoria e dalla natura sostanzialmente concessoria dell’assegnazione, incompatibile con il silenzio-assenso. Ha poi escluso ogni contraddizione tra tale conclusione e la valutazione del subentro della coniuge superstite: il decesso dell’assegnatario apre un procedimento amministrativo diretto a verificare i requisiti per il subentro dei familiari conviventi. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva verificato positivamente tali presupposti e aveva preso atto della successione nel rapporto di locazione, disponendo la stipula del nuovo contratto e prevedendo, in caso di mancata regolarizzazione della morosità, la decadenza dall’assegnazione. Tale previsione dimostrava che la coniuge superstite era stata riconosciuta come assegnataria legittima, poiché la decadenza presuppone un’assegnazione valida e non può riferirsi a un’occupazione originariamente sine titulo. La morosità avrebbe potuto eventualmente comportare la decadenza, ma non trasformava retroattivamente l’occupazione in abusiva. Di conseguenza, alla data di riferimento l’alloggio non era abusivamente occupato dall’appellante, essendo legittimamente assegnato alla coniuge superstite fino al suo decesso; l’amministrazione aveva quindi legittimamente respinto la domanda di regolarizzazione. È stata inoltre respinta la domanda risarcitoria, poiché la legittimità dell’atto escludeva l’illegittimità della condotta amministrativa, elemento necessario della responsabilità ex art. 2043 c.c. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 53 L.R. Lazio n. 27/2006

    La regolarizzazione dell’occupazione di alloggi ERP presuppone che l’immobile sia occupato senza titolo; non può essere riconosciuta quando, alla data rilevante, l’alloggio risulti legittimamente assegnato a un altro soggetto.

  • art. 20 l. n. 241/1990

    Il silenzio-assenso non opera nella materia dell’assegnazione degli alloggi ERP, governata da una disciplina speciale, dal meccanismo della graduatoria e dalla natura sostanzialmente concessoria dell’assegnazione.

  • art. 12 L.R. Lazio n. 12/1999

    In caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.

    Il decesso dell’assegnatario comporta la verifica dei requisiti per il subentro dei componenti del nucleo familiare, secondo l’ordine stabilito dalla legge.

  • art. 6 l. n. 392/1978

    Il richiamo alla successione nel contratto di locazione non rileva per fondare la regolarizzazione dell’occupazione quando l’immobile, alla data considerata, non era occupato sine titulo.

  • art. 2-bis l. n. 241/1990

    La domanda risarcitoria non può essere accolta in assenza di un’illegittimità dell’azione amministrativa.

  • art. 2043 c.c.

    L’accertata legittimità del provvedimento amministrativo esclude l’elemento costitutivo dell’illiceità necessario per il risarcimento del danno.

Massime di principio

  • Nella materia dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il silenzio-assenso non si forma, poiché la disciplina speciale, il meccanismo della graduatoria e la natura sostanzialmente concessoria dell’assegnazione sono incompatibili con l’automatica formazione del titolo per silentium.
  • Il decesso dell’assegnatario di un alloggio ERP apre un procedimento amministrativo di verifica dei requisiti per il subentro dei familiari conviventi; il subentro può essere riconosciuto anche mediante un atto amministrativo di presa d’atto della successione nel rapporto, cui può seguire la stipula del nuovo contratto.
  • La previsione della decadenza dall’assegnazione per morosità presuppone che il soggetto sia stato riconosciuto come assegnatario legittimo: la decadenza e l’occupazione sine titulo sono situazioni alternative e non possono sussistere contemporaneamente rispetto al medesimo rapporto.
  • La morosità dell’assegnatario subentrante, in assenza di un provvedimento di decadenza, non trasforma retroattivamente l’occupazione in abusiva e non legittima un terzo occupante a ottenere la regolarizzazione dell’alloggio.
  • La regolarizzazione dell’occupazione di un alloggio ERP presuppone l’occupazione senza titolo alla data prevista dalla disciplina applicabile; se l’immobile era allora legittimamente assegnato a un altro soggetto, l’istanza di regolarizzazione deve essere respinta.
  • La domanda risarcitoria per attività amministrativa non può essere accolta quando il provvedimento impugnato è ritenuto legittimo, poiché manca l’illegittimità della condotta amministrativa necessaria per la responsabilità della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTermini del procedimento e silenzioDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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