Cassazione Penale, Sentenza n. 46992/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato le loro opposizioni e confermato l'esclusione dal passivo dei crediti vantati nei confronti della Romamercato '87 (società riconducibile al proposto Aldo Berti). I crediti derivavano da prestazioni professionali/contratti di consulenza e risultavano cristallizzati in decreti ingiuntivi divenuti esecutivi. Il Tribunale aveva escluso i crediti ritenendoli non certi nell'an e nel quantum, con rilievi su mancanza di data certa dei contratti, assenza di autorizzazioni/deleghe alla sottoscrizione, insufficiente prova nella contabilità della committente, e dubbi sulla buona fede dei creditori alla luce dei rapporti personali tra l'avv. Stoppa e l'amministratore della Romamercato '87 e dei lunghi tempi delle esecuzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha affermato che un accertamento giudiziale definitivo (decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo) vincola il giudice del procedimento di prevenzione in ordine all'an e al quantum del credito entro i limiti di quel giudicato, salvo che la normativa disponga diversamente. Tuttavia il giudice della prevenzione conserva il potere/dovere di verificare le condizioni specifiche previste dall'art. 52 d.lgs. n.159/2011 (in particolare la non strumentalità del credito e la buona fede/incolpevole affidamento del creditore). Sul punto della buona fede, la Corte ha ritenuto che i soli rapporti professionali/personali e i tempi delle esecuzioni non giustificano di per sé una presunzione di mala fede. Per questi motivi la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 45
Stabilisce il regime dei beni nella confisca di prevenzione (acquisizione al patrimonio dello Stato libera da oneri) e individua la disciplina della formazione dello stato passivo nel procedimento di prevenzione; la Corte richiama tale quadro per giustificare la specialità della verifica dei crediti.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52
Condiziona l'ammissione del credito alla verifica di più condizioni: pregiudizio concreto nel soddisfacimento del credito, esistenza dei presupposti sostanziali del credito, anteriorità rispetto al vincolo e non strumentalità/ buona fede del creditore. La Corte ha interpretato l'art. 52 nel senso che, pur vincolato all'accertamento civile definitivo sull'an e sul quantum, il giudice della prevenzione deve comunque accertare la non strumentalità e la buona fede.
art. 647 cod. proc. civ.
Norma che regola l'esecutività dei provvedimenti ingiuntivi: la Corte riconosce che decreti ingiuntivi divenuti definitivamente esecutivi hanno efficacia probatoria nel giudizio civile, e determina la portata vincolante di tale accertamento nel procedimento di prevenzione quanto ad an e quantum.
norme sulla liquidazione/accertamento dello stato passivo (richiamo a principi analoghi: artt. 51 e 52 legge fallimentare e relativi principi di universalità soggettiva)
La Corte usa l'analogia con la procedura concorsuale (unitarietà dell'esecuzione e par condicio creditorum) per argomentare che un precedente giudicato sul credito limita il sindacato del giudice della prevenzione sull'an e sul quantum, pur lasciando spazio alla verifica delle condizioni pubblicistiche richieste dalla disciplina di prevenzione.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo vincola il giudice del procedimento di prevenzione in ordine all'an e al quantum del credito nei limiti dell'accertamento civile definitivo.
- Il giudice della prevenzione conserva il potere/dovere di valutare, anche dopo un giudicato civile sull'an e sul quantum, le condizioni specifiche previste dall'art. 52 d.lgs. 159/2011: in particolare la non strumentalità del credito e la buona fede/incolpevole affidamento del creditore.
- L'onere probatorio della buona fede spetta al creditore terzo che chiede l'ammissione del credito: deve dimostrare un affidamento incolpevole fondato su una situazione di apparenza oggettiva che renda scusabile l'ignoranza dell'illiceità.
- Rapporti professionali o personali tra creditore e amministratori della società-debitore, o ritardi/estinzioni e riprese di procedure esecutive, non costituiscono automaticamente prova di mala fede; servono elementi concreti che colleghino il credito all'attività illecita del proposto.
- Se i contratti o i titoli presentano vizi formali rilevanti (es. mancanza di data certa, assenza di deleghe/autorizzazioni ove necessarie, incongruenze contabili), il giudice può legittimamente approfondire la fondatezza del credito nonostante il titolo esecutivo, ma la presenza di un giudicato civile limita il riesame sull'an e sul quantum.
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