Sentenza del 19/02/2019 n. 716 - Comm. Trib. Prov. Caserta
ACCERTAMENTO - Avviso - Notifica a mezzo posta - Ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario - Adempimenti - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la notificazione dell’avviso di accertamento, sostenendo l’inosservanza degli adempimenti previsti per il caso di temporanea irreperibilità del destinatario e, in particolare, l’insufficienza della prova relativa alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) e alla sua ricezione.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, in caso di temporanea irreperibilità, l’agente notificatore deve inserire l’avviso nella cassetta postale, depositare il piego presso l’ufficio postale e spedire la C.A.D. mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Una volta provati tali adempimenti, la notificazione si perfeziona per il destinatario con il ritiro del piego, se anteriore, oppure decorsi dieci giorni dalla spedizione della C.A.D. Non è necessario dimostrare che il destinatario abbia effettivamente ricevuto la raccomandata informativa: è sufficiente provare la sua spedizione. Ne consegue che la notificazione è stata ritenuta regolare e la contestazione del contribuente è stata respinta.
Norme richiamate
Legge n. 890/1982, art. 8, comma 2
In caso di irreperibilità temporanea, l’agente notificatore deve immettere avviso nella cassetta della corrispondenza, depositare il piego presso l’ufficio postale e inviare la comunicazione dell’avvenuto deposito mediante raccomandata.
La regolarità della notificazione richiede il compimento di tutti questi adempimenti; la C.A.D. deve essere spedita, ma non è necessario provare che sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario.
Legge n. 890/1982, art. 8, comma 4
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Il destinatario si considera raggiunto dalla notificazione al momento del ritiro del piego, se avvenuto entro dieci giorni, oppure allo scadere del decimo giorno dalla spedizione della C.A.D. in caso di mancato ritiro, secondo il meccanismo della compiuta giacenza.
Massime di principio
- In caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione postale non è invalida se il piego non viene consegnato personalmente, purché siano eseguiti e documentati tutti gli adempimenti previsti dall’art. 8 della legge n. 890/1982.
- Per la validità della notificazione è sufficiente la prova della spedizione della C.A.D.; non occorre dimostrare l’effettiva ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario.
- Il termine di perfezionamento per il destinatario decorre dal ritiro del piego, se anteriore, oppure dal decimo giorno successivo alla spedizione della C.A.D. se il piego non viene ritirato.
- La notificazione si perfeziona in momenti diversi per notificante e destinatario: per il notificante rileva la data di consegna dell’atto all’agente notificatore, mentre per il destinatario rileva il ritiro o la compiuta giacenza.
- Chi contesta la notifica deve individuare una specifica omissione o irregolarità negli adempimenti richiesti; la mera mancata ricezione materiale della C.A.D. non è, da sola, sufficiente a invalidare la notificazione.
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