Cassazione Penale, Ordinanza n. 17822/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 613 c.p.p., poiché l'impugnazione era stata presentata personalmente dall'imputato e non tramite difensore abilitato. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per appropriazione indebita resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per appropriazione indebita, lamentando insufficienza di prove, insussistenza del fatto e prescrizione del reato. Il ricorso, però, è stato trattato de plano ed è stato ritenuto inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale previsto per il ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere proposto tramite difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale determina inammissibilità.
art. 606 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione dell'imputato è inammissibile se non è sottoscritto e proposto da un difensore iscritto nell'albo speciale, non essendo consentita la proposizione personale.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da un vizio processuale originario del mezzo di impugnazione, la Corte non esamina i motivi di merito e la sentenza impugnata resta ferma.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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