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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11079/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva già respinto l’impugnazione della sanzione disciplinare. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da un procedimento disciplinare nei confronti di una dipendente di ruolo di un ente locale, già responsabile del Servizio sociale e coinvolta nella gestione di un progetto intercomunale affidato a una cooperativa mediante gara. La lavoratrice impugnava la sanzione della sospensione dal servizio senza retribuzione irrogata con provvedimento del 15 aprile 2014, sostenendo davanti ai giudici di merito e poi in cassazione, con cinque motivi, che: 1) i termini del procedimento disciplinare erano stati calcolati erroneamente, perché la contestazione sarebbe dovuta avvenire in un momento anteriore; 2) ella avrebbe operato nell’ambito dei poteri connessi all’incarico, per contenere i costi del servizio, e comunque l’ente era a conoscenza della gestione del progetto; 3) la pubblica amministrazione non avrebbe assolto all’onere probatorio e le sarebbe stato impedito di difendersi; 4) il giudice d’appello avrebbe valorizzato indebitamente gli sviluppi del procedimento penale e avrebbe omesso di verificare la prova di un danno grave richiesto per la sanzione; 5) la liquidazione delle spese sarebbe stata incongrua e la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, rilevando in sintesi che la disciplina legale del procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato è inderogabile e che il termine per la contestazione decorre dalla conoscenza di una notizia sufficientemente circostanziata; che la ricostruzione della corte territoriale sulla protrazione dell’istruttoria e sulla tempestività della contestazione era valutazione di merito non sindacabile; che la ricorrente non poteva gestire liberamente il monte ore o affidare attività e pratiche a soggetti non autorizzati; che l’onere della prova gravava sull’ente ma la prova era stata tratta dalla documentazione; che la decisione non dipendeva dal processo penale e la condotta risultava comunque grave per le varie irregolarità accertate; e che la quantificazione delle spese rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, oltre a essere stata implicitamente confermata dal rigetto dell’appello.

Norme richiamate

  • art. 55 d.lgs. n. 165 del 2001

    La disciplina legale del procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato è inderogabile e prevale sulla disciplina contrattuale.

  • art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001

    comma 4; comma 2; comma 1

    Per le infrazioni più gravi, i termini procedimentali sono raddoppiati, incluso quello per la contestazione dell'addebito, che decorre dall'acquisizione di una notizia sufficientemente circostanziata.

  • d.lgs. n. 150 del 2009

    Richiamato come modifica della disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego.

  • art. 103, comma 4, CCNL EE. LL.

    La disciplina contrattuale non può prevalere sulla normativa legale inderogabile del procedimento disciplinare.

  • artt. 1339 e 1419 c.c.

    La normativa legale inderogabile si inserisce o sostituisce alle clausole difformi della disciplina contrattuale.

  • art. 3, comma 4, d.P.R. n. 62 del 2013

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo ai doveri del dipendente pubblico, senza accoglimento della censura.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. n. 62 del 2013

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla sanzione disciplinare, senza rilievo decisivo per la Corte.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato nel motivo relativo all'assetto delle competenze negli enti locali e alla gestione del servizio.

  • art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato nel motivo relativo al riparto di competenze e all'organizzazione degli uffici.

  • art. 31, comma 1, capitolato d'appalto per la gestione del progetto POI del 4 agosto 2009

    Indicato come fonte della limitazione della gestione autonoma del monte ore e delle modalità di svolgimento del servizio.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti contestati è posto a carico della pubblica amministrazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulle prove, senza che la censura fosse accolta.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla prova testimoniale, ritenuta irrilevante nel caso concreto.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato nel motivo che contestava il rapporto con il procedimento penale, senza che la Corte lo ritenesse decisivo.

  • artt. 3, commi 1 e 6, titolo II, capo I, codice disciplinare CCNL EE.LL.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità della prova di un danno grave.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte ha ritenuto implicitamente decisa la questione con il rigetto dell'appello.

  • art. 4, comma 1, d.M.G. n. 55 del 2014

    Richiamato per contestare la liquidazione del compenso professionale, ma la sua violazione non è stata ravvisata.

  • art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare un importo pari al contributo unificato dovuto.

  • legge n. 228 del 2012

    Richiamata come fonte della disciplina del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato la disciplina legale del procedimento disciplinare è inderogabile e prevale su quella collettiva, con conseguente sostituzione delle clausole difformi.
  • Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dall'acquisizione, da parte dell'ufficio competente, di una notizia dell'infrazione sufficientemente specifica da consentire la formulazione dell'incolpazione; se la notizia è generica e richiede accertamenti preliminari, il termine non decorre ancora.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla tempistica dell'istruttoria disciplinare, sulla tempestività della contestazione e sulla gravità della condotta non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione conforme a legge.
  • Nel giudizio disciplinare la prova dei fatti contestati grava sull'amministrazione, ma il giudice può valorizzare la documentazione acquisita agli atti e ritenere superflua la prova testimoniale richiesta quando i fatti siano già adeguatamente dimostrati.
  • La responsabilità disciplinare può essere affermata sulla base di più condotte concorrenti e non richiede che la sanzione dipenda necessariamente dalle risultanze di un procedimento penale parallelo.
  • La determinazione in concreto delle spese processuali e del compenso professionale, nel rispetto dei parametri legali, appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo violazione dei limiti normativi.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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