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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10841/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la compravendita con cui due fideiussori avevano trasferito l'unico immobile di loro proprietà a una terza acquirente. La banca deduceva che l'atto fosse pregiudizievole per le ragioni creditorie, anche in considerazione dell'aumentata esposizione debitoria dei garanti e della successiva azione esecutiva. In appello la domanda veniva accolta sulla base di una serie di indici presuntivi: mancata prova dell'effettivo pagamento del prezzo, modalità di pagamento ritenute anomale, mancato accollo del mutuo, mancata iscrizione dell'ipoteca legale e permanenza di uno dei venditori nell'immobile. La ricorrente per cassazione censurava la decisione sotto cinque profili: violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'onere della prova sulla participatio fraudis; erronea valutazione dei pagamenti in contanti e dei bonifici; omesso esame di fatti decisivi relativi al pagamento del prezzo e delle rate del mutuo; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di restituzione del prezzo; violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello desunto la consapevolezza fraudolenta dell'acquirente da presunzioni ritenute non gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo, affermando che, in tema di revocatoria ordinaria di atto anteriore al sorgere del credito, la consapevolezza del terzo acquirente può essere provata dal creditore anche per presunzioni semplici e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato un complesso di indizi logicamente apprezzati, tra cui l'alienazione dell'unico bene del debitore e le modalità dell'operazione. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo motivo, perché le censure sulla rilevanza del contante non incidevano correttamente sulla ratio decidendi, il terzo motivo, perché denunciava una mancata valutazione di singoli elementi istruttori e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo, e il quarto motivo, perché il rigetto della domanda subordinata risultava implicitamente dalla motivazione della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Nell'azione revocatoria ordinaria contro un atto anteriore al sorgere del credito, occorre la consapevolezza del debitore e, per il terzo acquirente, la participatio fraudis; tale elemento soggettivo può essere provato per presunzioni semplici.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge, ma nel caso concreto i motivi fondati su tale vizio sono stati respinti o dichiarati inammissibili per difetto di incidenza sulla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la domanda subordinata risultava implicitamente disattesa dalla motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riformulazione del 2012, il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera mancata valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: la prova della consapevolezza fraudolenta del terzo grava sul creditore agente.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la loro valutazione è rimessa al giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per censurare la valutazione della prova, ma la Corte ha ribadito che l'apprezzamento del materiale probatorio resta riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione logica.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se la domanda subordinata risulta rigettata implicitamente dalla motivazione della decisione.

  • art. 1, commi 898 e seguenti, L. n. 208/2015

    Invocato dalla ricorrente in tema di utilizzo del contante, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un atto anteriore al sorgere del credito, il creditore deve provare anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; tale prova può essere fornita mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • La scientia damni del terzo è un elemento psicologico normalmente dimostrabile solo in via indiretta, attraverso circostanze oggettive sintomatiche desumibili dal contesto dell'operazione.
  • Quando l'atto dispositivo riguarda l'unico bene del debitore, il pregiudizio per il creditore e la consapevolezza dell'operazione pregiudizievole possono essere desunti da un quadro indiziario particolarmente significativo.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera mancata considerazione di singoli documenti o elementi istruttori, se il fatto storico sottostante è stato comunque preso in esame dal giudice di merito.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la domanda subordinata risulti implicitamente rigettata dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveOnere della prova
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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