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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36708/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 05/01/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 17/12/2022 per il possesso di una pistola con matricola abrasa e relativo munizionamento rinvenuti il 14/12/2022. Il ricorrente deduceva: erronea applicazione di legge e vizio di motivazione; illegittima considerazione di elementi provenienti da un diverso procedimento il cui titolo cautelare era stato annullato il 3/1/2023; il giudizio di pericolosità sarebbe stato formulato in astratto senza indicare la prossimità di occasioni di riproposizione della condotta; sottovalutazione dell'ammissione di responsabilità e della prevedibile contenibilità della pena (ragione per cui sarebbe ipotizzabile la sospensione); mancata motivazione circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione logica e adeguata: la custodia cautelare è giustificata dalla gravità e dalle modalità del fatto (arma pronta all'uso con matricola abrasa) e dal negativo profilo personale dell'imputato (collegamenti a reati di associazione e traffico di stupefacenti con finalità di agevolazione camorristica). La Corte ha inoltre precisato che la valutazione del pericolo di reiterazione deve fondarsi soprattutto sugli elementi storici e sulle modalità del fatto, e non richiede necessariamente la dimostrazione di "occasioni prossime" di ripetizione. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la costituzione del Tribunale chiamato a decidere sulla misura cautelare (composizione del collegio). Nessun vizio rilevato nella costituzione del giudice.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa al delitto di traffico di stupefacenti: richiamata perché la notifica di altra ordinanza cautelare (in un procedimento per stupefacenti) aveva portato al rinvenimento dell'arma; la Corte considera comunque la gravità della condotta armata autonoma rispetto all'esito del procedimento diverso.

  • art. 274 co.1 lett. c cod. proc. pen.

    Disciplina la misura cautelare personale per il pericolo di reiterazione. La Corte interpreta il requisito dell'"attualità" insieme a quello della "concretezza" come endiadi che rafforzano l'obbligo motivazionale: il giudizio prognostico deve fondarsi principalmente sulla componente storica (modalità del fatto, antecedenti, personalità), e non richiede la prova di "occasioni prossime" di riproduzione del reato.

  • legge 16 aprile 2015 n. 47

    Richiamata in relazione alla novellazione dell'art. 274 lett. c) (introduzione del requisito dell'attualità). La Corte sottolinea che la modifica ha rafforzato il dovere argomentativo senza introdurre un nuovo presupposto sostanziale diverso dalla concretezza del pericolo.

  • art. 203 cod. pen.

    Richiamato come parametro logico per il giudizio prognostico: la valutazione della pericolosità futura si basa sulla ricostruzione delle condotte passate e delle loro modalità, che costituiscono il nucleo cognitivo per la previsione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna a pagamento di somma in favore della cassa delle ammende per ricorsi inammissibili per colpa: applicata dalla Corte a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione del pericolo di reiterazione (art. 274 c.1 lett. c) deve fondarsi primariamente su elementi "storici": modalità del fatto, gravità indiziaria, antecedenti e profilo personale dell'indagato; l'esistenza di "occasioni prossime" non è un presupposto obbligatorio.
  • Possesso di un'arma pronta all'uso e con matricola abrasa costituisce un indicatore grave di pericolosità e può giustificare la custodia cautelare in carcere anche se in altro procedimento cautelare il titolo è stato annullato.
  • L'annullamento di un titolo cautelare in un procedimento diverso non elimina automaticamente gli elementi di pericolosità relativi a fatti autonomi: il giudice deve valutare i fatti concreti riferibili al singolo caso.
  • Ammissioni di responsabilità o valutazioni prognostiche sulla possibile contenibilità della pena non sono di per sé sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione; il giudice deve valutare e motivare esplicitamente l'incidenza di tali elementi.
  • Quando si esamina l'adeguatezza di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari), il giudice dovrà motivare specificamente perché tali misure risultano inadeguate rispetto alle caratteristiche del fatto (es. arma detenuta in casa) e alla personalità dell'indagato.
  • I giudici devono fornire una motivazione complessiva e logica che colleghi fatti, modalità e profilo personale alla prognosi di pericolosità; argomentazioni generiche sono insufficienti e possono essere ritenute inammissibili solo se il quadro probatorio complessivo le supporta adeguatamente.

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