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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08176/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento: un avviso catastale con cui veniva attribuita una nuova rendita a un fabbricato ad uso industriale, classificato in categoria D/7, e due avvisi ICI con cui veniva recuperata la maggiore imposta per l'anno 2007, oltre a sanzioni per omesso o parziale versamento, in conseguenza del nuovo classamento. In primo grado la CTP aveva annullato l'avviso catastale e, quanto agli avvisi ICI, aveva annullato la maggiore imposta ma confermato le sanzioni. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'amministrazione catastale, ritenendo legittimo il classamento e le conseguenti imposizioni, sul presupposto che l'atto fosse fondato sui dati originariamente dichiarati, che la categoria D/7 fosse corretta, che non vi fossero termini decadenziali per il classamento definitivo e che la motivazione fosse sufficiente. Con il ricorso per cassazione le contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dei principi di affidamento, buona fede e dello Statuto del contribuente, per essere intervenuta l'attribuzione della categoria dopo oltre cinquant'anni dalla denuncia catastale; 2) violazione della disciplina catastale per aver disposto la variazione di categoria senza previo sopralluogo e in assenza di corretta stima diretta; 3) violazione dell'obbligo di motivazione, per avere la sentenza integrato la motivazione dell'atto richiamando un ordine di servizio prodotto in giudizio e per avere ritenuto sufficiente un classamento che in realtà era stato effettuato con metodo sintetico comparativo anziché con stima diretta.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, escludendo la decadenza per la sospensione dei termini di impugnazione e la corretta applicazione del relativo regime temporale. Nel merito ha accolto il primo motivo limitatamente al rilievo che un ritardo di 52 anni nell'attribuzione della rendita è incompatibile con i principi di collaborazione e buona fede. Ha poi accolto il secondo e il terzo motivo, osservando che, per gli immobili a destinazione speciale, il classamento e la rendita devono essere determinati con stima diretta, basata sulle caratteristiche specifiche del bene, e che non basta il formale richiamo alla normativa applicabile se l'atto impugnato dichiara di aver utilizzato un metodo sintetico comparativo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi enunciati; le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalle ricorrenti a sostegno del legittimo affidamento e della correttezza dell'azione amministrativa

  • artt. 6, 7 e 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    le norme dello Statuto del contribuente rilevano per tutela dell'affidamento, motivazione e collaborazione/buona fede nei rapporti con il fisco

  • art. 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamato in tema di classamento e stima catastale degli immobili

  • art. 12 L. n. 212 del 2000

    invocato dalle ricorrenti sulla disciplina dello Statuto del contribuente

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti impositivi

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato per il requisito di motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50

    interpretabile nel senso che la sospensione semestrale dei termini di impugnazione opera automaticamente per le controversie definibili e si cumula con il termine ordinario e con la sospensione feriale, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza citata

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione è stato computato tenendo conto della sospensione feriale e della sospensione semestrale speciale non applicabile nel caso concreto per come calcolato dalla Corte

  • d.m. n. 701 del 1994

    la procedura di DOCFA serve ad accelerare la formazione e l'aggiornamento del catasto e la rendita proposta resta tale finché l'ufficio non determina la rendita definitiva

  • art. 56 d.P.R. n. 1142 del 1949

    le dichiarazioni rese dal contribuente assumono la funzione di rendita proposta fino alla quantificazione definitiva dell'ufficio

  • art. 34 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    per i fabbricati a destinazione speciale o particolare il reddito va determinato mediante stima diretta

  • art. 37, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    conferma la necessità della stima diretta per il classamento degli immobili di categoria speciale

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    la disciplina catastale richiede, per le unità immobiliari di categoria D, una stima diretta che tenga conto delle caratteristiche del bene

Massime di principio

  • Nel catasto dei fabbricati, la mancata definizione della rendita entro il termine regolamentare previsto per la rendita proposta non determina di per sé una decadenza dell'amministrazione dal potere di rettifica, poiché quel termine ha natura ordinatoria e non perentoria.
  • Tuttavia, un ritardo abnorme nell'attribuzione della rendita catastale può porsi in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede dello Statuto del contribuente, incidendo sulla legittimità complessiva dell'operato amministrativo.
  • Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, il classamento e la rendita devono essere determinati mediante stima diretta, fondata sulle caratteristiche specifiche della singola unità immobiliare; non è sufficiente un richiamo meramente formale alla normativa applicabile se l'atto rivela l'uso di un metodo comparativo astratto.
  • La motivazione di un avviso catastale non può essere ritenuta sufficiente quando, a fronte di una contestazione specifica, non chiarisca il metodo concretamente seguito per la determinazione della rendita e si limiti a richiamare dati generali o ordini di servizio privi di efficacia erga omnes.
  • Nel giudizio di legittimità sulla tempestività del ricorso, la sospensione speciale dei termini di impugnazione prevista per determinate controversie tributarie si cumula con la sospensione feriale e opera automaticamente solo se la lite rientra tra quelle definibili e il termine di scadenza ricade nel periodo previsto dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

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