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Sentenza

Sentenza n. 4162/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per l'annullamento per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 236/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202503945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva declinato la giurisdizione sulle controversie relative alla procedura concorsuale per la costituzione di una lista di esperti assistenti sociali destinata al conferimento di incarichi professionali esterni

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (candidati a selezione)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal TAR Calabria, sostenendo che la controversia relativa alla procedura selettiva per il conferimento di incarichi professionali esterni rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo. Hanno richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e hanno riproposto, per il caso di accoglimento dell’appello, le censure di merito assorbite dal primo giudice. È stata inoltre chiesta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami. Il Consiglio di Stato ha previamente verificato la procedibilità dell’appello, rilevando iniziali problemi tecnici nella leggibilità della documentazione relativa alla pubblicazione dell’avviso, poi superati mediante il deposito tempestivo dei file e delle attestazioni richieste.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto procedibile e fondato l’appello. Ha giudicato errata la declinatoria di giurisdizione del TAR, affermando che appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti procedure concorsuali per il conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, quando gli incarichi sono destinati a soddisfare esigenze della pubblica amministrazione analoghe a quelle ordinariamente fronteggiate mediante lavoratori subordinati. Il concetto di “assunzione” previsto dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001 deve essere interpretato estensivamente, comprendendo anche il conferimento concorsuale di incarichi di lavoro autonomo o parasubordinato. Nel caso concreto, la procedura prevedeva una selezione per titoli, una commissione esaminatrice e la formazione di una graduatoria finale per la costituzione di una long list di esperti, con successivo conferimento di incarichi professionali esterni; tale struttura ha confermato la natura concorsuale della procedura. I motivi di merito, assorbiti dal TAR, sono stati dichiarati inammissibili in appello, dovendo essere esaminati dal giudice di primo grado in sede di rinvio. La sentenza del TAR è stata annullata con rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate per eccezionali e gravi motivi, in considerazione della decisione in rito.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001

    Le procedure comparative per il conferimento di incarichi professionali esterni a esperti, quando destinate a soddisfare esigenze proprie dell’amministrazione analoghe a quelle cui provvedono i dipendenti pubblici, possono rientrare nell’area delle procedure concorsuali devolute al giudice amministrativo.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Il concetto di "assunzione" di dipendenti delle pubbliche amministrazioni va interpretato estensivamente.

    La giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione comprende, per ragioni sistematiche e teleologiche, anche le procedure concorsuali finalizzate al conferimento di incarichi di lavoro autonomo o parasubordinato aventi analoghe finalità.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001

    La previsione della commissione esaminatrice secondo la disciplina delle procedure concorsuali costituisce, nel caso concreto, un elemento della natura concorsuale della selezione.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    Quando il giudice di primo grado ha erroneamente declinato la giurisdizione, il giudice d’appello annulla la sentenza e rinvia la causa al primo giudice affinché esamini la domanda nel merito.

  • art. 105, commi 1 e 2, c.p.a.

    Le controversie relative alla giurisdizione sono trattate con rito camerale e, in caso di accoglimento dell’appello contro la declinatoria, la causa è rimessa al primo giudice.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei controinteressati renda particolarmente difficile la notificazione individuale, purché siano rispettate le modalità stabilite dal giudice.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La procedibilità del ricorso è verificabile d’ufficio; l’eventuale irregolarità documentale connessa alla notificazione per pubblici proclami può essere superata mediante tempestiva integrazione della documentazione richiesta.

Massime di principio

  • Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa a una procedura concorsuale finalizzata al conferimento di incarichi professionali esterni ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, quando gli incarichi siano destinati a soddisfare esigenze della pubblica amministrazione analoghe a quelle ordinariamente fronteggiate mediante dipendenti subordinati.
  • Ai fini dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001, il concetto di “assunzione” deve essere interpretato estensivamente e comprende anche il conferimento, mediante procedura concorsuale, di incarichi di lavoro autonomo o parasubordinato aventi finalità funzionalmente equivalenti a quelle del lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione.
  • La previsione di una selezione per titoli, della valutazione da parte di una commissione esaminatrice e della formazione di una graduatoria finale per il conferimento di incarichi è idonea a qualificare la procedura come concorsuale, anche se essa non è finalizzata all’assunzione di lavoratori subordinati.
  • Quando il giudice di primo grado declina erroneamente la giurisdizione, il giudice d’appello deve annullare la sentenza e rinviare la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.; i motivi di merito assorbiti non possono essere esaminati direttamente in appello e devono essere trattati in sede di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e ripartoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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