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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20923/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura generale aveva chiesto il riconoscimento, ai fini della recidiva e di altri effetti penali, della condanna pronunciata in Svizzera (Tribunale di Losanna, 13/11/2014, irrevocabile 30/06/2015) nei confronti dei fratelli Amoroso. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile tale richiesta ritenendo applicabile l'art. 3 del d.lgs. n. 73/2016 (regime UE) e affermando che non era necessario alcun riconoscimento. Il Procuratore generale ha impugnato sostenendo che l'art. 3 del d.lgs. 73/2016 non abroga l'art. 730 c.p.p. e che la Svizzera, non essendo Stato membro dell'UE, resta disciplinata dal regime di cooperazione intergovernativa (Convenzione europea e accordi bilaterali), per cui la procedura ordinaria di riconoscimento ex art. 730 c.p.p. è ancora applicabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la Corte di appello abbia erroneamente applicato il regime giuridico previsto per gli Stati membri dell'Unione europea. Ha affermato che il d.lgs. 2 maggio 2016 n. 73, attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI, non si applica alla Confederazione svizzera, che non è membro UE, e che per la Svizzera continuano a valere le disposizioni della cooperazione del Consiglio d'Europa e gli accordi integrativi (in particolare l'Accordo Italia-Svizzera del 10/09/1998, art. 27). Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a diversa sezione della Corte di appello affinché si pronunci sulla richiesta della Procura generale secondo i principi e la procedura di riconoscimento ex art. 730 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 2 maggio 2016, n. 73 (art. 3)

    Applicabile soltanto agli Stati membri dell'Unione europea; non può essere esteso alla Svizzera che non è membro UE

  • art. 730 cod. proc. pen.

    Procedura ordinaria di riconoscimento delle decisioni penali stranere; rimane pienamente operativa per Stati non membri UE (es. Svizzera) in virtù della disciplina di cooperazione intergovernativa e delle norme di ratifica

  • Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio (24/07/2008)

    Fonte comunitaria implementata dal d.lgs. n. 73/2016 per la considerazione delle condanne tra Stati membri UE; la sua portata non si estende ad Stati non membri

  • Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (20/04/1959)

    Quadro generale di cooperazione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, rilevante per il riconoscimento delle sentenze tra Stati non aderenti al regime UE

  • Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 10/09/1998 (art. 27)

    Disciplina lo scambio e il riconoscimento delle decisioni di condanna tra i due Stati e integra la Convenzione del 1959; costituisce la base per l'applicazione della procedura di riconoscimento con la Svizzera

  • Legge di ratifica I. n. 367 del 2001

    Ha novellato l'art. 730 c.p.p. in attuazione dell'Accordo Italia-Svizzera, ribadendo il ricorso alla procedura ordinaria di riconoscimento

Massime di principio

  • Il regime previsto dal d.lgs. n. 73/2016 e dalla decisione quadro 2008/675/GAI si applica solo agli Stati membri dell'Unione europea; non va esteso agli Stati terzi, anche se economicamente o geograficamente vicini (es. Svizzera).
  • Per le condanne concluse in Stati non appartenenti all'UE, la procedura di riconoscimento da seguire è quella prevista dalla cooperazione intergovernativa (Convenzione europea, accordi bilaterali) e, in Italia, tramite l'istruttoria ex art. 730 c.p.p., salvo diversa previsione normativa.
  • La semplice richiamata dell'assetto previsto per l'UE non esonera il ricorrente dall'impiego della procedura di riconoscimento ordinaria quando la controparte statale non è soggetta al regime UE.
  • I giudici nazionali devono verificare la natura dello Stato che ha emesso la condanna (membro UE o meno) prima di applicare la disciplina di circolazione delle decisioni penali; errore in tale valutazione comporta annullamento e rinvio.
  • La ratifica di accordi bilaterali può comportare novellazioni interne (es. art. 730 c.p.p.) che confermano l'obbligo di seguire la procedura di riconoscimento per i Paesi non UE.

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