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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46992/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato le loro opposizioni e confermato l'esclusione dal passivo dei crediti vantati nei confronti della Romamercato '87 (società riconducibile al proposto Aldo Berti). I crediti derivavano da prestazioni professionali/contratti di consulenza e risultavano cristallizzati in decreti ingiuntivi divenuti esecutivi. Il Tribunale aveva escluso i crediti ritenendoli non certi nell'an e nel quantum, con rilievi su mancanza di data certa dei contratti, assenza di autorizzazioni/deleghe alla sottoscrizione, insufficiente prova nella contabilità della committente, e dubbi sulla buona fede dei creditori alla luce dei rapporti personali tra l'avv. Stoppa e l'amministratore della Romamercato '87 e dei lunghi tempi delle esecuzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha affermato che un accertamento giudiziale definitivo (decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo) vincola il giudice del procedimento di prevenzione in ordine all'an e al quantum del credito entro i limiti di quel giudicato, salvo che la normativa disponga diversamente. Tuttavia il giudice della prevenzione conserva il potere/dovere di verificare le condizioni specifiche previste dall'art. 52 d.lgs. n.159/2011 (in particolare la non strumentalità del credito e la buona fede/incolpevole affidamento del creditore). Sul punto della buona fede, la Corte ha ritenuto che i soli rapporti professionali/personali e i tempi delle esecuzioni non giustificano di per sé una presunzione di mala fede. Per questi motivi la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 45

    Stabilisce il regime dei beni nella confisca di prevenzione (acquisizione al patrimonio dello Stato libera da oneri) e individua la disciplina della formazione dello stato passivo nel procedimento di prevenzione; la Corte richiama tale quadro per giustificare la specialità della verifica dei crediti.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52

    Condiziona l'ammissione del credito alla verifica di più condizioni: pregiudizio concreto nel soddisfacimento del credito, esistenza dei presupposti sostanziali del credito, anteriorità rispetto al vincolo e non strumentalità/ buona fede del creditore. La Corte ha interpretato l'art. 52 nel senso che, pur vincolato all'accertamento civile definitivo sull'an e sul quantum, il giudice della prevenzione deve comunque accertare la non strumentalità e la buona fede.

  • art. 647 cod. proc. civ.

    Norma che regola l'esecutività dei provvedimenti ingiuntivi: la Corte riconosce che decreti ingiuntivi divenuti definitivamente esecutivi hanno efficacia probatoria nel giudizio civile, e determina la portata vincolante di tale accertamento nel procedimento di prevenzione quanto ad an e quantum.

  • norme sulla liquidazione/accertamento dello stato passivo (richiamo a principi analoghi: artt. 51 e 52 legge fallimentare e relativi principi di universalità soggettiva)

    La Corte usa l'analogia con la procedura concorsuale (unitarietà dell'esecuzione e par condicio creditorum) per argomentare che un precedente giudicato sul credito limita il sindacato del giudice della prevenzione sull'an e sul quantum, pur lasciando spazio alla verifica delle condizioni pubblicistiche richieste dalla disciplina di prevenzione.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo vincola il giudice del procedimento di prevenzione in ordine all'an e al quantum del credito nei limiti dell'accertamento civile definitivo.
  • Il giudice della prevenzione conserva il potere/dovere di valutare, anche dopo un giudicato civile sull'an e sul quantum, le condizioni specifiche previste dall'art. 52 d.lgs. 159/2011: in particolare la non strumentalità del credito e la buona fede/incolpevole affidamento del creditore.
  • L'onere probatorio della buona fede spetta al creditore terzo che chiede l'ammissione del credito: deve dimostrare un affidamento incolpevole fondato su una situazione di apparenza oggettiva che renda scusabile l'ignoranza dell'illiceità.
  • Rapporti professionali o personali tra creditore e amministratori della società-debitore, o ritardi/estinzioni e riprese di procedure esecutive, non costituiscono automaticamente prova di mala fede; servono elementi concreti che colleghino il credito all'attività illecita del proposto.
  • Se i contratti o i titoli presentano vizi formali rilevanti (es. mancanza di data certa, assenza di deleghe/autorizzazioni ove necessarie, incongruenze contabili), il giudice può legittimamente approfondire la fondatezza del credito nonostante il titolo esecutivo, ma la presenza di un giudicato civile limita il riesame sull'an e sul quantum.

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